Art. 7 Disposizioni transitorie 1. L'effettiva operativita' del REcer e' comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Fino all'effettiva operativita' del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni e' effettuata nel rispetto delle modalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101. 3. Al momento di piena operativita' del REcer, l'ISPRA trasmette al medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.