Art. 2 
 
                 Misure urgenti per l'ordinato avvio 
                   dell'anno scolastico 2020/2021 
 
  ((01.  La  prova  scritta  relativa  alla   procedura   concorsuale
straordinaria di  cui  all'articolo  1,  comma  9,  lettera  a),  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  dicembre  2019,  n.  159,   bandita   con   decreto
dipartimentale del Ministero dell'istruzione n.  510  del  23  aprile
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,  n.  34
del 28 aprile 2020, e' disciplinata ai sensi dei  commi  02  e  03  e
svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. 
  02. La prova scritta di  cui  al  comma  01,  da  superare  con  il
punteggio minimo di sette decimi o  equivalente  e  da  svolgere  con
sistema informatizzato secondo il programma  di  esame  previsto  dal
bando, e' distinta per classe di concorso e tipologia  di  posto.  La
prova scritta, secondo la distinzione di cui al  precedente  periodo,
e' articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la
proporzione  di  cui  all'articolo   12,   comma   2,   del   decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti: 
    a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e  delle
competenze  disciplinari  e  didattico-metodologiche,  nonche'  della
capacita' di comprensione del testo in lingua inglese; 
    b) per i  posti  di  sostegno,  alle  metodologie  didattiche  da
applicare alle diverse tipologie di disabilita', nonche'  finalizzati
a valutare le  conoscenze  dei  contenuti  e  delle  procedure  volte
all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita', oltre che  la
capacita' di comprensione del testo in lingua inglese. 
  03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese e'
svolta interamente in inglese ed e' composta da  quesiti  a  risposta
aperta  rivolti  alla  valutazione  delle   relative   conoscenze   e
competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti  di  cui
al comma 02 delle classi di concorso relative  alle  restanti  lingue
straniere sono svolti nelle  rispettive  lingue,  ferma  restando  la
valutazione della capacita'  di  comprensione  del  testo  in  lingua
inglese. 
  04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene  i
propri effetti ed e' integrato e adeguato, entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02  e  03  nonche'
per consentire, qualora le  condizioni  generali  epidemiologiche  lo
suggeriscano, lo svolgimento  della  prova  scritta  in  una  regione
diversa rispetto a quella corrispondente al posto  per  il  quale  il
candidato ha presentato  la  propria  domanda.  L'accertamento  della
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche  piu'  diffuse  di  cui  all'articolo  37  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della  prova  di
cui all'articolo 1,  comma  13,  lettera  b),  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159. 
  05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del decreto-legge 29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019, n. 159, le parole: « Con decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  avente
natura non regolamentare, da adottare ». 
  06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  immessi  in
ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano  nella  quota  dei
posti destinati alla procedura per  l'anno  scolastico  2020/2021  ai
sensi dell'articolo  1,  comma  4,  del  predetto  decreto-legge,  e'
riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di  lavoro  dal  1°
settembre 2020. 
  07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro
2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015,
n. 107, relativa al Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento  e
la valorizzazione dell'istruzione scolastica. 
  08. Ai fini dell'accesso ai percorsi  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'   di   sostegno   previsti   dal
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  in
riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal  V
ciclo i soggetti che  nei  dieci  anni  scolastici  precedenti  hanno
svolto almeno tre annualita'  di  servizio,  anche  non  consecutive,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di  sostegno  del  grado
cui si riferisce  la  procedura,  accedono  direttamente  alle  prove
scritte.)) 
  1. Con una o piu' ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  sentiti
il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio  dell'anno  scolastico
2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni  vigenti,
misure volte: 
    a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo   conto   dell'eventuale   necessita'   di   recupero   degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  e
delle tempistiche di immissione in  ruolo,  da  concludersi  comunque
entro la data  del  ((20  settembre))  2020,  nonche'  degli  aspetti
procedurali  e  delle  tempistiche   relativi   alle   utilizzazioni,
assegnazioni  provvisorie  e  attribuzioni  di  contratti   a   tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione  delle  stesse
previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  3  luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  agosto
2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei  vincoli  di  permanenza
sulla sede previsti  dalle  disposizioni  vigenti  e  delle  facolta'
assunzionali disponibili; 
    ((b-bis) a prevedere, nelle stesse modalita'  e  con  i  medesimi
criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a
partire  dal  1°  settembre  2020  siano  attivati,  quale  attivita'
didattica ordinaria, l'eventuale integrazione  e  il  recupero  degli
apprendimenti;)) 
    c) alla previsione,  con  riferimento  all'ordinata  prosecuzione
dell'attivita' del ((sistema della formazione italiana nel mondo)) di
cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune
graduatorie  di  cui  al  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del  15  luglio  2019,  n.  1084,  e
successive  modificazioni,  risultino  esaurite,  esclusivamente  per
l'anno  scolastico  2020/2021,  hanno   vigenza   le   corrispondenti
graduatorie di cui ai decreti del Ministero  degli  affari  esteri  9
agosto 2013, n. 4055 e  25  novembre  2013,  n.  4944,  e  successive
modificazioni,   concernenti   l'approvazione    delle    graduatorie
definitive delle prove  di  accertamento  linguistico,  affinche'  il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
attingendo ((alle suddette graduatorie,)) anche per aree linguistiche
diverse  e  per  classi   di   concorso   affini,   in   applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico; 
    d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell'articolo 1,  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga  a
quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  ((d-bis)  a  tenere  conto  delle  necessita'  degli  studenti  con
patologie  gravi  o  immunodepressi,  in  possesso   di   certificati
rilasciati dalle competenti autorita' sanitarie, nonche'  dal  medico
di assistenza  primaria  che  ha  in  carico  il  paziente,  tali  da
consentire  loro  di  poter  seguire  la  programmazione   scolastica
avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.)) 
