Art. 6 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. In aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 3, 4, e 5  per  le
tre  categorie  di  soggetti  beneficiari,  per  tutti   i   soggetti
richiedenti e' richiesta l'assenza di condanne definitive intervenute
nei 2 anni precedenti la richiesta, di  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile, di sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi  in  danno  dello  Stato  che  incidono  sulla  moralita'
professionale o per uno dei reati di cui agli articoli 171 e seguenti
della legge 22 aprile 1941, n.  633  e  successive  modificazioni,  e
comunque per un delitto consistente nella violazione delle  norme  di
protezione del diritto d'autore o  dei  diritti  connessi.  La  causa
ostativa non opera quando il  reato  e'  stato  depenalizzato  ovvero
quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca
della condanna medesima. 
  2.  Con  riferimento  ai  requisiti  reddituali   complessivi,   le
autocertificazioni a corredo  delle  domande  sono  trasmesse,  entro
trenta  giorni  dal  loro  ricevimento,  dalla  Siae  e  dagli  altri
organismi di gestione collettiva, all'Agenzia delle  entrate  per  le
verifiche ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  3. Nel caso in cui un soggetto rientri nella categoria di cui  alla
lettera a) e in quella di cui alla lettera b) dell'art. 2,  comma  1,
al medesimo e' attribuito unicamente il beneficio di valore  maggiore
tra i due, calcolati ai sensi degli  articoli  3  e  4  del  presente
decreto. 
  4. I contributi di cui al presente decreto sono  erogati  al  lordo
delle ritenute di legge, applicate da ciascun organismo  di  gestione
collettiva in relazione alle somme  trasferite  ai  propri  iscritti,
autori, artisti interpreti ed esecutori o agenti mandatari.