Art. 7 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Qualora venga accertata la  non  corrispondenza  al  vero  delle
dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della  domanda,
anche  in  seguito  ad  apposite  comunicazioni  dell'Agenzia   delle
entrate, il soggetto gestore erogante dispone l'immediata revoca  del
beneficio trasmettendo alla Agenzia delle entrate il dettaglio  delle
somme indebitamente  percepite  e  il  beneficiario  e'  tenuto  alla
restituzione di quanto  indebitamente  percepito,  piu'  interessi  e
sanzioni di legge 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di ottenere  indebitamente  il  beneficio  di  cui  al  presente
decreto,  rende  o  utilizza  dichiarazioni  o  documenti   falsi   o
attestanti cose non  vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'
punito  con  le  sanzioni  previste  per   le   false   dichiarazioni
all'amministrazione dello Stato.