Art. 3 
 
                    Risorse destinate agli autori 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma  1,  il
beneficio e' riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia
alla data del presente decreto e percettori  di  reddito  soggetto  a
tassazione in Italia in possesso  dei  seguenti  requisiti,  riferiti
all'anno 2018: 
    a) reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro; 
    b) reddito autorale per almeno il 20% del reddito  complessivo  e
comunque non inferiore a 1.000 euro. 
  2. Ai beneficiari e' riconosciuto un contributo di entita' pari  al
50% del reddito autorale maturato nel 2018, per un importo massimo di
3.000 euro e fatto salvo quanto previsto dal comma 7. 
  3. Entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, i soggetti interessati  presentano  alla  Societa'  italiana
autori e editori (di seguito: «Siae»), apposita domanda,  secondo  le
modalita' stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche  e
diritto d'autore del Ministero per i beni e le attivita' culturali  e
per il turismo (di seguito: «Ministero») e utilizzando la modulistica
al tal fine resa  disponibile  sul  sito  istituzionale  della  Siae,
www.siae.it e della Direzione generale, www.librari.beniculturali.it. 
  4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione,  redatta
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
circa la sussistenza dei requisiti  di  cui  al  comma  1  e  di  cui
all'art. 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi  anno  2018,  da
apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da  copia
di un documento di identita' in corso di validita'. Le domande devono
altresi'   contenere   l'indicazione   dell'organismo   di   gestione
collettiva  pertinente  e  le  coordinate  bancarie  ai  fini   della
disposizione del bonifico di cui al comma 8. 
  5. Entro sette  giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle
domande, la Siae trasmette quelle di rispettiva competenza agli altri
organismi di gestione collettiva. Nei dieci giorni  successivi,  alla
Siae e gli altri organismi di gestione collettiva,  riscontrano,  con
riferimento agli autori di rispettiva  pertinenza,  il  possesso  dei
requisiti richiesti  ai  fini  del  riconoscimento  del  beneficio  e
certificano il reddito autorale. Nel caso di autori non  iscritti  ad
alcuna forma di gestione dei diritti, la verifica  dei  requisiti  e'
svolta dalla Siae sulla base  della  domanda  e,  in  tali  casi,  il
reddito autorale deve risultare nella medesima domanda presentata  ai
sensi del comma 4. 
  6. Gli organismi di gestione collettiva di cui al comma 5 calcolano
il valore teorico  del  contributo  da  erogare  con  riferimento  ai
singoli autori di rispettiva pertinenza e lo comunicano alla Siae. La
Siae  effettua  il  calcolo  del  valore  teorico  da   erogare   con
riferimento ai singoli autori di propria pertinenza. 
  7. Sulla base dei contributi teorici di cui al  comma  6,  la  Siae
verifica  l'effettiva  capienza  e  qualora  il  totale  teorico  sia
superiore alla disponibilita' effettiva delle risorse di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), provvede al ricalcolo proporzionale per tutti
i  richiedenti;  qualora  il  totale  teorico  sia   inferiore   alla
disponibilita' effettiva delle risorse di cui all'art.  2,  comma  1,
lettera a), provvede all'attribuzione in parti uguali  delle  risorse
restanti ai richiedenti con reddito lordo complessivo per l'anno 2018
inferiore a 9.000 euro. 
  8. All'esito delle verifiche di cui al comma 7, la Siae  traferisce
agli organismi di gestione collettiva di cui  al  comma  5  la  quota
parte  delle  risorse  da  assegnare  ai  beneficiari  di  rispettiva
pertinenza e il beneficio economico e'  erogato  entro  i  successivi
sette giorni dalla Siae o da altro organismo di  gestione  collettiva
attraverso uno o  piu'  bonifici  sul  conto  corrente  indicato  dal
richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.