Art. 9 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. I dati  raccolti  con  la  domanda  per  il  riconoscimento  del
beneficio sono trattati e utilizzati, ai sensi del  regolamento  (UE)
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come
modificato dal  decreto  legislativo  n.  101  del  10  agosto  2018,
esclusivamente  per  le  finalita'  connesse  all'espletamento  della
procedura a tal fine necessaria. 
  2. I dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono
essere trattati e conservati, nel rispetto  degli  obblighi  previsti
dalla normativa vigente e  per  il  tempo  necessario  connesso  alla
gestione della  procedura,  in  archivi  informatici/cartacei  per  i
necessari adempimenti che competono al Ministero, alla  Siae  e  agli
altri organismi di  gestione  collettiva,  nonche'  per  adempiere  a
specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti  e  dalla  normativa
europea. 
  3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di fornire
gli stessi comporta l'impossibilita' di dar  corso  alla  valutazione
della domanda, nonche' agli adempimenti  conseguenti  e  inerenti  la
procedura per il riconoscimento del beneficio. 
  4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto  delle
disposizioni di legge, con l'impiego di misure di  sicurezza  atte  a
garantire la riservatezza del soggetto  interessato  cui  i  dati  si
riferiscono.