Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. L'effettiva operativita' del REcer e'  comunicata  con  apposito
link sul sito web del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
  2. Fino all'effettiva operativita' del REcer, la trasmissione delle
autorizzazioni e' effettuata nel rispetto delle modalita' di  cui  al
comma 3-bis dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2  novembre  2019
di conversione, con  modificazioni,  del  decreto-legge  3  settembre
2019, n. 101. 
  3. Al momento di piena operativita' del REcer, l'ISPRA trasmette al
medesimo  le  autorizzazioni  raccolte  ai  sensi  del  comma   3-bis
dell'art. 184-ter del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
nonche' del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3  settembre  2019,
n. 101.