IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 873 final  del
10 febbraio 2016, avente ad oggetto lo «Schema  di  garanzia  statale
italiano» (case SA 43390 2016/N - Italy)  relativo  al  programma  di
cartolarizzazione  per  il  sistema  bancario  italiano  avente  come
sottostante crediti deteriorati,  con  la  quale  la  Commissione  ha
concluso che la misura  notificata  dall'Italia  non  costituisce  un
aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia; 
  Vista la decisione della Commissione europea C (2017/N) 6050  final
(case SA 48416) del 6 settembre 2017, relativa al prolungamento dello
schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei  crediti  in
sofferenza; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2018)  5749  final
(case SA 51026 2018/N -  Italy)  del  31  agosto  2018,  relativa  al
secondo prolungamento  dello  schema  di  garanzia  italiano  per  la
cartolarizzazione dei crediti in sofferenza; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2019)  3925  final
(case SA 53518) del 27 maggio 2019 relativa  al  terzo  prolungamento
dello schema  di  garanzia  italiano  per  la  cartolarizzazione  dei
crediti in sofferenza, con la quale la Commissione europea ha  deciso
di non sollevare obiezioni circa il  prolungamento  per  ventiquattro
mesi del predetto schema; 
  Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante: «Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti»; 
  Visto il Capo II,  articoli  3  e  seguenti  del  decreto-legge  14
febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8
aprile 2016, n. 49 concernente la  garanzia  sulla  cartolarizzazione
delle sofferenze (GACS); 
  Visto il Capo III, articoli 20  e  seguenti  del  decreto-legge  25
marzo 2019, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio  2019,  n.  41,  concernente  la  garanzia   cartolarizzazione
sofferenze (GACS), che autorizza il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze a concedere la GACS per ventiquattro mesi  dalla  data  della
positiva  decisione  della  Commissione  europea,   prorogabili   per
ulteriori dodici mesi, sul regime di concessione della garanzia dello
Stato di cui al predetto Capo II del  decreto-legge  n.  18/2016,  ed
apporta,  altresi',  modificazioni  alla  disciplina  della  Garanzia
cartolarizzazione sofferenze (GACS) prevista dal medesimo Capo II; 
  Visto l'art.  9  del  decreto-legge  n.  18/2016,  come  modificato
dall'art. 21, comma 5 del decreto-legge n. 22/2019, e in particolare: 
    il comma 1, che prevede che  ai  fini  della  determinazione  del
corrispettivo della garanzia dello Stato  si  fa  riferimento  a  tre
Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di
singole societa' (credit default  swap  -  CDS)  riferiti  a  singoli
emittenti  italiani  la  cui  valutazione  del  merito  di   credito,
rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, sia pari a: 
        i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3  per  il  primo  Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB; 
        ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1  o  A-/A3  per  il  secondo  Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H; 
        iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato
se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L.; 
      il comma 2, che prevede che nel caso in cui sui  Titoli  senior
siano stati rilasciati piu' rating, per l'individuazione del  Paniere
si considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri CDS e'
indicata nell'allegato 1 al presente  decreto.  La  composizione  dei
Panieri CDS e' aggiornata con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  decorsi  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  al  fine  di  escludere  gli  emittenti  la   cui
valutazione del merito di credito sia stata modificata in  modo  tale
da non ricadere piu' nei rating indicati al comma 1  e  di  includere
nuovi emittenti la cui valutazione del merito di  credito  sia  stata
modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al  comma  1.
La composizione e' altresi' aggiornata in caso di proroga del periodo
di concessione della GACS 2. Nel caso in  cui,  in  occasione  di  un
aggiornamento della composizione dei Panieri CDS, si constati che gli
emittenti inclusi in uno o piu' Panieri siano meno di tre il  calcolo
del corrispettivo della garanzia e' definito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in conformita'  delle  decisioni  della
Commissione europea; 
  Visto, altresi', l'allegato 1 «Panieri  CDS»  al  decreto-legge  n.
18/2016, come modificato dall'art. 21, comma 6 del  decreto-legge  n.
22/2019; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
agosto 2016, recante le disposizioni di attuazione del  Capo  II  del
predetto  decreto-legge  n.  18/2016,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2016, n. 188; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  14
ottobre 2019 recante, modifiche e integrazioni al predetto decreto  3
agosto 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 5 novembre 2019, n. 259; 
  Considerato che sono decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del
decreto-legge n. 22/2019 e che la valutazione del merito  di  credito
dell'emittente Atlantia S.p.a. e' stata modificata in  modo  tale  da
non ricadere piu' nei rating indicati al citato comma 1  dell'art.  9
del decreto-legge n. 18/2016, comportandone pertanto l'esclusione dal
primo Paniere e dal secondo Paniere di cui al menzionato  allegato  1
al decreto-legge n. 18/2016; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  aggiornare  la  composizione  dei
Panieri CDS, ai sensi del citato art. 9, comma 2 del decreto-legge n.
18/2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Composizione dei Panieri CDS 
 
  La composizione aggiornata dei Panieri CDS di  cui  all'allegato  1
del decreto-legge n. 18/2016 e' riportata in allegato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 20 maggio 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2020 
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finanze, reg. n. 701