Art. 5
Modalita' di trasmissione delle comunicazioni
1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all'art.
184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l52,
l'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a
raccogliere i provvedimenti autorizzatori.
2. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
delegata, effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma
3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite
della piattaforma REcer.
3. Le autorita' competenti effettuano la comunicazione di
conclusione del procedimento di cui all'art. 184-ter, comma 3-quater,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della
piattaforma REcer.
4. L'ISPRA effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma
3-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il
tramite della piattaforma REcer.