Art. 5 Modalita' di trasmissione delle comunicazioni 1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l52, l'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori. 2. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite della piattaforma REcer. 3. Le autorita' competenti effettuano la comunicazione di conclusione del procedimento di cui all'art. 184-ter, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer. 4. L'ISPRA effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma 3-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.