Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per gli esami  di  Stato  e  la  regolare  valutazione
                   dell'anno scolastico 2019/2020 
 
  1. Con una o piu' ordinanze del  Ministro  dell'istruzione  possono
essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,  specifiche  misure
sulla valutazione degli alunni e sullo  svolgimento  degli  esami  di
Stato conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione,  nei
casi e con i limiti indicati ai commi successivi. 
  ((2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri  generali
dell'eventuale integrazione e recupero degli  apprendimenti  relativi
all'anno  scolastico  2019/2020  nel   corso   dell'anno   scolastico
successivo, a  decorrere  dal  1°  settembre  2020,  quale  attivita'
didattica ordinaria. Le strategie e le modalita' di attuazione  delle
predette attivita' sono definite,  programmate  e  organizzate  dagli
organi  collegiali   delle   istituzioni   scolastiche.   L'eventuale
integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al  primo  periodo
tiene conto delle specifiche necessita'  degli  alunni  delle  classi
prime e intermedie di  tutti  i  cicli  di  istruzione,  avendo  come
riferimento  il  raggiungimento  delle   competenze   di   cui   alle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei
e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 
  2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione
finale degli apprendimenti degli alunni  delle  classi  della  scuola
primaria, per ciascuna delle  discipline  di  studio  previste  dalle
indicazioni nazionali per il curricolo,  e'  espressa  attraverso  un
giudizio  descrittivo  riportato  nel  documento  di  valutazione   e
riferito a differenti livelli di  apprendimento,  secondo  termini  e
modalita' definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.)) 
  3. Nel caso in cui  l'attivita'  didattica  delle  istituzioni  del
sistema nazionale di istruzione riprenda  in  presenza  entro  il  18
maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza,  le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
    a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole
secondarie ((e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo  di
istruzione)), tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti
di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e  dei  risultati
di apprendimento conseguiti sulla base della  programmazione  svolta,
in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, ((commi 2, 3, 4 e  5,))  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ((e agli articoli 4, commi
5 e 6, e  14,  comma  7,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; 
    a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione
di  salute   con   particolare   riferimento   alla   condizione   di
immunodepressione,  e  per  il  conseguente   rischio   di   contagio
particolarmente elevato, non  possano  riprendere  a  frequentare  le
lezioni scolastiche in presenza ne' sostenere in  presenza  le  prove
dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione;)) 
    b) le prove dell'esame di Stato conclusivo  del  primo  ciclo  di
istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di  esse  e
rimodulando  le  modalita'  di  attribuzione  del  voto  finale,  con
specifiche disposizioni per i  candidati  privatisti,  salvaguardando
l'omogeneita'  di  svolgimento  rispetto  all'esame   dei   candidati
interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017; 
    c) le modalita' di costituzione e  di  nomina  delle  commissioni
((di  esame)),  prevedendo  la  loro  composizione   con   commissari
esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame,
con presidente esterno per l'esame di Stato  conclusivo  del  secondo
ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del  decreto
legislativo n. 62 del 2017; 
    d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo ((di
istruzione)), prevedendo anche la sostituzione della seconda prova  a
carattere  nazionale  con  una  prova   predisposta   dalla   singola
commissione  di  esame  affinche'  detta  prova  sia  aderente   alle
attivita'  didattiche  effettivamente  svolte  nel  corso   dell'anno
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo,  sulla  base  di
criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino  uniformita',
in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto  legislativo  n.  62  del
2017, ((comunque garantendo alle  studentesse  e  agli  studenti  con
disabilita' quanto previsto dall'articolo  20  del  medesimo  decreto
legislativo n. 62 del 2017, incluse le indicazioni che  il  consiglio
di classe deve  fornire  per  le  tipologie  delle  prove  d'esame  e
l'equipollenza  delle  stesse   all'interno   del   piano   educativo
individualizzato)). 
  4.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  didattica  in  presenza  delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il
18 maggio 2020 ovvero per ragioni  sanitarie  non  possano  svolgersi
esami in presenza, oltre alle misure di cui al  comma  3,  in  quanto
compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
    a) le modalita',  anche  telematiche,  della  valutazione  finale
degli alunni, ((in sede di)) scrutini finali, in deroga  all'articolo
2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; 
    b) la ((rimodulazione)) dell'esame di Stato conclusivo del  primo
ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del  consiglio
di classe che tiene conto altresi' di  un  elaborato  del  candidato,
come definito dalla  stessa  ordinanza,  nonche'  le  modalita'  e  i
criteri  per  l'attribuzione  del   voto   finale,   con   specifiche
disposizioni per i candidati privatisti ((o per i  candidati  esterni
provenienti da percorsi  di  istruzione  parentale)),  salvaguardando
l'omogeneita'  di  svolgimento  rispetto  all'esame   dei   candidati
interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017; 
    c) l'eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione  con  un
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per  garantire  la  completezza  e  la  congruita'  della
valutazione,  e  dettando  specifiche  previsioni  per  i   candidati
esterni,  ((siano  essi  privatisti  o  provenienti  da  percorsi  di
istruzione parentale,)) per l'esame di stato conclusivo  del  secondo
ciclo di istruzione, in deroga agli articoli  17  e  18  del  decreto
legislativo  n.  62  del  2017,  ((comunque  tenendo  conto,  per  le
studentesse e gli studenti con disabilita', delle previsioni  di  cui
all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del  2017,  in
quanto compatibili;)) 
    d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e
del relativo premio, anche  in  deroga  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di  tutelare  la  piena
valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai
sensi del comma 3 ((del presente articolo. 
  4-bis. E' garantita la possibilita', fino al perdurare dello  stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, dovuto al diffondersi del  virus  COVID-19,  di  effettuare  in
videoconferenza  le  sedute  del  Gruppo  di  lavoro  operativo   per
l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite  a  tale
organo dalla normativa vigente. 
  4-ter.   Limitatamente   all'anno   scolastico    2019/2020,    per
sopravvenute condizioni correlate alla situazione  epidemiologica  da
COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate
richieste da parte  delle  famiglie  degli  alunni  con  disabilita',
sentiti i consigli di classe e acquisito  il  parere  del  Gruppo  di
lavoro  operativo  per  l'inclusione   a   livello   di   istituzione
scolastica, valutano l'opportunita'  di  consentire  la  reiscrizione
dell'alunno  al  medesimo  anno  di   corso   frequentato   nell'anno
scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera  c),
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia
stato  accertato  e  verbalizzato  il  mancato  conseguimento   degli
obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel  piano
educativo individualizzato.)) 
  5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche
modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e  disturbi
specifici di  apprendimento,  nonche'  con  altri  bisogni  educativi
speciali, ((ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti  o
comunque   impossibilitati   a   lasciare   il   proprio   domicilio.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero  dell'istruzione
provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con  l'utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.)) 
  6. In ogni caso, limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  ai
fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si  prescinde
dal possesso dei requisiti di  cui  agli  articoli  5,  comma  1,  6,
((commi 2, 3, 4 e 5)), 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma  2,  e  14,
comma 3, ultimo periodo, del decreto  legislativo  n.  62  del  2017.
