Art. 5 
 
            Modalita' di trasmissione delle comunicazioni 
 
  1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all'art.
184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  l52,
l'ISPRA,  o  l'Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente
delegata,  hanno  accesso  alla  sezione  del   REcer   destinata   a
raccogliere i provvedimenti autorizzatori. 
  2. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la  protezione  dell'ambiente
delegata, effettua la comunicazione di cui  all'art.  184-ter,  comma
3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il  tramite
della piattaforma REcer. 
  3.  Le  autorita'  competenti  effettuano   la   comunicazione   di
conclusione del procedimento di cui all'art. 184-ter, comma 3-quater,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per  il  tramite  della
piattaforma REcer. 
  4. L'ISPRA effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma
3-sexies, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  per  il
tramite della piattaforma REcer.