IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
cosi' come modificato ed integrato dall'art. 6 del  decreto-legge  24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre  2019,  n.  156  e  dall'art.  15,  comma  7-quinquies   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui «Per i
comuni con popolazione superiore a  30.000  abitanti,  inclusi  negli
elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n.  229,  al  solo  fine  di  procedere  ad  interventi  urgenti   di
manutenzione straordinaria o di  messa  in  sicurezza  su  strade  ed
infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio  dell'anno
2018 entro il 31  luglio  2019,  onde  attenuare  gli  effetti  delle
disposizioni di cui al comma 897 dell'art. 1 della legge 30  dicembre
2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5 milioni»; 
  Considerato che, ai sensi dell'ultimo periodo del menzionato  comma
1-bis, al riparto del citato importo di 5 milioni di  euro,  iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2019,
si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Valutato che tutti i sei comuni con popolazione superiore a  30.000
abitanti inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016 hanno  approvato  il  rendiconto  della
gestione 2018 entro il 31 luglio 2019; 
  Considerato, tuttavia, che, per  esplicita  statuizione  normativa,
l'attribuzione del contributo  deve  avvenire  con  la  finalita'  di
attenuare  gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  897
dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ovvero esclusivamente
a favore di quelli, tra i citati enti,  che  presentano,  secondo  le
risultanze del rendiconto 2018, il risultato d'amministrazione al  31
dicembre 2018, al netto della parte accantonata al Fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' e al Fondo anticipazioni di liquidita', negativo; 
  Considerato, inoltre, che, essendo il contributo  di  cui  trattasi
destinato  unicamente   ad   interventi   urgenti   di   manutenzione
straordinaria o di messa in sicurezza  su  strade  ed  infrastrutture
comunali, il criterio  di  riparto  tra  i  comuni  beneficiari  puo'
avvenire in proporzione alla  popolazione  al  31  dicembre  2018  di
ciascun comune per il 70% del fondo e all'estensione della superficie
comunale per  il  rimanente  30%,  quali  grandezze  rappresentative,
rispettivamente, dell'usura e della consistenza infrastrutturale; 
  Ritenuto di procedere alla concessione dei contributi previsti  per
l'importo complessivo di 5 milioni di euro; 
  Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
nella seduta del 15 aprile 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Determinazione del contributo di cui all'art. 23,  comma  1-bis,  del
  decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 
 
  1. Nell'ambito  dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  30.000
abitanti, inclusi negli elenchi di  cui  agli  allegati  1  e  2  del
decreto-legge n. 189  del  2016,  che  hanno  approvato  il  bilancio
dell'anno  2018  entro  il  31  luglio  2019,  l'individuazione   dei
beneficiari del contributo, per i quali occorre attenuare gli effetti
delle disposizioni di cui al comma 897 dell'art.  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, avviene considerando il  valore  negativo  del
risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2018, al netto della parte
accantonata al Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  e  al  Fondo
anticipazioni di liquidita',  secondo  le  modalita'  indicate  nella
tabella 1 dell'allegato A),  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento. 
  2. Ai tre  comuni  individuati  secondo  le  modalita'  di  cui  al
precedente comma, riportati nella tabella 2  dell'allegato  A),  sono
concessi contributi, nelle misure indicate pro-quota  nella  medesima
tabella,  per  la  sola  realizzazione  di  interventi   urgenti   di
manutenzione straordinaria o di  messa  in  sicurezza  su  strade  ed
infrastrutture comunali, per un importo complessivo pari a 5  milioni
di euro. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 maggio 2020 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                    Lamorgese         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
       Gualtieri