Art. 7 Sanzioni 1. Qualora venga accertata la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda, anche in seguito ad apposite comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, il soggetto gestore erogante dispone l'immediata revoca del beneficio trasmettendo alla Agenzia delle entrate il dettaglio delle somme indebitamente percepite e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, piu' interessi e sanzioni di legge 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui al presente decreto, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con le sanzioni previste per le false dichiarazioni all'amministrazione dello Stato.