Art. 11 
 
 
     Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 2 
 
  1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto
all'art. 9 del presente decreto, INPS  e  Ispettorato  nazionale  del
lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie
operative e alla condivisione dei dati necessari. 
  2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo  delle  verifiche,
provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali
relativi  ai  lavoratori  interessati  dall'emersione,   secondo   le
indicazioni che l'INPS fornira' con apposita circolare.