Art. 3 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente
articolo, ha luogo il collocamento della  sesta  tranche  dei  titoli
stessi, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli  10,
11, 12 e 13 del «decreto di massima». 
  Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di
sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 1° giugno 2020.