Art. 5 
 
                   Risorse destinate ai mandatari 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma  1,  il
beneficio  e'  riconosciuto  ai  lavoratori  autonomi  che   svolgono
attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto
di  mandato  con  rappresentanza  con  gli  organismi   di   gestione
collettiva di cui all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, di
nazionalita' italiana e residenti in Italia alla  data  del  presente
decreto, per i quali il contratto abbia data antecedente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e  sia
regolarmente in corso alla data del presente decreto. 
  2. Ai beneficiari e' riconosciuto un contributo di entita' fissa  e
uguale per ciascun appartenente alla categoria,  calcolato  dividendo
la somma complessiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),  per  il
numero totale delle richieste ammesse al beneficio. 
  3. Entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto,  i  soggetti  interessati  presentano  alla  Siae   apposita
domanda, secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del  direttore
generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero  e  utilizzando
la modulistica al tal fine resa disponibile  sul  sito  istituzionale
della   Siae,    www.siae.it,    e    della    Direzione    generale,
www.librari.beniculturali.it. 
  4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione,  redatta
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
circa la sussistenza dei requisiti  di  cui  al  comma  1  e  di  cui
all'art. 6, comma 1, da apposita autorizzazione  al  trattamento  dei
dati personali e da copia di un documento di identita'  in  corso  di
validita'.  Le  domande  devono  altresi'   contenere   l'indicazione
dell'organismo di gestione  collettiva  pertinente  e  le  coordinate
bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 6. 
  5. Entro sette  giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle
domande, la Siae trasmette agli organismi di gestione  collettiva  le
domande di rispettiva competenza, i quali nei dieci giorni successivi
verificano  il  possesso  dei  requisiti  richiesti   ai   fini   del
riconoscimento del beneficio, e, in particolare, i compensi  di  tipo
professionale, la vigenza ed efficacia del contratto  di  mandato  di
rappresentanza e il  relativo  oggetto.  Gli  organismi  di  gestione
collettiva  comunicano  alla  Siae   l'esito   dell'istruttoria   con
riferimento ai singoli mandatari di rispettiva  pertinenza.  La  Siae
compie le medesime verifiche con riferimento ai mandatari di  propria
competenza. 
  6. La Siae effettua il calcolo del valore da erogare  ai  mandatari
ammessi  al  beneficio  e  traferisce  agli  organismi  di   gestione
collettiva la quota parte delle risorse da assegnare  ai  beneficiari
di rispettiva pertinenza. Il beneficio economico e' erogato  entro  i
successivi sette giorni dalla Siae o da altro organismo  di  gestione
collettiva attraverso uno o piu' bonifici sul conto corrente indicato
dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.