Art. 4 Settori di attivita' 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attivita': a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 2. Le specifiche attivita' che rientrano nei settori di cui al comma 1 sono elencate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.