Fermo restando quanto stabilito nel primo  periodo,  nello  scrutinio
finale e nell'integrazione del  punteggio  di  cui  all'articolo  18,
comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti
ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e  dei  risultati
di apprendimento conseguiti sulla base della  programmazione  svolta.
Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze  trasversali  e
l'orientamento costituiscono comunque  parte  del  colloquio  di  cui
all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
  7. I candidati esterni svolgono in presenza gli  esami  preliminari
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  62  del
2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di
Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  nel  corso   della   sessione
straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11,  del  citato  decreto
legislativo. La configurazione dell'esame di Stato  per  i  candidati
esterni corrisponde a quella prevista per i candidati  interni  dalle
ordinanze di cui al comma 1. ((Qualora le prove di  cui  al  presente
comma non  si  concludano  in  tempo  utile,  limitatamente  all'anno
accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano
alle prove di ammissione ai corsi  di  laurea  a  numero  programmato
nonche' ad altre prove previste dalle universita', dalle  istituzioni
dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica  e  da  altre
istituzioni di formazione superiore  post-diploma,  con  riserva  del
superamento dell'esame di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione. Le disposizioni di cui  al  terzo  periodo  si  applicano
anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non
abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore
in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di  accesso,
laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria
degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di
cui  al  primo  periodo,  i  candidati  esterni  all'esame  di  Stato
conclusivo  del  secondo  ciclo  di   istruzione   possono   altresi'
partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e  procedure
di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia  richiesto  il
diploma di scuola  secondaria  di  secondo  grado,  con  riserva  del
superamento del predetto esame di Stato, fermo restando  il  disposto
dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
95. 
  7-bis. In deroga a quanto  stabilito  dal  comma  7,  gli  studenti
frequentanti i corsi per adulti della scuola  secondaria  di  secondo
grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia  autonoma  di
Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico  2019/2020
intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo  di
istruzione, sostengono l'esame preliminare di  cui  all'articolo  14,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalita'
definite con  provvedimento  dell'Intendenza  scolastica  competente.
L'esame preliminare e' sostenuto davanti al  consiglio  della  classe
dell'istituto collegata alla commissione alla quale il  candidato  e'
stato assegnato. In caso di esito  positivo  dell'esame  preliminare,
tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo  del
secondo ciclo di istruzione davanti  alla  commissione  d'esame  loro
assegnata, secondo le modalita' definite dalle ordinanze  di  cui  al
comma 1. 
  7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per  adulti  della  scuola
secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della  legge  della
provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente
all'anno scolastico 2019/2020,  sostengono  gli  esami  di  idoneita'
previsti al  termine  di  ogni  classe  con  modalita'  definite  con
provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. 
  7-quater.  Fino  al   termine   dell'anno   scolastico   2020/2021,
nell'ambito delle azioni individuate dalle  istituzioni  scolastiche,
in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali
e  le  aziende   sanitarie   locali,   per   garantire   il   diritto
all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli  alunni,
alle  studentesse  e  agli  studenti  per  i  quali   sia   accertata
l'impossibilita' della frequenza scolastica di  cui  all'articolo  16
del decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,  l'attivita'  di
istruzione  domiciliare  in  presenza  puo'  essere  programmata   in
riferimento a quanto previsto dal piano  educativo  individualizzato,
presso il domicilio dell'alunno,  qualora  le  famiglie  ne  facciano
richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il
diritto all'istruzione  dell'alunno  in  istruzione  domiciliare  con
l'impiego  del  personale  gia'  in  servizio  presso   l'istituzione
scolastica, anche nel rispetto delle misure  idonee  a  garantire  la
sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  nelle  more  dell'emanazione  del
decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le  prescrizioni
previste dalle disposizioni in materia di contrasto  alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19. 
  7-quinquies. L'attivita' di cui al  comma  7-quater  non  autorizza
alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) 
  8.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, sentito il  Ministro  dell'istruzione,  puo'  emanare
specifiche  disposizioni,   con   proprio   decreto,   per   adattare
l'applicazione delle ordinanze  di  cui  al  presente  articolo  alle
specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo  di  cui
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,  anche  avuto  riguardo
all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano
le istituzioni scolastiche ad esso afferenti. 
  9. I provvedimenti di cui al  presente  articolo  devono  garantire
l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di  istruzione
e, per il secondo ciclo, ((il rispetto del limite di spesa))  di  cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 11  gennaio  2007,  n.  1,  come
integrato dall'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  7  settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del  decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  al  termine
degli  esami  di  Stato,  e'  riscontrata  l'entita'   dei   risparmi
realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi
((sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato))  per  essere
successivamente  riassegnati  ((per  la  meta'  al   Fondo   per   il
funzionamento delle istituzioni scolastiche)) di cui all'articolo  1,
comma 601, della ((legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la  restante
meta' al recupero degli apprendimenti  relativi  all'anno  scolastico
2019/2020  nel  corso  dell'anno  scolastico  2020/2021   presso   le
istituzioni scolastiche,))nel rispetto del  saldo  dell'indebitamento
netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 5,  6,  8,  10,
          16, 17, 18 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
          62,  recante   «Norme   in   materia   di   valutazione   e
          certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di
          Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180  e  181,  lettera
          i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112 S.O. 
                «Art. 2  (Valutazione  nel  primo  ciclo).  -  1.  La
          valutazione periodica e finale  degli  apprendimenti  delle
          alunne e degli alunni nel  primo  ciclo,  ivi  compresa  la
          valutazione  dell'esame  di  Stato,  per   ciascuna   delle
          discipline di studio previste dalle  Indicazioni  Nazionali
          per il curricolo, e' espressa con votazioni in  decimi  che
          indicano differenti livelli di apprendimento. 
                2.     L'istituzione     scolastica,      nell'ambito
          dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
          strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
          parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
                3. La valutazione e'  effettuata  collegialmente  dai
          docenti contitolari della classe ovvero  dal  consiglio  di
          classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per
          gruppi  di  alunne  e  di  alunni,  i  docenti   incaricati
          dell'insegnamento della religione cattolica e di  attivita'
          alternative  all'insegnamento  della  religione   cattolica
          partecipano alla valutazione delle alunne  e  degli  alunni
          che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La  valutazione
          e' integrata dalla descrizione del processo e  del  livello
          globale  di  sviluppo  degli  apprendimenti  raggiunto.   I
          docenti, anche di  altro  grado  scolastico,  che  svolgono
          attivita' e insegnamenti per tutte le alunne  e  tutti  gli
          alunni   o   per   gruppi   degli    stessi,    finalizzati
          all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa,
          forniscono elementi conoscitivi sull'interesse  manifestato
          e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le  operazioni
          di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o  da
          suo delegato. 
                4. Sono oggetto di valutazione  le  attivita'  svolte
          nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo  quanto
          previsto all'articolo  1  del  decreto-legge  1°  settembre
          2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2008 n. 169. 
