Art. 9 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda per il riconoscimento del beneficio sono trattati e utilizzati, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura a tal fine necessaria. 2. I dati possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Ministero, alla Siae e agli altri organismi di gestione collettiva, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa europea. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti la procedura per il riconoscimento del beneficio. 4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.