SATZUNG DES "TEAM K" 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                             STATUTO DEL 
                              "TEAM K" 
 
                               Indice 
 
Significato, scopo, visione e obiettivo del movimento "Team K" 
 
Art. 1 
Nome, sede e simbolo del movimento 
Art. 2 
Finalita' del movimento 
Art. 3 
Modalita' di adesione 
Art. 4 
Diritti e doveri dei soci 
Art. 5 
Team Sostenitori 
Art. 6 
Rappresentanza di minoranze, principio di uguaglianza, Partecipazione
online e consultazione di cittadini ed esperti 
Art. 7 
Cessazione dell'affiliazione 
Art. 8 
Struttura organizzativa del movimento 
Art. 9 
Assemblea dei soci 
Art.10 
Competenze dell'assemblea generale 
Art. 11 
Direttivo 
Art. 12 
Funzionamento e responsabilita' del Direttivo e dei suoi componenti 
Art. 13 
Comitato provinciale 
Art. 14 
Comitato consultivo 
Art. 15 
Il Direttore generale 
Art. 16 
Il Tesoriere 
Art. 17 
Il Tutor 
Art. 18 
I Revisori dei conti 
Art. 19 
Collegio dei probiviri 
Art. 20 
Gruppi di lavoro, gruppi di campagna elettorale e gruppi tematici 
Art. 21 
Articolazioni territoriali 
Art. 22 
Finanziamento 
Art. 23 
Scioglimento volontario del movimento 
Art. 24 
Trattamento dati personali 
Art. 25 
Rinvio e lingua 
 
  Significato, scopo, visione ed obiettivo del movimento "Team K" " 
 
  Il movimento "TEAM K" (di  seguito  chiamato  "movimento"  o  "TK")
definisce il suo significato e il suo scopo sulla base  dei  principi
guida elaborati  dai  membri  fondatori,  in  continua  ridefinizione
grazie ai contributi degli associati. Ad esse si riferiscono anche la
visione e la missione del movimento. 
  Il movimento e' un'associazione di cittadini  della  nostra  terra,
politicamente indipendenti e interessati ad affrontare attivamente le
tematiche inerenti la nostra societa'. 
  Il movimento e' promotore di  visioni  concretamente  realizzabili,
per un  Alto  Adige  caratterizzato  dalla  convivenza  pacifica  nel
rispetto reciproco attento al bene comune. Un  movimento  esempio  di
vicinanza ai cittadini anziche' alle logiche di partito, che opera in
scienza e coscienza, con buon senso ed empatia, usando un  linguaggio
comprensibile a tutti. 
  Per ragioni di maggiore leggibilita', laddove in questo Statuto  si
utilizzano riferimenti  al  maschile,  si  intende  sempre  anche  il
relativo riferimento al femminile, e viceversa. 
 
                               Art. 1 
 
                 Nome, sede e simbolo del movimento 
 
  1.  E'  costituito  un  movimento  denominato  "TEAM   K"   recante
l'acronimo "TK". 
  2. Il movimento ha la sua sede legale a Bolzano, Piazza delle  Erbe
37. 
  3. Il movimento ha una struttura federale e si basa  sul  principio
di uguaglianza ai sensi degli articoli 2, 49 e 51 della  Costituzione
italiana. 
  4. Il movimento fa uso del seguente simbolo: 
  a. Un simbolo rotondo con sfondo giallo che contiene al suo interno
un fumetto nel quale viene raffigurata  la  rappresentazione  grafica
dell'Alto Adige in color nero, e sotto  la  denominazione  sempre  in
colore nero "TEAM", corroborata da un punto in  rosso  contenente  la
Lettera maiuscola "K" in bianco, posizionata sopra  l'ultima  lettera
di suddetta denominazione. 
  I  simboli  del  movimento   sono   allegati   a   questo   Statuto
nell'allegato "A". 
 
                               Art. 2 
 
                       Finalita' del movimento 
 
  1. Il movimento si prefigge di  partecipare  ai  processi  politici
decisionali pubblici a livello provinciale e di attuare una  politica
sociale,  liberale,  vicina   ai   cittadini,   volta   al   rispetto
dell'ambiente, orientata alla qualita' della vita e lungimirante,  in
cui i comuni svolgono  un  ruolo  chiave  quali  unita'  fondamentali
democratiche; si impegna a favore dell'autonomia  della  Provincia  e
per  la  promozione  di  un  suo  ulteriore  sviluppo,   nonche'   la
cooperazione con i territori limitrofi con spirito europeo. 
  2. Il movimento e' attivo in tutto l'Alto Adige, si  riconosce  nei
valori dell'Unione europea e intende ritagliarsi un ruolo nella  vita
politica  dentro  ed  al  di  fuori  dell'Alto  Adige  attraverso  la
partecipazione alle elezioni a tutti i livelli. 
  3. Il  movimento  si  prefigge  di  creare  una  rete  locale,  sia
attraverso  proprie  unita'  organizzative  a  livello   comunale   e
comprensoriale sia attraverso la cooperazione con  le  liste  civiche
locali ed autonome esistenti o di nuova istituzione,  purche'  previa
delibera  del  Direttivo  compatibili  con  i  principi  guida  e  le
finalita' del movimento. Il  Direttivo  delibera  sulle  disposizioni
strumentali alla istituzione a livello locale nonche' alla  dotazione
finanziaria delle rappresentanze locali. 
  4.  Sono  altresi'  possibili  cooperazioni  e  accordi  con  altri
movimenti politici a livello  provinciale  e  nazionale,  all'interno
dell'Euregio nonche' in ulteriori territori intorno  alla  Provincia,
purche' compatibili con le visioni di fondo, i valori  e  i  principi
guida del movimento e ove a livello tematico siano in sintonia con il
programma politico del movimento. 
  5.  Le  donazioni  e  i  contributi   possono   essere   utilizzati
esclusivamente per gli scopi statutari. L'attivita' del movimento  e'
senza scopo di lucro. 
 
