Art. 6 
 
                     Funzionalita' del registro 
 
  1. I dati del REcer  sono  resi  disponibili  alle  amministrazioni
pubbliche che lo richiedano al  fine  dello  svolgimento  dei  propri
compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 50, comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. I dati del registro nazionale sono messi  a  disposizione  delle
autorita' competenti che ne  facciano  richiesta  anche  al  fine  di
essere valutati  nell'istruttoria  dei  procedimenti  finalizzati  al
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter, comma  3,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. I dati del registro  nazionale  possono  essere  utilizzati  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per  la
cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al  comma  2  dell'art.
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nonche'  per
richiedere  ad  ISPRA  l'attivazione  di  specifici  procedimenti  di
controllo ai  sensi  dell'art.  184-ter,  comma  3-ter,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.