                5. La valutazione  del  comportamento  dell'alunna  e
          dell'alunno  viene  espressa  collegialmente  dai   docenti
          attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di
          valutazione,  secondo  quanto  specificato  nel   comma   3
          dell'articolo 1. Per le alunne e gli  alunni  della  scuola
          secondaria di primo grado resta fermo quanto  previsto  dal
          decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998,
          n. 249. 
                6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione
          di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel  caso  in
          cui a piu' docenti di  sostegno  sia  affidato,  nel  corso
          dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo  stesso  alunno
          con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente. 
                7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  309
          del  decreto   legislativo   16   aprile   1994,   n.   297
          relativamente  alla  valutazione  dell'insegnamento   della
          religione  cattolica,  la   valutazione   delle   attivita'
          alternative,  per  le  alunne  e  gli  alunni  che  se   ne
          avvalgono, e'  resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio
          sintetico  sull'interesse  manifestato  e  i   livelli   di
          apprendimento conseguiti.» 
                «Art. 5 (Validita' dell'anno scolastico nella  scuola
          secondaria di primo grado). - 1. Ai  fini  della  validita'
          dell'anno  scolastico,  per  la  valutazione  finale  delle
          alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza  di  almeno
          tre quarti del monte ore annuale  personalizzato,  definito
          dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da
          comunicare  alle  famiglie  all'inizio  di  ciascun   anno.
          Rientrano nel monte ore personalizzato  di  ciascun  alunno
          tutte le  attivita'  oggetto  di  valutazione  periodica  e
          finale da parte del consiglio di classe. 
                2.  Le  istituzioni  scolastiche  stabiliscono,   con
          delibera del collegio  dei  docenti,  motivate  deroghe  al
          suddetto  limite  per  i  casi  eccezionali,   congruamente
          documentati, purche' la frequenza  effettuata  fornisca  al
          consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla
          valutazione. 
                3. Fermo restando quanto previsto dai commi  1  e  2,
          nel  caso  in  cui  non  sia   possibile   procedere   alla
          valutazione, il consiglio di classe accerta  e  verbalizza,
          nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti,
          la  non   validita'   dell'anno   scolastico   e   delibera
          conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o
          all'esame finale del primo ciclo di istruzione. 
                Art.  6.  Ammissione  alla  classe  successiva  nella
          scuola secondaria di primo grado  ed  all'esame  conclusivo
          del primo ciclo 
                1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria  di
          primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame
          conclusivo  del  primo   ciclo,   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 giugno  1998,  n.  249  e  dal  comma  2  del
          presente articolo. 
                2. Nel caso di parziale o  mancata  acquisizione  dei
          livelli di apprendimento  in  una  o  piu'  discipline,  il
          consiglio  di  classe   puo'   deliberare,   con   adeguata
          motivazione, la non ammissione  alla  classe  successiva  o
          all'esame conclusivo del primo ciclo. 
                3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali
          delle   alunne   e   degli   alunni    indichino    carenze
          nell'acquisizione dei livelli di  apprendimento  in  una  o
          piu'  discipline,  l'istituzione  scolastica,   nell'ambito
          dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
          strategie   per   il   miglioramento   dei    livelli    di
          apprendimento. 
                4. Nella deliberazione di cui al  comma  2,  il  voto
          dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
          alunni  che  si  sono   avvalsi   dell'insegnamento   della
          religione cattolica, e' espresso  secondo  quanto  previsto
          dal punto 2.7 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente  per
          le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si
          sono  avvalsi  di  detto  insegnamento,  se   determinante,
          diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
                5. Il voto di  ammissione  all'esame  conclusivo  del
          primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in  decimi,
          considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna  o
          dall'alunno.» 
                «Art. 8 (Svolgimento ed esito dell'esame di Stato). -
          1.  L'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo   ciclo   di
          istruzione e' finalizzato a verificare  le  conoscenze,  le
          abilita'  e   le   competenze   acquisite   dall'alunna   o
          dall'alunno anche in funzione orientativa. 
                2. Presso  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema
          nazionale  di  istruzione  e'  costituita  la   commissione
          d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe
          terza, composta dai docenti del consiglio  di  classe.  Per
          ogni  istituzione  scolastica   svolge   le   funzioni   di
          Presidente  il   dirigente   scolastico,   o   un   docente
          collaboratore   del   dirigente   individuato   ai    sensi
          dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
          2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza
          di  altra  istituzione  scolastica.  Per  ogni  istituzione
          scolastica paritaria svolge le funzioni  di  Presidente  il
          coordinatore delle attivita' educative e didattiche. 
                3. L'esame  di  Stato  e'  costituito  da  tre  prove
          scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in  decimi.
          La commissione d'esame predispone le  prove  d'esame  ed  i
          criteri per la correzione e la valutazione. 
                4.  Le  prove  scritte,  finalizzate  a  rilevare  le
          competenze  definite  nel  profilo  finale  dello  studente
          secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 
                  a) prova scritta di italiano o della  lingua  nella
          quale si svolge  l'insegnamento,  intesa  ad  accertare  la
          padronanza della stessa lingua; 
                  b) prova scritta relativa  alle  competenze  logico
          matematiche; 
                  c)  prova   scritta,   relativa   alle   competenze
          acquisite, articolata in una  sezione  per  ciascuna  delle
          lingue straniere studiate. 
                5.  Il  colloquio  e'  finalizzato  a   valutare   le
          conoscenze descritte  nel  profilo  finale  dello  studente
          secondo   le   Indicazioni   nazionali,   con   particolare
          attenzione alla capacita' di argomentazione, di risoluzione
          di problemi, di pensiero critico e riflessivo,  nonche'  il
          livello di padronanza  delle  competenze  di  cittadinanza,
          delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi  ad
          indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio  e'  previsto
          anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 
                6.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
          di articolazione e di svolgimento delle prove. 
                7. La commissione d'esame delibera, su proposta della
          sottocommissione,   la   valutazione   finale   complessiva
          espressa con votazione in decimi,  derivante  dalla  media,
          arrotondata  all'unita'  superiore  per  frazioni  pari   o
          superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la  media  dei
          voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame
          si intende superato se il candidato consegue una  votazione
          complessiva di almeno sei decimi. 
                8. La valutazione finale espressa con la votazione di
          dieci decimi  puo'  essere  accompagnata  dalla  lode,  con
          deliberazione   all'unanimita'   della   commissione,    in
          relazione  alle   valutazioni   conseguite   nel   percorso
          scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
                9. L'esito  dell'esame  per  i  candidati  privatisti
          tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte
          e al colloquio. 
                10. Per le alunne e gli alunni risultati  assenti  ad
          una o piu' prove, per gravi  motivi  documentati,  valutati
          dal  consiglio  di  classe,  la  commissione  prevede   una
          sessione suppletiva d'esame. 
                11. Gli esiti finali degli esami sono  resi  pubblici
          mediante affissione all'albo della scuola.» 
                «Art. 10  (Esami  di  idoneita'  nel  primo  ciclo  e
          ammissione all'esame di Stato conclusivo  del  primo  ciclo
          dei candidati privatisti).  -  1.  L'accesso  all'esame  di
          idoneita' per le classi seconda,  terza,  quarta  e  quinta
          della scuola primaria e per la prima  classe  della  scuola
          secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro
          il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame,
          abbiano compiuto o compiano rispettivamente  il  sesto,  il
          settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di eta'. 