                               Art. 3 
 
                        Modalita' di adesione 
 
  1. Possono diventare membri del movimento le  persone  fisiche  che
hanno raggiunto la maggiore eta' e che partecipano  attivamente  alle
attivita' del partito. Ogni associato partecipa  con  diritto  di  un
voto alla assemblea. L'adesione al movimento  deve  essere  preceduta
dall'ingresso dell'interessato nel  team  dei  sostenitori  ai  sensi
dell'art. 5 di questo Statuto. 
  2. L'adesione avviene con la compilazione di un apposito formulario
elaborato dal Direttivo di richiesta da  parte  dell'interessato.  In
esso, il richiedente accetta i principi guida, il  codice  etico,  lo
Statuto  e  il  programma  politico  del  movimento  e  dichiara   di
sostenerlo.  E'  di  competenza  del   Direttivo   deliberare   sulla
ammissione. E possibile negare  l'ammissione  con  l'indicazione  dei
motivi. All'atto di ammissione e' dovuta la quota associativa annuale
stabilita dal Direttivo e  valida  per  l'anno  corrente.  L'adesione
decorre dal giorno del versamento ricevuto. 
 
                               Art. 4 
 
                      Diritti e doveri dei soci 
 
  1. Gli associati hanno il diritto ed il dovere di partecipare  alla
definizione generale delle linee guida politiche e alla  elaborazione
di  proposte  e  di  partecipare  ai  dibattiti  e  alle   iniziative
politiche. Loro hanno il  diritto  e  il  dovere  di  promuovere  gli
interessi del movimento nel limite delle proprie  possibilita'  e  di
desistere da ogni comportamento attivo o passivo che potrebbe  recare
un  danno  alla  reputazione,  allo  scopo  ed  alle  finalita'   del
movimento. 
  2. Gli associati non possono fare parte di una altra organizzazione
politica, eccezioni fatte  per  le  liste  civiche  di  cui  a  norma
dell'art. 2, terzo comma di questo Statuto, dei movimenti con i quali
sono stati stipulati degli accordi o  cooperazione  di  cui  a  norma
dell'articolo 12, terzo comma, lettera c ovvero art. 13, terzo comma,
lettera a di questo Statuto, nonche'  generalmente  di  tutte  quelle
altre organizzazioni di qualunque tipo che siano in contrasto con gli
obiettivi del movimento. L'eventuale  adesione  ad  altri  partiti  o
formazioni partecipanti a degli appuntamenti elettorali  deve  essere
notificata al Direttivo entro e  non  oltre  15  giorni  da  avvenuta
adesione. Il Direttivo delibera a maggioranza semplice sull'eventuale
permanenza dell'associato nel movimento. Nell'eventualita' di  omessa
notifica, il Direttivo procedera' all'esclusione  dell'associato  dal
movimento. 
  3.  Nello  svolgimento   dell'attivita',   gli   associati   devono
orientarsi ai principi guida ed al codice etico sia  all'interno  del
movimento che all'esterno, e seguire in  linea  generale  la  cultura
ispiratrice  del  movimento,  rispettando  le   finalita'   e   norme
statutarie,  e  attenersi  alle  deliberazioni   degli   organi   del
movimento. Le dichiarazioni politiche a  nome  del  movimento  devono
essere conformi con i programmi elettorali e  il  programma  politico
del movimento e sono in linea di  principio  da  concordarsi  con  il
Direttivo. I rappresentanti eletti  possono  esprimersi  sul  proprio
lavoro  politico  nei  rispettivi  organi,   ma   e   necessario   un
coordinamento con il Direttivo per i temi non espressamente  previsti
dai principi guida e neppure dai programmi elettori o  del  programma
politico del movimento. Le dichiarazioni politiche non concordate con
il Direttivo sono da palesare come espressione di opinioni personali. 
  4. Gli associati possono esercitare il diritto  di  voto  attivo  e
passivo negli organi a tutti i livelli organizzativi del movimento  e
possono ricorrere al Collegio dei  Probiviri  in  osservazione  delle
regole di questo Statuto.  Possono  candidarsi  ai  vari  livelli  in
conformita' con le disposizioni delle leggi  elettorali  vigenti.  Le
scadenze, i criteri e le modalita' organizzative per la presentazione
delle liste delle candidature sono  disciplinate  dal  Direttivo.  La
candidatura puo' essere subordinata al  possesso  della  cittadinanza
europea o italiana, nonche' della residenza anagrafica in Alto Adige,
indipendentemente dalle disposizioni di legge,  dalla  disponibilita'
di posti nella lista e dalla idoneita' del candidato.  L'appartenenza
al  movimento  o  una  delibera  del  direttivo  del  movimento  sono
prerequisiti per una candidatura a qualsiasi livello. 
  5. Gli associati sono tenuti al pagamento della  quota  associativa
annuale,  che  diventa  esigibile  entro  15  giorni  dalla  avvenuta
adesione e successivamente entro il 31  gennaio  di  ogni  anno.  Gli
associati sono tenuti a pagare puntualmente le quote associative.  Il
mancato pagamento  sospende  il  diritto  di  voto.  Gli  eletti  che
percepiscono un emolumento di mandato (Parlamento europeo,  Senato  o
Camera dei Deputati, Consiglio provinciale, membri di giunta comunale
o della comunita' comprensoriale) devono versare,  oltre  alla  quota
associativa annuale, un contributo finanziario il cui  importo  viene
definito dal Direttivo. 
  6. Gli associati vengono informati almeno una  volta  all'anno  nel
corso della assemblea dei soci dal Direttivo sulle attivita'  svolte,
le delibere adottate nonche' la gestione finanziaria. Agli  associati
spetta, su richiesta scritta, l'accesso  alle  delibere  adottate  da
ogni organo del movimento. Il Direttivo puo' negare l'accesso in casi
giustificati. 
  7. Un decimo dei membri puo' richiedere per iscritto  al  Direttivo
la convocazione di un'assemblea generale,  allegando  contestualmente
l'ordine del giorno. 
 
