Art. 6
Funzionalita' del registro
1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni
pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri
compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle
autorita' competenti che ne facciano richiesta anche al fine di
essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la
cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'art.
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per
richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di
controllo ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.