                2. L'accesso all'esame di  idoneita'  per  le  classi
          seconda e terza di scuola  secondaria  di  primo  grado  e'
          consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello  stesso
          anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano
          rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta'. 
                3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo
          non statale non paritaria iscritta negli albi regionali,  i
          genitori  dell'alunna  e  dell'alunno,  ovvero  coloro  che
          esercitano la responsabilita' genitoriale,  sono  tenuti  a
          presentare  annualmente  la  comunicazione  preventiva   al
          dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne
          e gli alunni sostengono l'esame di idoneita' al termine del
          quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione  al
          successivo grado di istruzione, oppure all'esame  di  Stato
          conclusivo del primo ciclo  d'istruzione,  in  qualita'  di
          candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria.
          Sostengono altresi' l'esame di idoneita' nel  caso  in  cui
          richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. 
                4. L'esito dell'esame e' espresso con un giudizio  di
          idoneita' ovvero di non idoneita'. 
                5.  Sono  ammessi  a  sostenere  l'esame   di   Stato
          conclusivo del primo ciclo di  istruzione  in  qualita'  di
          candidati privatisti  coloro  che  compiono,  entro  il  31
          dicembre dello stesso anno  scolastico  in  cui  sostengono
          l'esame,  il  tredicesimo  anno  di  eta'  e  che   abbiano
          conseguito l'ammissione  alla  prima  classe  della  scuola
          secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati
          che  abbiano  conseguito  tale   ammissione   alla   scuola
          secondaria di primo grado da almeno un triennio. 
                6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato  i
          candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di  cui
          all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale  o
          paritaria. 
                7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo
          straniera in Italia riconosciuta  dall'ordinamento  estero,
          fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi  ed
          Intese  bilaterali,  le  alunne  e  gli  alunni  sostengono
          l'esame di idoneita' ove intendano iscriversi ad una scuola
          statale o paritaria.» 
                «Art. 16 (Commissione e sede di  esame).  -  1.  Sono
          sedi degli esami per i  candidati  interni  le  istituzioni
          scolastiche  statali  e  gli  istituti  paritari  da   essi
          frequentati. 
                2. Per i candidati esterni sono  sedi  di  esame  gli
          istituti  statali  e  gli  istituti  paritari  a  cui  sono
          assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14,
          comma 3, e secondo  le  modalita'  previste  nell'ordinanza
          annuale di cui all'articolo 12, comma 4. 
                3. Ai  candidati  esterni  che  abbiano  compiuto  il
          percorso formativo in scuole non statali e non paritarie  o
          in corsi di preparazione,  comunque  denominati,  e'  fatto
          divieto di sostenere gli  esami  in  scuole  paritarie  che
          dipendano dallo stesso gestore o da  altro  gestore  avente
          comunanza di interessi. 
                4.  Presso  le  istituzioni  scolastiche  statali   e
          paritarie  sede  di  esami  sono   costituite   commissioni
          d'esame, una ogni due classi, presiedute da  un  presidente
          esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri
          esterni e per ciascuna  delle  due  classi  da  tre  membri
          interni. In  ogni  caso,  e'  assicurata  la  presenza  dei
          commissari delle materie oggetto di prima e  seconda  prova
          scritta.  I  commissari  e  il  presidente  sono   nominati
          dall'Ufficio scolastico regionale  sulla  base  di  criteri
          determinati a livello nazionale con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ad  ogni
          classe sono assegnati non piu' di trentacinque candidati. 
                5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito
          l'elenco  dei  presidenti  di  commissioni,   cui   possono
          accedere dirigenti scolastici, nonche' docenti della scuola
          secondaria di  secondo  grado,  in  possesso  di  requisiti
          definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, che  assicura  specifiche
          azioni formative per il corretto svolgimento della funzione
          di presidente. 
                6. Le commissioni  d'esame  possono  provvedere  alla
          correzione  delle   prove   scritte   operando   per   aree
          disciplinari; le decisioni finali sono assunte  dall'intera
          commissione a maggioranza assoluta. 
                Art. 17. Prove di esame 
                1. Il consiglio di classe elabora, entro il  quindici
          maggio di  ciascun  anno,  un  documento  che  esplicita  i
          contenuti, i metodi, i mezzi,  gli  spazi  e  i  tempi  del
          percorso formativo, nonche' i  criteri,  gli  strumenti  di
          valutazione  adottati  e  gli   obiettivi   raggiunti.   La
          commissione    tiene    conto    di     detto     documento
          nell'espletamento dei lavori. 
                2. L'esame di Stato comprende due prove  a  carattere
          nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 7. 
                3. La prima  prova,  in  forma  scritta,  accerta  la
          padronanza della lingua italiana  o  della  diversa  lingua
          nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le  capacita'
          espressive, logico-linguistiche e critiche  del  candidato.
          Essa  consiste  nella  redazione  di   un   elaborato   con
          differenti  tipologie   testuali   in   ambito   artistico,
          letterario,  filosofico,  scientifico,  storico,   sociale,
          economico e tecnologico. La prova puo'  essere  strutturata
          in  piu'  parti,  anche  per  consentire  la  verifica   di
          competenze diverse, in particolare della comprensione degli
          aspetti  linguistici,  espressivi  e  logico-argomentativi,
          oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 
                4. La seconda prova,  in  forma  scritta,  grafica  o
          scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale  e
          coreutica,  ha  per   oggetto   una   o   piu'   discipline
          caratterizzanti  il  corso  di  studio  ed  e'  intesa   ad
          accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese
          dal  profilo  educativo  culturale  e  professionale  della
          studentessa o dello studente dello specifico indirizzo. 
                5.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  sono   definiti,   nel
          rispetto delle  Indicazioni  nazionali  e  Linee  guida,  i
          quadri di riferimento per la  redazione  e  lo  svolgimento
          delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare,
          per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali. 
                6. Al fine di uniformare  i  criteri  di  valutazione
          delle commissioni d'esame, con il decreto di cui  al  comma
          5,  sono   definite   le   griglie   di   valutazione   per
          l'attribuzione  dei  punteggi  previsti  dall'articolo  18,
          comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le
          griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze
          e le abilita'  acquisite  dai  candidati  e  le  competenze
          nell'impiego dei contenuti disciplinari. 
                7.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   sono   individuate
          annualmente,  entro  il  mese  di  gennaio,  le  discipline
          oggetto della  seconda  prova,  nell'ambito  delle  materie
          caratterizzanti   i   percorsi   di   studio,   l'eventuale
          disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici
          indirizzi di studio e le modalita'  organizzative  relative
          allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9. 
                8. Il Ministro sceglie i testi della prima e  seconda
          prova per tutti  i  percorsi  di  studio  tra  le  proposte
          elaborate da  una  commissione  di  esperti.  Nei  percorsi
          dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere
          pratico ed e' tesa ad accertare le competenze professionali
          acquisite  dal  candidato.  Una  parte   della   prova   e'
          predisposta dalla commissione d'esame in  coerenza  con  le
          specificita'    del    Piano     dell'offerta     formativa
          dell'istituzione scolastica. 