                               Art. 5 
 
                          Team Sostenitori 
 
  1. Le persone che intendono unirsi al movimento come sostenitori: 
  • hanno raggiunto l'eta' minima di 16 anni, sono incensurate e  non
fanno parte di nessuna altra organizzazione politica, eccezioni fatte
per le liste civiche di cui a  norma  dell'art.  1,  terzo  comma  di
questo Statuto e di movimenti politici con cui esistano degli accordi
e cooperazioni ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera c  nonche'
dell'art. 13, terzo comma, lettera a di questo Statuto; 
  •  non  devono  fare  parte  di  nessuna  altra  organizzazione  di
qualsiasi tipo le cui finalita' siano in contrasto con  le  finalita'
del movimento. 
  2.  Le  persone  che  intendono  sostenere  finanziariamente  o  in
qualita' di testimonial le attivita' del movimento ai sensi dell'art.
22, primo comma, lettera c, possono unirsi al team di sostenitori. 
  3. L'adesione al team di sostenitori non implica  l'adesione  quale
associato del movimento  Team  K.  Tuttavia,  i  sostenitori  possono
essere invitati dal Direttivo all'assemblea generale senza diritto di
voto. 
  4. La compatibilita' dei sostenitori con gli scopi e  le  finalita'
del movimento conformemente  ai  principi  guida,  allo  statuto,  al
codice etico e al programma politico e' verificata dal Direttivo o da
un gruppo di lavoro da esso nominato. In caso di incompatibilita', il
Direttivo puo' deliberare l'esclusione di sostenitori. 
 
                               Art. 6 
 
       Rappresentanza di minoranze, principio di uguaglianza, 
    Partecipazione online e consultazione di cittadini ed esperti 
 
  1. Il movimento si impegna ad eliminare  tutti  gli  ostacoli  alla
partecipazione politica paritetica dei sessi. A questo proposito,  il
movimento  mira  alla  composizione  paritetica   dei   suoi   organi
collegiali con uomini e donne. 
  2. Il  movimento  mette  a  disposizione  i  mezzi  finanziari  per
promuovere la partecipazione delle donne al movimento. 
  3. Il movimento promuove la rappresentanza delle minoranze  interne
allo  scopo  di  dare  un  orientamento  politico  maggioritario   al
movimento, garantendo a dette minoranze una  adeguata  rappresentanza
negli  organi  collegiali,  ad  eccezione  della   composizione   del
Direttivo. 
  4. Per promuovere la partecipazione  all'attivita'  politica  degli
associati del movimento si prevedono delle forme di partecipazione ai
processi decisionali via internet o intranet. Per la disciplina  piu'
in dettaglio  e'  possibile  rinviare  ad  un  eventuale  regolamento
interno da deliberarsi dal Direttivo. 
  5. Per garantire la piu' ampia partecipazione possibile  alla  vita
politica e per integrare i preziosi contributi tecnici di esperti, si
possono istituire forum politici aperti  o  ricorrere  a  forum  gia'
esistenti. La partecipazione a tali forum (online, nelle riunioni  di
lavoro o nei corrispondenti formati di  eventi)  non  e'  subordinata
all'appartenenza al movimento in qualita' di associato. 
  6. Il movimento puo'  promuovere  l'educazione  politica  dei  suoi
membri  o  di  terzi  attraverso  la  costituzione   di   un'apposita
organizzazione di formazione. 
 
                               Art. 7 
 
                    Cessazione dell'affiliazione 
 
  1. L'adesione decade nel caso di: 
  a) mancato pagamento delle quote associative,  30  giorni  dopo  la
scadenza del termine  specificato  nella  lettera  di  sollecito  del
tesoriere; 
  b) perdita della capacita' giuridica; 
  c) abbandono del movimento; 
  d) espulsione; 
  e) scioglimento del movimento. 
  2.  Un  associato  puo',  in  qualsiasi  momento  ed  in   base   a
dichiarazione  scritta  indirizzata  al  Direttivo,   ritirarsi   dal
movimento.  Tale  dichiarazione  ha  effetto  al  momento  della  sua
ricezione. 
  3. L'espulsione dal movimento viene deliberata dal Direttivo ai due
terzi dei presenti, su richiesta del Presidente o del suo vice per  i
seguenti gravi motivi: 
  a) violazione dei principi guida, del codice etico, delle finalita'
e delle regole dello Statuto; 
  b) un associato ha recato un danno materiale al movimento oppure ne
ha leso la reputazione; 
  c) divulgazione di informazioni riservate a terzi; 
  d) in caso di grave e ripetuta  violazione  di  altri  obblighi  di
associato; 
  e)  nel  caso  di  misure  disciplinari   pregresse   (ammonizione,
sospensione della affiliazione); 
  f) un associato  promuove  una  azione  legale  nei  confronti  del
movimento; 
  g) un associato disattende la pronuncia del Collegio dei  Probiviri
ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto; 
  h) un associato aderisce ad un altro partito o  una  formazione  di
persone  che  si  presentano  a  delle   elezioni   senza   informare
preventivamente il Direttivo ai sensi dell'art. 4, secondo comma. 
  4. In caso di  cessazione  di  affiliazione  e'  escluso  qualsiasi
rimborso delle  quote  sociali  e  qualsiasi  diritto  sui  beni  del
movimento o qualsiasi altro diritto di credito. 
 
                               Art. 8 
 
                Struttura organizzativa del movimento 
 
  1. Gli organi del movimento sono: 
  a) l'assemblea generale 
  b) il Comitato Provinciale 
  c) il Direttivo 
  d) il Comitato consultivo 
  e) il Direttore generale 
  f) il Tesoriere 
  g) il Tutor 
  h) i Revisori dei conti 
  i) il Collegio di Probiviri 
  j) i Gruppi di lavoro, i gruppi di campagna elettorale e  i  gruppi
tematici preposti a temi specifici 
  k) le articolazioni territoriali 
  2. Tutte le delibere degli organi  collegiali  avvengono  con  voto
palese,  ad  eccezione  dei  voti  su  singole  persone   quando   la
maggioranza dei membri presenti  o  la  maggioranza  dei  membri  del
Direttivo richiedano il voto segreto. 
 
