Art. 3 Risorse destinate agli autori 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, il beneficio e' riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia in possesso dei seguenti requisiti, riferiti all'anno 2018: a) reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro; b) reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro. 2. Ai beneficiari e' riconosciuto un contributo di entita' pari al 50% del reddito autorale maturato nel 2018, per un importo massimo di 3.000 euro e fatto salvo quanto previsto dal comma 7. 3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Societa' italiana autori e editori (di seguito: «Siae»), apposita domanda, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo (di seguito: «Ministero») e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, www.siae.it e della Direzione generale, www.librari.beniculturali.it. 4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi anno 2018, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identita' in corso di validita'. Le domande devono altresi' contenere l'indicazione dell'organismo di gestione collettiva pertinente e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 8. 5. Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Siae trasmette quelle di rispettiva competenza agli altri organismi di gestione collettiva. Nei dieci giorni successivi, alla Siae e gli altri organismi di gestione collettiva, riscontrano, con riferimento agli autori di rispettiva pertinenza, il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio e certificano il reddito autorale. Nel caso di autori non iscritti ad alcuna forma di gestione dei diritti, la verifica dei requisiti e' svolta dalla Siae sulla base della domanda e, in tali casi, il reddito autorale deve risultare nella medesima domanda presentata ai sensi del comma 4. 6. Gli organismi di gestione collettiva di cui al comma 5 calcolano il valore teorico del contributo da erogare con riferimento ai singoli autori di rispettiva pertinenza e lo comunicano alla Siae. La Siae effettua il calcolo del valore teorico da erogare con riferimento ai singoli autori di propria pertinenza. 7. Sulla base dei contributi teorici di cui al comma 6, la Siae verifica l'effettiva capienza e qualora il totale teorico sia superiore alla disponibilita' effettiva delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti; qualora il totale teorico sia inferiore alla disponibilita' effettiva delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), provvede all'attribuzione in parti uguali delle risorse restanti ai richiedenti con reddito lordo complessivo per l'anno 2018 inferiore a 9.000 euro. 8. All'esito delle verifiche di cui al comma 7, la Siae traferisce agli organismi di gestione collettiva di cui al comma 5 la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza e il beneficio economico e' erogato entro i successivi sette giorni dalla Siae o da altro organismo di gestione collettiva attraverso uno o piu' bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.