Art. 6 
 
 
              Contenuti dell'istanza di cui all'art. 2 
 
  L'istanza di cui all'art. 2 contiene, a pena di inammissibilita': 
    a) il settore  di  attivita'  di  cui  all'art.  4  del  presente
decreto; 
    b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed  estremi
del documento di riconoscimento in corso di validita' del  datore  di
lavoro, se persona fisica, o del legale  rappresentante,  se  persona
giuridica; 
    c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e  data  e  luogo  di
nascita, ed estremi del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' del lavoratore italiano o comunitario; 
    d) attestazione del possesso  del  requisito  reddituale  di  cui
all'art. 9 del presente decreto; 
    e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento; 
    f) durata del contratto di lavoro con data  iniziale  antecedente
alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e
con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di
cui all'art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con
data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, nell'ipotesi di rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato; 
    g) retribuzione convenuta; 
    h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata  la
prestazione di lavoro; 
    i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento  del  contributo
forfettario di euro 500,00 previsto dall'art.  103,  comma  7,  primo
periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con l'indicazione
della relativa data di pagamento; 
    j) dichiarazione di aver assolto  al  pagamento  della  marca  da
bollo di euro 16,00, richiesta  per  la  procedura  e  di  essere  in
possesso del relativo  codice  a  barre  telematico,  il  cui  codice
identificativo dovra' essere indicato nell'istanza. 
    k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento  del  contributo
forfettario  relativo  alle  somme  dovute  a   titolo   retributivo,
contributivo e fiscale,  determinato  con  decreto  interministeriale
adottato  ai  sensi  dell'art.  103  comma  7,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge del 19 maggio 2020,  n.  34,  ovvero  di  impegnarsi  a
pagare  il  contributo  stesso  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del predetto decreto interministeriale.