                               Art. 9 
 
                         Assemblea dei soci 
 
  1. L'assemblea dei soci o assemblea generale  e'  l'organo  supremo
del movimento ed e' composta da tutti i membri.  Previa  approvazione
del Direttivo possono essere invitati degli  ospiti  che  partecipano
all'assemblea senza diritto di voto. 
  2. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due  volte  all'anno  su
convocazione del Presidente del Direttivo, di cui una assemblea sara'
dedicata all'approvazione del bilancio annuale. 
  3. Inoltre, e' possibile convocare una assemblea  straordinaria  in
caso di necessita' e su delibera del Direttivo nonche'  su  richiesta
scritta da parte di un decimo dei  membri  oppure  su  richiesta  dei
revisori. 
  4. L'invito e' inviato almeno 10 (dieci) giorni prima all'indirizzo
e-mail fornito a  tale  scopo  da  ogni  associato.  La  convocazione
corredata di ordine del giorno deve  essere  pubblicata  inoltre  sul
sito web della  piattaforma  di  comunicazione  interna.  La  data  e
l'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttivo. 
  5.  L'assemblea  generale  e'  validamente  costituita   in   prima
convocazione se e' presente almeno il 50 percento degli associati con
diritto di voto  e  in  seconda  convocazione  indipendentemente  dal
numero dei associati con diritto  di  voto  presenti.  Il  potere  di
deliberazione della assemblea generale straordinaria e' dato  dal  50
percento piu' uno degli associati con diritto di voto. 
  6. L'assemblea generale e' presieduta dal Presidente del Direttivo,
in sua assenza dalla vicepresidente ed in sua assenza dal membro  del
Direttivo piu' anziano. Previa approvazione dell'assemblea  generale,
il Presidente incarica una delle  persone  presenti  di  redigere  il
verbale. 
  7. Su esibizione di una procura scritta e di una copia della  carta
di identita' del delegante, un membro puo' esercitare il  diritto  di
voto per delega per massimo un altro membro. 
  8. Le deliberazioni dell'assemblea generale ordinaria sono prese  a
maggioranza  relativa  dei  voti  validamente  espressi,  mentre   le
deliberazioni dell'assemblea generale straordinaria sono prese ai due
terzi  dei  voti  validamente  espressi,  eccezione  fatta   per   le
deliberazioni di cui ai sensi dell'art. 23 primo comma. Le astensioni
non vengono conteggiate per il risultato di voto. In caso di  parita'
di voti, la proposta e' respinta. Non hanno diritto di voto i  membri
del Direttivo in caso di votazione del bilancio  annuale  nonche'  in
materie riguardanti profili di responsabilita' del Direttivo. 
  9. Le deliberazioni delle assemblee devono figurare da  verbale  da
firmarsi  dal  Presidente  e  dal  verbalizzante.  Il  verbale   deve
contenere  le  seguenti   informazioni:   luogo,   data   ed   orario
dell'assemblea, informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno  e
sulle deliberazioni, nonche', ove sottoposti a votazione anche i loro
rispettivi risultati. 
 
                               Art.10 
 
                 Competenze dell'assemblea dei soci 
 
  1. L'assemblea generale ordinaria ha potere di delibera  in  merito
ai seguenti aspetti: 
  a) il numero, l'elezione e la revoca dei membri del Direttivo e del
suo Presidente; 
  b) l'elezione,  e,  in  presenza  di  gravi  motivi,  la  revoca  e
l'eventuale  sostituzione  in  caso  di  cessazione  anticipata   dei
delegati al Comitato Provinciale; 
  c) l'elezione,  e,  in  presenza  di  gravi  motivi,  la  revoca  e
l'eventuale  sostituzione  in  caso  di  cessazione  anticipata   dei
revisori; 
  d) l'elezione,  e,  in  presenza  di  gravi  motivi,  la  revoca  e
l'eventuale  sostituzione  in  caso  di  cessazione  anticipata   del
Presidente del Collegio di Probiviri; 
  e) la presa di  atto  della  relazione  annuale  di  attivita'  del
Direttivo; 
  f)  l'approvazione  del  rendiconto  annuale  che  si  compone  del
bilancio, della  nota  integrativa  e  della  relazione  annuale  del
Direttivo  e  la  manleva  del  Direttivo  a  seguito   di   avvenuta
approvazione della relazione dei revisori di conti; 
  g) l'approvazione del codice etico su proposta del Direttivo; 
  h)  la  definizione  del  programma  politico   e   dei   programmi
elettorali. 
  2. L'assemblea generale straordinaria  ha  potere  di  delibera  in
merito ai seguenti aspetti: 
  a) la modifica dello Statuto del movimento,  con  esclusione  delle
delibere relative alla modifica della sede legale; 
  b) la modifica della denominazione e del simbolo del movimento 
  c) la fusione, l'incorporazione o la scissione del movimento; 
  d) lo scioglimento del movimento. 
 