                9. Il colloquio  ha  la  finalita'  di  accertare  il
          conseguimento   del   profilo   culturale,   educativo    e
          professionale della studentessa o  dello  studente.  A  tal
          fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto
          dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107, propone al candidato di analizzare  testi,  documenti,
          esperienze,    progetti,    problemi     per     verificare
          l'acquisizione dei contenuti  e  dei  metodi  propri  delle
          singole  discipline,  la   capacita'   di   utilizzare   le
          conoscenze acquisite e di  collegarle  per  argomentare  in
          maniera critica e personale  anche  utilizzando  la  lingua
          straniera. Nell'ambito del colloquio il  candidato  espone,
          mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale,
          l'esperienza  di  alternanza   scuola-lavoro   svolta   nel
          percorso di studi. Per i candidati esterni la  relazione  o
          l'elaborato   hanno   ad   oggetto   l'attivita'   di   cui
          all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo. 
                10. Il colloquio accerta  altresi'  le  conoscenze  e
          competenze  maturate  dal   candidato   nell'ambito   delle
          attivita' relative a «Cittadinanza e  Costituzione»,  fermo
          quanto  previsto  all'articolo  1  del   decreto-legge   1°
          settembre 2008,  n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169  e  recepiti  nel
          documento del consiglio di classe di cui al comma 1. 
                11. Per i candidati risultati assenti ad una  o  piu'
          prove,  per  gravi  motivi  documentati,   valutati   dalla
          commissione, e' prevista  una  sessione  suppletiva  e  una
          sessione straordinaria  d'esame  e,  in  casi  eccezionali,
          particolari modalita' di svolgimento degli stessi. 
                Art. 18. Esiti dell'esame 
                1. A conclusione dell'esame di Stato e'  assegnato  a
          ciascun  candidato  un  punteggio  finale  complessivo   in
          centesimi, che  e'  il  risultato  della  somma  dei  punti
          attribuiti  dalla  commissione  d'esame  alle  prove  e  al
          colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti  per
          il credito scolastico da ciascun candidato per  un  massimo
          di quaranta punti. 
                2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti
          punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui  ai
          commi 3 e 4 dell'articolo 17, e  di  un  massimo  di  venti
          punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto  del
          Ministro di cui all'articolo 17, comma 7,  e'  definita  la
          ripartizione del punteggio delle  tre  prove  scritte,  ove
          previste per specifici indirizzi di studio.  Per  specifici
          percorsi di studio, in particolare attivati sulla  base  di
          accordi internazionali, che prevedono un diverso numero  di
          prove  d'esame,  i   relativi   decreti   ministeriali   di
          autorizzazione definiscono la  ripartizione  del  punteggio
          delle prove. 
                3. L'esito  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e  4
          dell'articolo 17 e'  pubblicato,  per  tutti  i  candidati,
          all'albo  dell'istituto  sede  della  commissione   d'esame
          almeno due giorni prima della  data  fissata  per  l'inizio
          dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10  del
          medesimo articolo. 
                4.  Il  punteggio  minimo  complessivo  per  superare
          l'esame e' di sessanta centesimi. 
                5.  La   commissione   d'esame   puo'   motivatamente
          integrare il punteggio fino a un massimo  di  cinque  punti
          ove il candidato abbia ottenuto un  credito  scolastico  di
          almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle  prove
          d'esame pari almeno a cinquanta punti. 
                6. La commissione all'unanimita'  puo'  motivatamente
          attribuire la lode a coloro  che  conseguono  il  punteggio
          massimo  di  cento  punti  senza  fruire   della   predetta
          integrazione del punteggio, a condizione che: 
                  a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo
          con voto unanime del consiglio di classe; 
                  b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto
          per ogni prova d'esame. 
                7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio
          finale conseguito,  inclusa  la  menzione  della  lode,  e'
          pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati  della
          classe, all'albo dell'istituto sede della commissione,  con
          la sola indicazione «non diplomato»  nel  caso  di  mancato
          superamento dell'esame stesso.» 
                «Art. 20 (Esame di Stato per  le  studentesse  e  gli
          studenti  con   disabilita'   e   disturbi   specifici   di
          apprendimento). - 1. Le  studentesse  e  gli  studenti  con
          disabilita' sono  ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato
          conclusivo del secondo ciclo di istruzione  secondo  quanto
          disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe
          stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le  stesse
          hanno valore equipollente all'interno del  piano  educativo
          individualizzato. 
                2.  La  commissione   d'esame,   sulla   base   della
          documentazione fornita dal consiglio  di  classe,  relativa
          alle  attivita'  svolte,  alle  valutazioni  effettuate   e
          all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
          predispone una o piu' prove differenziate, in linea con gli
          interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano
          educativo  individualizzato   e   con   le   modalita'   di
          valutazione in esso previste. Tali  prove,  ove  di  valore
          equipollente, determinano il rilascio del titolo di  studio
          conclusivo del secondo ciclo  di  istruzione.  Nel  diploma
          finale non viene fatta menzione dello svolgimento di  prove
          differenziate. 
                3.  Per  la  predisposizione,  lo  svolgimento  e  la
          correzione  delle  prove  d'esame,  la   commissione   puo'
          avvalersi del supporto dei  docenti  e  degli  esperti  che
          hanno seguito la studentessa o lo studente  durante  l'anno
          scolastico. 
                4.  La  commissione   potra'   assegnare   un   tempo
          differenziato per l'effettuazione delle prove da parte  del
          candidato con disabilita'. 
                5. Alle studentesse e agli studenti con  disabilita',
          per i quali sono state predisposte dalla commissione  prove
          non equipollenti a quelle ordinarie sulla  base  del  piano
          educativo individualizzato o che non partecipano agli esami
          o che non sostengono una o piu' prove, viene rilasciato  un
          attestato  di  credito  formativo  recante   gli   elementi
          informativi relativi all'indirizzo e alla durata del  corso
          di studi seguito, alle discipline  comprese  nel  piano  di
          studi, con l'indicazione della  durata  oraria  complessiva
          destinata a ciascuna  delle  valutazioni,  anche  parziali,
          ottenute in sede di esame. 
                6. Per le studentesse e gli studenti con  disabilita'
          il riferimento all'effettuazione delle prove  differenziate
          e' indicato solo nella attestazione  e  non  nelle  tabelle
          affisse all'albo dell'istituto. 
                7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai
          candidati con disabilita' il curriculum della studentessa e
          dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2. 
                8. Le studentesse  e  gli  studenti  con  disabilita'
          partecipano alle prove standardizzate di  cui  all'articolo
          19. Il consiglio di classe puo' prevedere  adeguate  misure
          compensative o dispensative per lo svolgimento delle  prove
          e,  ove  non  fossero  sufficienti,  predisporre  specifici
          adattamenti della prova. 
                9.  Le  studentesse  e  gli  studenti  con   disturbo
          specifico di  apprendimento  (DSA),  certificato  ai  sensi
          della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  sono  ammessi  a
          sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo  di
          istruzione secondo quanto disposto dal precedente  articolo
          13, sulla base del piano didattico personalizzato. 
