Art. 5 Risorse destinate ai mandatari 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, il beneficio e' riconosciuto ai lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, di nazionalita' italiana e residenti in Italia alla data del presente decreto, per i quali il contratto abbia data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e sia regolarmente in corso alla data del presente decreto. 2. Ai beneficiari e' riconosciuto un contributo di entita' fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio. 3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Siae apposita domanda, secondo le modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, www.siae.it, e della Direzione generale, www.librari.beniculturali.it. 4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 6, comma 1, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identita' in corso di validita'. Le domande devono altresi' contenere l'indicazione dell'organismo di gestione collettiva pertinente e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 6. 5. Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Siae trasmette agli organismi di gestione collettiva le domande di rispettiva competenza, i quali nei dieci giorni successivi verificano il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio, e, in particolare, i compensi di tipo professionale, la vigenza ed efficacia del contratto di mandato di rappresentanza e il relativo oggetto. Gli organismi di gestione collettiva comunicano alla Siae l'esito dell'istruttoria con riferimento ai singoli mandatari di rispettiva pertinenza. La Siae compie le medesime verifiche con riferimento ai mandatari di propria competenza. 6. La Siae effettua il calcolo del valore da erogare ai mandatari ammessi al beneficio e traferisce agli organismi di gestione collettiva la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza. Il beneficio economico e' erogato entro i successivi sette giorni dalla Siae o da altro organismo di gestione collettiva attraverso uno o piu' bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.