                               Art. 11 
 
                              Direttivo 
 
  1. Il Direttivo e' composto da un minimo di tre  e  un  massimo  di
sette membri, di cui: 
  a) il Presidente; 
  b) la Vice-presidente; 
  c) fino a un massimo di cinque ulteriori membri. 
  2.  Il  Direttivo  e'  eletto  ogni  cinque  anni  dalla  assemblea
generale. 
  3. Il Presidente assolve le funzioni di legale  rappresentante  del
movimento. 
  4. La durata del mandato decorre dalla accettazione  del  voto  con
permanenza in carica del Direttivo uscente fino alla costituzione del
nuovo Direttivo. La rielezione e' possibile. 
  5. Presidente e Vice-presidente non possono appartenere allo stesso
sesso. Non possono essere dello stesso sesso piu' di  quattro  membri
del Direttivo. 
  6.  Il  Presidente  nomina  il  suo  sostituto   in   qualita'   di
vice-presidente tra i membri ordinari del Direttivo. 
  7.  Il  Direttivo  nomina,   su   proposta   del   Presidente,   il
verbalizzante. 
  8. Qualora lo ritenga opportuno, il Direttivo puo' dare  mandato  a
uno dei suoi  membri  di  fungere  da  responsabile  delle  pubbliche
relazioni (portavoce del Direttivo). In  alternativa,  il  Presidente
ricopre tale carica. 
  9. Qualora lo  ritenga  opportuno,  il  Direttivo  ha  facolta'  di
consultarsi con il tesoriere, il direttore generale nonche' i  membri
del comitato consultivo o altri membri senza alcun diritto di voto  e
puo' rivolgersi ad esperti. 
  10. Se uno o piu' membri  abbandonano  anticipatamente  la  carica,
l'assemblea generale provvede alla sostituzione dei membri cessati di
attivita' nel termine di  sessanta  giorni.  Se  la  maggioranza  dei
membri incluso il Presidente si dimette,  l'intero  organo  decade  e
deve essere rieletto dalla assemblea nei termini  di  trenta  giorni.
Nel frattempo, il Presidente dimissionario  gestisce  ad  interim  il
movimento. 
  11. La carica  di  membro  del  Direttivo  spira  con  la  scadenza
naturale del  mandato,  per  revoca  da  parte  dell'assemblea  degli
associati, per dimissioni, per decadenza del  Direttivo  a  causa  di
dimissioni della maggioranza dei  membri  del  Direttivo  incluso  il
Presidente, nonche' per scioglimento del movimento. 
 
                               Art. 12 
 
 Funzionamento e responsabilita' del Direttivo e dei suoi componenti 
 
  1. Il Direttivo dirige il movimento, svolge i compiti organizzativi
ed e' responsabile della ordinaria amministrazione del movimento.  In
particolare, sono di sua competenza le seguenti funzioni: 
  a) L'elaborazione dei concetti politici di lungo e medio periodo  e
le campagne tematiche, i  cui  contenuti  confluiscono  nei  principi
guida e prevedono la partecipazione dei membri del movimento; 
  b) Le attivita' di coordinamento delle  campagne  elettorali  e  di
nomina  del  team  elettorale,  definendo  i  rispettivi  compiti   e
competenze; 
  c) I negoziati di accordi con le liste civiche  locali  nonche'  la
costituzione di gruppi locali del movimento; 
  d) Le attivita' di proposta e coordinamento dei singoli organi e di
implementazione delle rispettive delibere, provvedendo in particolare
alla preparazione e alla convocazione dell'assemblea generale  e  del
Comitato Provinciale; 
  e) Le attivita' di coordinamento e di sostegno dei gruppi di lavoro
creati per propositi elettorali  e  tematici  nonche'  delle  sezioni
locali, nominandone i portavoce; 
  f) Le attivita' di pianificazione di assunzione e licenziamento  di
personale nonche' la definizione dei rispettivi stipendi; 
  g) Le attivita'  di  delibera  di  accettazione  ed  espulsione  di
membri, potendo impartire  anche  misure  sanzionatorie  disciplinari
contro determinati membri (ammonizione, sospensione della adesione); 
  h)  L'approvazione  del  codice  etico  da  sottoporre  al   vaglio
dell'assemblea, su proposta del Comitato Consultivo; 
  i) La definizione dell'ammontare della quota annuale di associato a
seguito di parere espresso da parte dell'assemblea; 
  j) La definizione della maggior somma da  corrispondersi  da  parte
degli eletti di cui ai sensi dell'art. 4 quinto comma. 
  k) Il potere di stipula di contratti assicurativi e  l'adozione  di
misure in tema di sicurezza sul lavoro e  di  protezione  dati  e  di
provvedere allo stanziamento dei rispettivi fondi; 
  l) Il potere di stilare le liste di candidatura per le elezioni  su
tutti livelli; 
  m) Il potere di nomina di membri di gruppi di lavoro  tematici  con
designazione di responsabili per la comunicazione all'esterno  ed  il
potere di delega di fare parte  negli  organi  di  organizzazioni  ed
iniziative cui partecipa il movimento; 
  n) Il potere  di  nomina  e  di  revoca  del  Comitato  Consultivo,
compresi  il  Presidente  e  la  vice-presidente,  il  tesoriere,  il
direttore generale, il tutor e le  responsabili  delle  articolazioni
territoriali; 
  o) Il potere di istituzione di un gruppo di  lavoro  incaricato  di
esaminare la compatibilita' dei  sostenitori  con  le  finalita'  del
programma del movimento ai sensi dell'art. 5, secondo comma; 
  p) L'obbligo di informativa dei  membri  almeno  una  volta  l'anno
sulla condotta e le attivita' del movimento; 
  q) La  responsabilita'  di  concludere  negozi  giuridici  fino  al
raggiungimento della soglia di importo massimo pari  a  10.000  euro,
mentre per importi superiori nonche' le  assunzioni  di  obbligazioni
continuative di tali importi occorre previa approvazione da parte del
Comitato Provinciale, a meno che le somme  siano  gia'  iscritte  nel
bilancio di previsione o nel bilancio della campagna elettorale. 
  2. Su richiesta del Presidente,  il  Direttivo  puo'  convocare  il
Comitato Provinciale per l'adozione di delibere pertinenti  alle  sue
sfere di competenza di cui al primo comma nonche' per tutte le  altre
materie di cui firma responsabile. 
  3. Il Direttivo ha potere di delibera residuale in tutte le materie
di  cui  non  siano  espressamente  responsabili  ne'   il   comitato
provinciale ne' l'assemblea degli associati. 
  4. I membri del Direttivo non hanno diritto ad un compenso  per  la
loro  attivita'  e  neppure  di  rimborso,  ad  eccezione  di   spese
documentate in svolgimento di missioni  istituzionali,  se  approvate
dal Direttivo a maggioranza, anche retroattivamente. 
  5. Ogni membro e'  autorizzato  a  rappresentare  politicamente  il
movimento all'esterno. I membri si coordinano tra di  loro  e  con  i
rappresentanti eletti nelle varie istituzioni. 
  6. La seduta del Direttivo e' convocata dal Presidente o dalla Vice
presidente con indicazione dell'ordine del giorno per email  e  sulla
piattaforma di comunicazione  interna.  Il  preavviso  e'  di  almeno
quattrogiorni. E' possibile convocare una  riunione  urgente  con  un
preavviso piu' breve. Il Direttivo e' validamente  costituito  quando
tutti i suoi componenti sono stati invitati e  oltre  la  meta'  sono
presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti
validi espressi. L'astensione sara'  considerata  voto  invalido.  In
caso di parita'  di  voti  espressi,  e'  determinante  il  voto  del
Presidente. Ogni riunione deve essere  verbalizzata.  Ai  fini  della
loro validita', le delibere adottate dal Direttivo  o  dall'assemblea
degli  associati  devono  recare  la  firma  del  Presidente  e   del
segretario, nonche' per quelle  di  rilievo  finanziario,  anche  del
tesoriere. 
  7.  E'  espressamente  consentita  la  partecipazione  alle  sedute
tramite audio e/o videoconferenza. In tal caso, la riunione ha  luogo
dove si trova il Presidente. 
  8. Il Direttivo puo' assegnare  parte  delle  sue  attribuzioni  al
Presidente o al direttore generale. 
  9. Se  necessario,  il  Direttivo  adotta  un  proprio  regolamento
interno. 
  10. Il Presidente e in caso di suo impedimento  la  Vice-presidente
dirige gli affari correnti del movimento con potere di rappresentanza
all'esterno. Quale rappresentante legale e' destinatario di tutte  le
comunicazioni e  notifiche.  In  base  ad  un  importo  definito  dal
regolamento  interno,  puo'  stipulare  dei  negozi   giuridici.   Il
presidente dirige i lavori dell'assemblea dei membri, del Direttivo e
del Comitato Provinciale. E' di competenza del Presidente  o  in  sua
assenza del Vice  Presidente  anche  la  convocazione  dell'assemblea
degli associati con contestuale indicazione  dell'ordine  del  giorno
elaborato dal Direttivo. 
  11. Il segretario e' responsabile della  stesura  del  verbale  del
Direttivo, del Comitato Provinciale e dell'assemblea generale. 
 
