IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di tale data, come risulta dalla dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; Visto l'art. 103, comma 2, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, presenti nel territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza essersene allontanati dalla medesima data, che hanno prestato attivita' lavorativa nei settori indicati dal comma 3 del medesimo articolo, antecedentemente al 31 ottobre 2019, di chiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi; Visto l'art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalita' di presentazione dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare lo svolgimento di attivita' lavorativa nei settori previsti, le modalita' di svolgimento del procedimento e del pagamento del contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», ed in particolare l'art. 30-bis che disciplina la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri; Decreta: Art. 1 Presentazione dell'istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l'immigrazione. 1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, Sportello unico). 2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici; b) non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 3. Le istanze sono presentate esclusivamente con modalita' informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull'applicativo disponibile all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. 4. Le fasi della procedura e le modalita' di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell'utilizzo del sistema» pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli di domanda.