                10. La commissione d'esame, considerati gli  elementi
          forniti  dal  consiglio  di   classe,   tiene   in   debita
          considerazione   le   specifiche   situazioni    soggettive
          adeguatamente certificate e, in particolare,  le  modalita'
          didattiche  e   le   forme   di   valutazione   individuate
          nell'ambito  dei  percorsi  didattici  individualizzati   e
          personalizzati. 
                11.  Nello  svolgimento  delle   prove   scritte,   i
          candidati con DSA possono utilizzare tempi piu'  lunghi  di
          quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte  ed
          utilizzare gli strumenti compensativi  previsti  dal  piano
          didattico personalizzato e che siano gia'  stati  impiegati
          per le verifiche in corso d'anno o comunque siano  ritenuti
          funzionali alla svolgimento  dell'esame,  senza  che  venga
          pregiudicata la validita' delle prove scritte. Nel  diploma
          finale  non  viene  fatta   menzione   dell'impiego   degli
          strumenti compensativi. 
                12. Per i candidati con  certificazione  di  DSA  che
          hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la  sola
          dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera,
          la commissione, nel caso in cui  la  lingua  straniera  sia
          oggetto di seconda prova  scritta,  sottopone  i  candidati
          medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel
          diploma finale non  viene  fatta  menzione  della  dispensa
          dalla prova scritta di lingua straniera. 
                13. In casi di particolari gravita' del  disturbo  di
          apprendimento, anche in comorbilita' con altri  disturbi  o
          patologie,  risultanti  dal  certificato  diagnostico,   la
          studentessa o lo studente, su richiesta  della  famiglia  e
          conseguente approvazione  del  consiglio  di  classe,  sono
          esonerati  dall'insegnamento  delle  lingue   straniere   e
          seguono un percorso didattico  differenziato.  In  sede  di
          esame  di  Stato  sostengono   prove   differenziate,   non
          equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con  il  percorso
          svolto, finalizzate  solo  al  rilascio  dell'attestato  di
          credito formativo di cui al comma 5. Per  detti  candidati,
          il riferimento all'effettuazione delle prove  differenziate
          e' indicato solo nella attestazione  e  non  nelle  tabelle
          affisse all'albo dell'istituto. 
                14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano
          alle prove standardizzate di cui all'articolo  19.  Per  lo
          svolgimento delle suddette prove  il  consiglio  di  classe
          puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti  con
          il piano didattico personalizzato.  Le  studentesse  e  gli
          studenti con DSA dispensati dalla prova scritta  di  lingua
          straniera  o  esonerati  dall'insegnamento   della   lingua
          straniera non  sostengono  la  prova  nazionale  di  lingua
          inglese.» 
              - Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo  4,
          e 7 dell'art. 14 del regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante
          «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti  per
          la  valutazione  degli   alunni   e   ulteriori   modalita'
          applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e  3  del
          decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169»,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191 
                «5. Sono ammessi alla classe  successiva  gli  alunni
          che in sede di  scrutinio  finale  conseguono  un  voto  di
          comportamento non  inferiore  a  sei  decimi  e,  ai  sensi
          dell'articolo 193, comma  1,  secondo  periodo,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 297  del  1994,  una
          votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
          o gruppo di discipline valutate con  l'attribuzione  di  un
          unico voto secondo l'ordinamento  vigente.  La  valutazione
          finale degli apprendimenti e del comportamento  dell'alunno
          e' riferita a ciascun anno scolastico. 
                6. Nello scrutinio  finale  il  consiglio  di  classe
          sospende il giudizio degli alunni che non hanno  conseguito
          la sufficienza in una o piu'  discipline,  senza  riportare
          immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione
          dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline  e'
          comunicato alle famiglie. A  conclusione  degli  interventi
          didattici  programmati  per  il  recupero   delle   carenze
          rilevate, il consiglio di classe, in sede  di  integrazione
          dello scrutinio finale, previo  accertamento  del  recupero
          delle carenze formative da effettuarsi entro  la  fine  del
          medesimo anno scolastico e comunque non oltre  la  data  di
          inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico   successivo,
          procede alla verifica dei risultati conseguiti  dall'alunno
          e alla formulazione del giudizio finale  che,  in  caso  di
          esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza  della
          classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.» 
                «7. A decorrere dall'anno scolastico  di  entrata  in
          vigore della riforma della  scuola  secondaria  di  secondo
          grado,  ai  fini  della  validita'  dell'anno   scolastico,
          compreso quello relativo  all'ultimo  anno  di  corso,  per
          procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,  e'
          richiesta la frequenza di  almeno  tre  quarti  dell'orario
          annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche  possono
          stabilire, per  casi  eccezionali,  analogamente  a  quanto
          previsto per  il  primo  ciclo,  motivate  e  straordinarie
          deroghe al suddetto limite. Tale  deroga  e'  prevista  per
          assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
          che  tali  assenze  non  pregiudichino,  a   giudizio   del
          consiglio di classe,  la  possibilita'  di  procedere  alla
          valutazione   degli   alunni   interessati.   Il    mancato
          conseguimento del limite minimo di  frequenza,  comprensivo
          delle deroghe  riconosciute,  comporta  l'esclusione  dallo
          scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
          o all'esame finale di ciclo.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante «Disposizioni
          per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di
          istruzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio
          2008, n. 19. 
                «Art. 2 (Criteri e procedure). - 1. La valorizzazione
          dell'eccellenza riguarda gli studenti frequentanti i  corsi
          di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie. 
                2. L'eccellenza  e'  valorizzata  in  relazione  alle
          specifiche discipline nella loro diversita' e varieta',  ad
          aree   pluri-disciplinari   chiaramente    individuate    e
          delimitate, nonche' a settori avanzati di carattere tecnico
          e professionale. 
                3. Il sistema di  valorizzazione  dell'eccellenza  e'
          organizzato in modo da garantire la partecipazione  diffusa
          a prescindere dal tipo  di  scuola  frequentata  e  secondo
          procedure, fatte salve  le  specificita'  di  settore,  che
          assicurino il superamento di eventuali ostacoli  alle  pari
          opportunita' determinati  dalle  variabili  di  genere,  di
          cultura, di lingua e di disabilita'. 
                4. Nell'azione di valorizzazione si  considerano  sia
          le  prestazioni  individuali  di  singoli  allievi,  sia  i
          risultati raggiunti da gruppi di  studenti,  qualora,  come
          nel settore tecnico e professionale, siano richieste  forme
          particolari di collaborazione tra studenti. 
                5. Nella valorizzazione dell'eccellenza  puo'  essere
          altresi' considerato il conseguimento di certificazioni  di
          competenze ad elevato livello di  standardizzazione  e  con
          validita'  internazionale  collegabili   ai   percorsi   di
          istruzione, come  puo'  avvenire  nel  campo  delle  lingue
          straniere e delle tecnologie informatiche. 