                               Art. 13 
 
                       Il Comitato provinciale 
 
  1. Il Comitato Provinciale e' composto dai  membri  del  Direttivo,
dagli eletti al Consiglio  provinciale  e  regionale,  al  Parlamento
europeo, alla Camera dei deputati e al Senato, del Presidente  e  del
Vice  Presidente  del  Comitato  Consultivo   e   da   sei   delegati
inizialmente eletti dall'assemblea degli associati e che  restano  in
carica fino alla successiva assemblea, nella quale viene approvato il
rendiconto, compresa la contabilita'. 
  2. Se, per qualsiasi motivo, gli eletti  perdono  il  loro  mandato
automaticamente devono lasciare il  Comitato  Provinciale  e  vengono
sostituiti dagli eletti  che  subentrano.  Analogamente,  si  procede
nello stesso modo per il Direttivo e il Comitato Consultivo. 
  3. Il Comitato Provinciale ha le seguenti competenze: 
  a) in base ai negoziati condotti da parte del  Direttivo,  delibera
la stipulazione di  accordi  e  forme  di  collaborazione  con  altri
movimento  politici  e  con  le  liste  civiche  locali  nonche'   la
costituzione di nuovi gruppi del movimento; 
  b) approva il budget elaborato dal Direttivo; 
  c) approva il rendiconto annuale ovvero la  relativa  relazione  su
proposta del Direttivo 
  d) su proposta del Direttivo, approva le liste di candidature; 
  e) e' responsabile della stipula di negozi giuridici il cui importo
superi  diecimila  euro  o  concerna  l'assunzione  di   obbligazioni
continuative il cui importo massimo annuale superi diecimila euro; 
  f) vara il budget elettorale; 
  g) delibera sulle proposte sottopostegli dal Direttivo su richiesta
del Presidente; 
  h) definisce il nome ed il simbolo con  cui  TK  si  presenta  alle
rispettive elezioni, qualora  si  differenzino  da  quelli  stabiliti
dallo Statuto e delibera sull'uso da parte di terzi. 
  4. Il  Comitato  Provinciale  viene  convocato  su  iniziativa  del
Presidente del Direttivo in forma scritta per email a  tal  proposito
fornita da ogni membro e tramite pubblicazione sulla  piattaforma  di
comunicazione interna, recante l'ordine del giorno. Il  preavviso  e'
di almeno quattro  giorni.  Per  motivi  urgenti,  una  riunione  con
preavviso piu' breve  e'  possibile.  Il  Comitato  Provinciale  puo'
ugualmente venire convocato su richiesta comunicata al  Direttivo  da
parte di tutti i membri eletti dall'assemblea degli associati. 
  5.  Il  Presidente  del  Direttivo  presiede  anche   il   Comitato
Provinciale. Il segretario del Direttivo assume lo stesso  ruolo  nel
Comitato Provinciale. 
  6. Il Comitato Provinciale  e'  validamente  costituito  quando  e'
presente piu' della meta' dei suoi  membri  e  decide  a  maggioranza
semplice dei voti  validi  espressi.  In  caso  di  parita'  di  voti
espressi,  la  mozione  e'  respinta.  Ogni  riunione   deve   essere
verbalizzata. Ai fini della loro validita', le delibere adottate  dal
Comitato Provinciale devono recare la firma del Presidente o del  suo
sostituto nonche' del segretario. 
  7. Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato Provinciale adotta  un
proprio regolamento interno. 
 
