Art. 7
Disposizioni transitorie
1. L'effettiva operativita' del REcer e' comunicata con apposito
link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
2. Fino all'effettiva operativita' del REcer, la trasmissione delle
autorizzazioni e' effettuata nel rispetto delle modalita' di cui al
comma 3-bis dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre
2019, n. 101.
3. Al momento di piena operativita' del REcer, l'ISPRA trasmette al
medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3-bis
dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche' del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019,
n. 101.