                6. Per  la  valorizzazione  dell'eccellenza  si  puo'
          inoltre  tenere  conto  della  votazione  conseguita  dagli
          studenti  nell'esame  di  Stato  conclusivo  del  corso  di
          studi.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  14  e  del
          comma 10 dell'art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          recante  «Legge-quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
                «Art. 14 (Modalita' di attuazione dell'integrazione).
          - 1. Il Ministro della pubblica  istruzione  provvede  alla
          formazione e all'aggiornamento del  personale  docente  per
          l'acquisizione di conoscenze  in  materia  di  integrazione
          scolastica   degli   studenti   handicappati,   ai    sensi
          dell'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 23 agosto  1988,  n.  399,  nel  rispetto  delle
          modalita'    di    coordinamento    con    il     Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
          Ministro della pubblica istruzione provvede altresi': 
                  a)  all'attivazione  di   forme   sistematiche   di
          orientamento, particolarmente qualificate  per  la  persona
          handicappata, con inizio almeno dalla  prima  classe  della
          scuola secondaria di primo grado; 
                  b) all'organizzazione  dell'attivita'  educativa  e
          didattica   secondo   il   criterio   della   flessibilita'
          nell'articolazione delle  sezioni  e  delle  classi,  anche
          aperte,  in  relazione   alla   programmazione   scolastica
          individualizzata; 
                  c) a  garantire  la  continuita'  educativa  fra  i
          diversi gradi di scuola, prevedendo forme  obbligatorie  di
          consultazione tra insegnanti  del  ciclo  inferiore  e  del
          ciclo superiore  ed  il  massimo  sviluppo  dell'esperienza
          scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
          gradi di scuola, consentendo il completamento della  scuola
          dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
          di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione  del
          collegio  dei  docenti,  sentiti  gli  specialisti  di  cui
          all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto  del
          Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.  416,  su
          proposta del consiglio di classe  o  di  interclasse,  puo'
          essere consentita una terza ripetenza in singole classi.» 
                «10. Al  fine  della  definizione  dei  PEI  e  della
          verifica del processo di inclusione, compresa  la  proposta
          di quantificazione di ore di sostegno e delle altre  misure
          di sostegno, tenuto conto  del  profilo  di  funzionamento,
          presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi
          di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con
          accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
          scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal
          team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con
          la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino,
          dell'alunna  o  dell'alunno,  della  studentessa  o   dello
          studente  con   disabilita',   o   di   chi   esercita   la
          responsabilita'  genitoriale,  delle  figure  professionali
          specifiche, interne ed esterne  all'istituzione  scolastica
          che interagiscono con la classe  e  con  la  bambina  o  il
          bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo  studente
          con  disabilita'  nonche'  con   il   necessario   supporto
          dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti
          del Gruppo di lavoro operativo non spetta  alcun  compenso,
          indennita',  gettone  di   presenza,   rimborso   spese   e
          qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei  Gruppi
          di lavoro operativo  non  devono  derivare,  anche  in  via
          indiretta, maggiori oneri di personale.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 7,  13,  comma  2,
          14, commi 2 e 3 del citato decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 62. 
                «Art. 7 (Prove nazionali  sugli  apprendimenti  delle
          alunne e degli alunni  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado). - 1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione  delle
          attivita' di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  b)  del
          decreto legislativo  31  dicembre  2009  n.  213,  effettua
          rilevazioni  nazionali  attraverso  prove   standardizzate,
          computer based, volte ad accertare  i  livelli  generali  e
          specifici  di   apprendimento   conseguiti   in   italiano,
          matematica  e  inglese  in  coerenza  con  le   indicazioni
          nazionali  per  il   curricolo.   Tali   rilevazioni   sono
          effettuate nella classe terza della  scuola  secondaria  di
          primo grado, come previsto dall'articolo 6,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  2013,  n.
          80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente
          decreto. 
                2. Le prove di cui al comma 1 supportano il  processo
          di  autovalutazione   delle   istituzioni   scolastiche   e
          forniscono strumenti  utili  al  progressivo  miglioramento
          dell'efficacia della azione didattica. 
                3. Per la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i
          livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento
          sulle abilita' di comprensione e uso della lingua, coerenti
          con il Quadro comune di riferimento europeo per le  lingue,
          eventualmente in convenzione con  gli  enti  certificatori,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                4. Le prove di cui al comma 1 si  svolgono  entro  il
          mese di aprile e  la  relativa  partecipazione  rappresenta
          requisito di  ammissione  all'esame  conclusivo  del  primo
          ciclo di istruzione. Per le alunne e gli  alunni  risultati
          assenti  per  gravi  motivi   documentati,   valutati   dal
          consiglio di classe, e' prevista  una  sessione  suppletiva
          per l'espletamento delle prove. 
                5.  Le  azioni  relative   allo   svolgimento   delle
          rilevazioni  nazionali  costituiscono  per  le  istituzioni
          scolastiche attivita' ordinarie d'istituto.» 
                «Art.  13  (Ammissione  dei  candidati  interni).   -
          (Omissis). 
                2. L'ammissione all'esame di Stato  e'  disposta,  in
          sede  di  scrutinio  finale,  dal  consiglio   di   classe,
          presieduto dal dirigente scolastico o da suo  delegato.  E'
          ammesso  all'esame  di   Stato,   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente  della
          Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa  o  lo
          studente in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) frequenza per almeno tre quarti  del  monte  ore
          annuale  personalizzato,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
                  b) partecipazione, durante l'ultimo anno di  corso,
          alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a  verificare  i
          livelli  di  apprendimento  conseguiti   nelle   discipline
          oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 
                  c)   svolgimento   dell'attivita'   di   alternanza
          scuola-lavoro secondo  quanto  previsto  dall'indirizzo  di
          studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel
          caso di candidati che, a seguito  di  esame  di  idoneita',
          siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di  corso,  le
          tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita'  di
          alternanza  scuola-lavoro   necessarie   per   l'ammissione
          all'esame di Stato sono definiti  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 
                  d)  votazione  non  inferiore  ai  sei  decimi   in
          ciascuna disciplina o gruppo  di  discipline  valutate  con
          l'attribuzione  di  un  unico  voto  secondo  l'ordinamento
          vigente e un voto di  comportamento  non  inferiore  a  sei
          decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una
          disciplina o in un gruppo di discipline,  il  consiglio  di
          classe   puo'   deliberare,   con   adeguata   motivazione,
          l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.  Nella
          relativa  deliberazione,   il   voto   dell'insegnante   di
          religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono
          avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  e'
          espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751;
          il voto espresso dal docente per le attivita'  alternative,
          per le alunne e gli alunni che si  sono  avvalsi  di  detto
          insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato
          iscritto a verbale.» 
                  Art. 14. Ammissione dei candidati esterni 
                  (Omissis). 