                               Art. 14 
 
                         Comitato consultivo 
 
  1. Il comitato consultivo si  occupa  principalmente  di  questioni
politiche   di   rilievo    strategico,    dell'orientamento    della
comunicazione e del marchio del movimento, elabora  il  codice  etico
nonche' assume gli incarichi a esso delegati dal Direttivo. 
  2. La definizione del numero dei membri del Comitato Consultivo, la
nomina del suo Presidente e della Vice-presidente  e'  di  competenza
del Direttivo e si compone di un minimo di uno e un  massimo  di  tre
membri permanenti. Non piu' di due persone possono essere espressione
di un sesso. 
  3. Il Comitato organizza i propri lavori in autonomia; si  riunisce
se necessario o su richiesta del Direttivo per elaborare un'analisi o
un intervento su determinati temi. Quando prende  decisioni  interne,
lo fa a maggioranza semplice dei presenti. Alle sedute possono essere
invitate persone che non aderiscono al movimento. 
  4. I membri del Comitato Consultivo possono  essere  invitati  alle
riunioni del Direttivo senza diritto di voto. 
  5. Il Comitato Consultivo decade con il Direttivo. 
 
                               Art. 15 
 
                        Il Direttore generale 
 
  1. Il  Direttore  generale  ha  competenza  di  gestione  ordinaria
dell'attivita'  del  movimento  in  stretta  collaborazione  con   il
Direttivo. In  linea  generale,  si  occupa  di  tutti  gli  obblighi
burocratici, dirigendo l'amministrazione del movimento. Il  direttore
ha potere di firma per i compiti  delegati  dal  Direttivo.  L'esatta
descrizione delle mansioni fa  parte  dell'accordo  concluso  tra  il
Direttore generale e il Presidente del Direttivo. 
  2. Il Direttore generale e'  nominato  dal  Direttivo,  lo  assiste
nello svolgimento delle sue funzioni e  puo'  essere  convocato  alle
riunioni del Direttivo come membro senza diritto di voto. 
 
                               Art. 16 
 
                            Il Tesoriere 
 
  1.   Conformemente   all'art.   22   dello    Statuto    intitolato
"finanziamento" e alle altre politiche e norme definite dallo Statuto
e dal Direttivo, il tesoriere e' responsabile del fundraising per  il
movimento nonche' degli ulteriori compiti. Viene nominato e  revocato
con indicazione dei motivi dal Direttivo. 
  2. Al tesoriere e' attribuita l'organizzazione del movimento  sotto
l'aspetto contabile epatrimoniale.  E'  responsabile  della  corretta
gestione finanziaria e quindi di tutte  le  operazioni  che  incidono
sulla condizione economica, finanziaria e patrimoniale del  movimento
e svolge le sue funzioni in ottemperanza ai principi di  trasparenza,
di economicita' dell'esercizio e dell'equilibrio finanziario. 
  3.  Il  tesoriere  individua  eventuali  sponsor  e   fautori   del
movimento, organizzando degli incontri con loro e con  il  Direttivo,
oltre a supervisionare sulle entrate finanziarie. 
  4. Il tesoriere redige il budget nonche' per gli  esercizi  sociali
che terminano ogni 31 dicembre dell'anno il  rendiconto  annuale  con
annessa nota integrativa. 
 
                               Art. 17 
 
                                Tutor 
 
  1. Al tutor e' affidato il compito di introduzione  di  ogni  nuovo
membro ordinario e di persone sostenitrici  nel  movimento  e  di  un
generale accompagnamento di nuovi membri. 
  2. Il tutor viene nominato e revocato con  indicazione  dei  motivi
dal Direttivo. 
 
                               Art. 18 
 
                        I Revisori dei conti 
 
  1. Il collegio dei revisori si compone di due persone con  funzione
di  controllo  dell'attivita'  amministrativa  corrente  nonche'   di
controllo  della  gestione  finanziaria  del  movimento  per   quanto
riguarda  la  correttezza  della  contabilita'   nonche'   l'utilizzo
statutario  dei  mezzi  e  dei  beni  patrimoniali.  Sono  eletti   a
maggioranza semplice dall'assemblea degli associati per la durata del
mandato del Direttivo. Possono essere rieletti.  Ad  eccezione  della
assemblea degli associati non  possono  appartenere  a  nessun  altro
organo le cui attivita' sono soggette al loro controllo. 
  2. Puo' fare parte del collegio di revisori solo un membro per ogni
sesso. 
  3. La relazione di revisione dei  revisori  dei  conti  attesta  la
corretta rendicontazione nonche' il corretto impiego dei fondi e beni
patrimoniali in ottemperanza delle  norme  statutarie  oppure  rileva
profili  di  mancata  correttezza  di  svolgimento  delle  attivita',
illustrando gli eventuali rischi per l'integrita' del  patrimonio.  A
tal fine, essi possono chiedere informazioni e chiarimenti  ad  altri
organi e membri del movimento. I revisori dei conti riferiscono degli
esiti delle operazioni di sorveglianza condotte durante il  pregresso
anno contabile  al  Direttivo  ed  almeno  una  volta  all'anno  alla
assemblea degli associati. I revisori possono  essere  invitati  alle
riunioni del Direttivo, a cui possono partecipare  senza  diritto  di
voto. 
 
                               Art. 19 
 
                       Collegio dei probiviri 
 
  1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di mediare  in  caso  di
controversie interne  al  movimento.  In  caso  di  insuccesso  della
mediazione, delibera  a  maggioranza  semplice  in  salvaguardia  del
principio del contraddittorio. 
  2. Dal momento della richiesta  di  attivazione  del  Collegio  dei
Probiviri, esso deve giungere ad una mediazione o  ad  una  pronuncia
definitiva nel termine di tre e, ove sia necessaria l'acquisizione di
mezzi di prova, di sei mesi. 
  3. Il Collegio dei Probiviri e composto da tre membri tra  i  quali
uno viene eletto dall'assemblea degli associati con assunzione  delle
funzioni di Presidente. Il Collegio rimane in carica per cinque anni.
Ciascuna delle parti  della  controversia  nomina  un  componente  il
Collegio. La parte richiedente designa il suo componente il  Collegio
all'atto della richiesta stessa e la  parte  citata  nel  termine  di
quindici giorni dalla comunicazione della richiesta, nominando quindi
il suo componente il Collegio. Ove la parte citata non faccia uso  di
questo diritto, il Presidente provvede alla nomina del  terzo  membro
del Collegio. Il presidente del Collegio non  puo'  ricoprire  alcuna
altra funzione in seno al movimento. 
  4. Il Collegio si fa  garante  della  corretta  applicazione  dello
Statuto e del  regolamento  interno.  In  caso  di  violazione  dello
Statuto e del regolamento  interno  ogni  membro  ha  il  diritto  di
rivolgersi in prima istanza al Direttivo in primo grado ed in secondo
ed ultimo grado al Collegio dei  Probiviri.  In  ogni  modo,  vengono
fatti salvi il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio. 
 
