Art. 6 Disposizioni comuni 1. In aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 3, 4, e 5 per le tre categorie di soggetti beneficiari, per tutti i soggetti richiedenti e' richiesta l'assenza di condanne definitive intervenute nei 2 anni precedenti la richiesta, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralita' professionale o per uno dei reati di cui agli articoli 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi. La causa ostativa non opera quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 2. Con riferimento ai requisiti reddituali complessivi, le autocertificazioni a corredo delle domande sono trasmesse, entro trenta giorni dal loro ricevimento, dalla Siae e dagli altri organismi di gestione collettiva, all'Agenzia delle entrate per le verifiche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Nel caso in cui un soggetto rientri nella categoria di cui alla lettera a) e in quella di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, al medesimo e' attribuito unicamente il beneficio di valore maggiore tra i due, calcolati ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto. 4. I contributi di cui al presente decreto sono erogati al lordo delle ritenute di legge, applicate da ciascun organismo di gestione collettiva in relazione alle somme trasferite ai propri iscritti, autori, artisti interpreti ed esecutori o agenti mandatari.