                  2. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  7
          della legge 10 dicembre  1997,  n.  425,  l'ammissione  dei
          candidati esterni che non siano in possesso  di  promozione
          all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame
          preliminare inteso ad accertare la loro preparazione  sulle
          materie previste dal piano di studi dell'anno o degli  anni
          per i quali  non  siano  in  possesso  della  promozione  o
          dell'idoneita' alla classe successiva,  nonche'  su  quelle
          previste dal piano di studi  dell'ultimo  anno.  Sostengono
          altresi' l'esame preliminare, sulle  materie  previste  dal
          piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di
          idoneita' o di promozione all'ultimo  anno  che  non  hanno
          frequentato il predetto anno ovvero che non hanno  comunque
          titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il
          superamento  dell'esame  preliminare,  anche  in  caso   di
          mancato  superamento  dell'esame  di   Stato,   vale   come
          idoneita'  all'ultima  classe.   L'esame   preliminare   e'
          sostenuto davanti al consiglio della classe  dell'istituto,
          statale o paritario, collegata alla commissione alla  quale
          il candidato e' stato assegnato; il  candidato  e'  ammesso
          all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo  di  sei
          decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto. 
                  3. I candidati esterni debbono  presentare  domanda
          di ammissione agli esami di  Stato  all'Ufficio  scolastico
          regionale territorialmente competente, il quale provvede ad
          assegnare i  candidati  medesimi,  distribuendoli  in  modo
          uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o
          paritari aventi sede nel comune di residenza del  candidato
          stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo
          di studio indicato nella domanda, nella  provincia  e,  nel
          caso di assenza anche in  questa  del  medesimo  indirizzo,
          nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito
          organizzativo regionale devono essere  autorizzate,  previa
          valutazione dei  motivi  addotti,  dall'Ufficio  scolastico
          regionale  di  provenienza,  al  quale  va  presentata   la
          relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti  tra
          le diverse commissioni degli istituti statali e paritari  e
          il loro numero non puo' superare il cinquanta per cento dei
          candidati interni, fermo restando  il  limite  numerico  di
          trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli
          esami  preliminari,  ove  prescritti,  sono  sostenuti  dai
          candidati esterni presso le  istituzioni  scolastiche  loro
          assegnate come sede di esame. La mancata  osservanza  delle
          disposizioni  del  presente  comma  preclude   l'ammissione
          all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita'  penali,
          civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
          istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame
          di Stato e' altresi' subordinata alla partecipazione presso
          l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a
          carattere nazionale predisposta dall'INVALSI  nonche'  allo
          svolgimento  di   attivita'   assimilabili   all'alternanza
          scuola-lavoro, secondo criteri  definiti  con  decreto  del
          Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e    della
          ricerca.» 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  3  del
          decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   95,   recante
          «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
          di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione    delle    amministrazioni    pubbliche»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
          S.O 
              «6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico  o
          interno, alle qualifiche dei ruoli e delle  carriere  della
          Polizia di Stato: 
                a) il prescritto titolo di  studio  e  l'abilitazione
          professionale   eventualmente   prevista   possono   essere
          conseguiti entro la data di svolgimento della prima  prova,
          anche preliminare; 
                b) l'iscrizione agli albi  o  elenchi  professionali,
          ove prevista, puo' essere  conseguita  entro  l'inizio  del
          prescritto  corso  di  formazione  iniziale,   purche'   il
          candidato  sia  in  possesso   di   idonea   documentazione
          attestante   l'avvenuta   presentazione   della    relativa
          istanza.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge della
          provincia autonoma di Bolzano 24  settembre  2010,  n.  11,
          recante «Secondo ciclo di  istruzione  e  formazione  della
          Provincia Autonoma di Bolzano», pubblicata  nel  Bollettino
          Ufficiale del Trentino-Alto Adige 28 settembre 2010, n. 39. 
              «Art. 6 (Corsi per adulti). - 1.  I  corsi  per  adulti
          finalizzati al conseguimento di  un  titolo  di  studio  si
          realizzano sulla base di specifici modelli formativi, i cui
          criteri e  modalita'  organizzative  sono  stabiliti  dalle
          indicazioni provinciali di cui all'articolo 9. 
                2. I corsi per adulti finalizzati all'acquisizione di
          qualifiche, di diplomi professionali e di titoli di  studio
          rilasciati  dalle  scuole  dell'istruzione   e   formazione
          professionale di cui all'articolo 2, comma 2,  lettere  a),
          b), c) e d), sono  organizzati  ai  sensi  della  normativa
          provinciale vigente in materia.» 
              - Si riporta  il  testo  all'articolo  16  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme  per  la
          promozione dell'inclusione scolastica  degli  studenti  con
          disabilita', a norma dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
          lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O. 
                «Art.  16   (Istruzione   domiciliare).   -   1.   Le
          istituzioni scolastiche, in  collaborazione  con  l'Ufficio
          scolastico  regionale,  gli  Enti  locali  e   le   aziende
          sanitarie  locali,  individuano  azioni  per  garantire  il
          diritto all'istruzione alle  bambine  e  ai  bambini,  alle
          alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti  per
          i quali  sia  accertata  l'impossibilita'  della  frequenza
          scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni  di
          lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie
          certificate,  anche   attraverso   progetti   che   possono
          avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. 
                2. Alle attivita' di  cui  al  comma  1  si  provvede
          nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   e   strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
                2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  da   adottare   entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'   di
          svolgimento  del  servizio  dei  docenti  per  il  sostegno
          didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare. 
                2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento
          del  servizio   dei   docenti   impegnati   nell'istruzione
          domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
          «Disciplina  della  scuola  italiana  all'estero,  a  norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h),  della  legge
          13 luglio 2015,  n.  107»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  2,  della
          legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  «Disposizioni  in
          materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
          istruzione secondaria superiore  e  delega  al  Governo  in
          materia di  raccordo  tra  la  scuola  e  le  universita'»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10. 
                «Art.   3    (Disposizioni    transitorie,    finali,
          finanziarie e abrogazioni). - (Omissis). 
                2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme
          contrattuali al riguardo, alla determinazione dei  compensi
          di cui all'articolo 4, comma 10, della  legge  10  dicembre
          1997,  n.  425,  come  sostituito  dall'articolo  1   della
          presente legge, si provvede,  a  decorrere  dal  2007,  nel
          limite massimo di euro 138.000.000.» 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3  dell'articolo
          dall'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n.  176,  recante  «Disposizioni  urgenti  per   assicurare
          l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico  2007-2008  ed  in
          materia  di   concorsi   per   ricercatori   universitari»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  2007,  n.
          208 
              «3. Il limite di  spesa  di  euro  138.000.000  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1,
          e' elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, per la
          corresponsione dei compensi ai commissari  degli  esami  di
          Stato del Sistema  nazionale  di  istruzione.  Al  relativo
          onere, pari ad euro 45.000.000 annui, a decorrere dal 2007,
          si    provvede    mediante     corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          634, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2013,  n.   128,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2013,  n.
          214. 
              «2. All'articolo 4, comma 6, della  legge  10  dicembre
          1997,  n.  425,  le  parole  da  ",  provinciale"  fino   a
          "interregionale." sono  sostituite  da:  "e  provinciale.".
          Conseguentemente   l'autorizzazione   di   spesa   di   cui
          all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1,
          come integrata dall'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge
          7 settembre 2007, n. 147,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e' ridotta di euro 8,1
          milioni a decorrere dall'anno 2014.» 
              - Si riporta il testo del  comma  601  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              «601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.»