                               Art. 20 
 
  Gruppi di lavoro, gruppi di campagna elettorale e gruppi tematici 
 
  1. Vengono istituiti dal Direttivo che ha potere di nomina di uno o
piu' coordinatori nella fase iniziale di attivita'  degli  stessi.  I
gruppi  si  occupano  di  temi  specifici  oppure  curano   questioni
organizzative. 
  2. Ogni gruppo non puo' avere piu' di due  portavoce  e  vengono  o
designati dai gruppi stessi o nominati dal  Direttivo.  Essi  possono
rappresentare il movimento all'esterno  in  riferimento  ai  temi  di
competenza del gruppo da loro diretto e previa delega  da  parte  del
Direttivo. 
  3. I portavoce organizzano i lavori all'interno del gruppo in  modo
autonomo, ma nel rispetto delle eventuali richieste del Direttivo. 
 
                               Art. 21 
 
                     Articolazioni territoriali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera k, con  delibera  del
Direttivo e' possibile costituire e  sciogliere  delle  articolazioni
territoriali. I  loro  compiti  e  competenze  vengono  definiti  dal
Direttivo.  Sono  responsabili  dell'esecuzione  dei   compiti   loro
delegati dal Direttivo nel loro territorio. 
  2. Ogni articolazione territoriale  non  puo'  avere  piu'  di  due
responsabili nominati dal Direttivo. 
  3. Le articolazioni  territoriali  svolgono  le  loro  funzioni  in
autonomia nel proprio territorio, ma nel rispetto delle richieste del
Direttivo. In applicazione di criteri trasparenti sulla  ripartizione
di  parte  dei  contributi  dei  soci  e  di   ulteriori   contributi
provenienti  da  associati  originari  del   territorio   oppure   in
proporzione tra gli associati del territorio nei confronti del numero
totale di associati, il movimento provvede alla dotazione finanziaria
delle articolazioni territoriali. 
  4.  In  caso  di  contrasto  e  conflitti  tra   le   articolazioni
territoriali  ed  il  movimento  il  Direttivo  puo'  deliberare   la
provvisoria sospensione dei portavoce e disporre il  commissariamento
dell'articolazione territoriale. 
 
                               Art. 22 
 
                            Finanziamento 
 
  1. I mezzi finanziari sono costituiti da: 
  a) quote associative; 
  b) contributi degli eletti 
  c) erogazioni liberali di denaro o in natura; 
  d) crowdfunding; 
  e) disposizioni testamentarie e donazioni; 
  f) redditi patrimoniali del movimento; 
  g) entrate da pubblicazioni ed iniziative; 
  h) sovvenzioni da enti pubblici o privati 
 
                               Art. 23 
 
                Scioglimento volontario del movimento 
 
  1. Lo scioglimento volontario del movimento non  puo'  avvenire  se
non con apposita assemblea convocata a  tal  fine  su  richiesta  del
Direttivo e con esito di votazione di tre quarti dei membri. 
  2. In caso di  scioglimento  del  movimento  o  perdita  della  sua
ragione, il  patrimonio  del  movimento  e'  da  destinarsi  per  una
finalita' di interesse pubblico  o  caritatevole.  In  ogni  caso  e'
esclusa ogni altra destinazione, in particolar modo non e' consentita
la ripartizione dei valori patrimoniali tra gli associati. 
  3. All'assemblea degli associati spetta di esonerare il Direttivo e
di deliberare in merito all'utilizzo delle disponibilita' finanziarie
residue, dopo la copertura delle passivita' in essere. Essa nomina un
curatore e delibera a quali destinatari attribuire il patrimonio  del
movimento. Il Direttivo ha la prerogativa di formulare  una  proposta
sulla ripartizione da destinarsi  all'espletamento  di  finalita'  di
interesse pubblico (istituti o centri per giovani o simili). 
 
                               Art. 24 
 
      Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali 
 
  1. A tutti i dati sensibili delle persone nonche' alle informazioni
sui  membri,  sui  richiedenti,  sui  partner  amministrativi  e   di
cooperazione  e  sui  collaboratori  e'  riservato   un   trattamento
confidenziale in base alle disposizioni  giuridiche  vigenti  e  alle
disposizioni a tutela della privacy dei collaboratori. I dati vengono
trattati, divulgati e tutelati ai sensi del  Regolamento  comunitario
n. 679 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile
2016. Al momento  del  loro  ingresso  nel  movimento  gli  associati
firmano un formulario contenente le disposizioni di  privacy  con  le
rispettive  linee  guida  e  firmano  anche  una   dichiarazione   di
riservatezza. I dati raccolti saranno divulgati a terzi solo  qualora
i proprietari dei dati abbiano prestato il  loro  consenso,  eccezion
fatta per disposizioni di  obbligazioni  divulgative  come  richiesto
dalla legge. 
 
                               Art. 25 
 
                           Rinvio e lingua 
 
  Per quanto non disciplinato dal presente Statuto,  si  rinvia  alle
disposizioni del codice civile e delle  leggi  vigenti.  Il  presente
Statuto e' redatto sia in lingua tedesca che in lingua  italiana.  In
caso di difformita', fa testo la versione  dello  Statuto  in  lingua
italiana. 
 
                  Bozen/Bolzano, am/li' 11.01.2020