  2.  Relativamente  alle  attivita'  del  sistema  della  formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di  cui  al  comma  1,
sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. 
  ((2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi
di formazione per la sicurezza a scuola,  obbligatori  ai  sensi  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  nel  modulo  dedicato  ai
rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata  alle  misure  di
prevenzione igienico-sanitarie al fine di  prevenire  il  contagio  e
limitare il rischio di diffusione del COVID-19.)) 
  3. In corrispondenza della sospensione delle  attivita'  didattiche
in presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a
distanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a
disposizione((, potendo anche disporre per l'acquisto di  servizi  di
connettivita'  delle  risorse  di  cui  alla  Carta  elettronica  per
l'aggiornamento e la formazione del docente di  cui  all'articolo  1,
comma 121, della legge 13  luglio  2015,  n.  107)).  Le  prestazioni
lavorative  e  gli  adempimenti  connessi  dei  dirigenti  scolastici
nonche'  del  personale  scolastico,  come  determinati  dal   quadro
contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito  al
primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.
27,)) possono  svolgersi  nelle  modalita'  del  lavoro  agile  anche
attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti  telefonici  e
telematici, per contenere ogni diffusione del contagio. 
  ((3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a  maggiore
rischio sociale, le diseguaglianze  socio-culturali  e  territoriali,
nonche' di  prevenire  e  recuperare  l'abbandono  e  la  dispersione
scolastica,  in  corrispondenza  della  sospensione  delle  attivita'
didattiche  in  presenza  a  seguito  dell'emergenza  epidemiologica,
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  62,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 2  milioni  di  euro
per l'anno 2020. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3-ter. Fino al perdurare dello stato di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi
del virus COVID-19, le modalita' e i criteri  sulla  base  dei  quali
erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal
personale  docente  del  comparto  «Istruzione  e   ricerca»,   nella
modalita' a distanza, sono  regolati  mediante  un  apposito  accordo
contrattuale collettivo integrativo  stipulato  con  le  associazioni
sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale  per  il   comparto
«Istruzione e ricerca», fermo restando quanto stabilito dal  comma  3
del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in  tema
di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata  all'attribuzione
dei relativi incarichi di supplenza,  e'  destinata  ai  soggetti  in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»; 
    b) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
      «6-ter. I soggetti inseriti nelle  graduatorie  provinciali  di
cui al  comma  6-bis  indicano,  ai  fini  della  costituzione  delle
graduatorie di istituto per la copertura delle  supplenze  temporanee
di cui al  comma  3,  sino  a  venti  istituzioni  scolastiche  della
provincia nella quale hanno presentato  domanda  di  inserimento  per
ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo». 
  4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, sono abrogati. 
  4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo  4,
commi 6-bis e  6-ter,  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,  come
modificato dal comma 4 del  presente  articolo,  e  le  procedure  di
conferimento delle relative supplenze per  il  personale  docente  ed
educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e
alla  composizione  dei  posti  da  conferire   a   supplenza,   sono
disciplinate,  in  prima  applicazione  e  per  gli  anni  scolastici
2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della
predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione  ai  sensi
del comma 1 al fine  dell'individuazione  nonche'  della  graduazione
degli aspiranti. Detta  ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  e'
adottata  sentiti  contestualmente  il  Consiglio   superiore   della
pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo  3
del presente decreto, e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per gli aspetti  finanziari,  che  procede  alla  verifica  entro  il
medesimo termine. I termini per i controlli, di  cui  all'articolo  3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5  del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  relativi  alla  predetta
ordinanza, sono ridotti  a  quindici  giorni.  La  valutazione  delle
istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al  comma  6-bis
dell'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,  e'  effettuata
dagli  uffici  scolastici  territoriali,  che  possono  a  tal   fine
avvalersi  delle   istituzioni   scolastiche   della   provincia   di
riferimento per attivita' di supporto  alla  valutazione  di  istanze
afferenti a distinti posti  o  classi  di  concorso,  ferma  restando
l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio  scolastico
provinciale territoriale competente. La presentazione delle  istanze,
la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono  con
procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a
sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.)) 
  5. In relazione al periodo di  formazione  e  prova  del  personale
docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,
le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel
caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi  dell'articolo  1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate
entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso
dal dirigente tecnico in sede  di  comitato  di  valutazione  di  cui
all'articolo 1, comma 117, della legge citata. 
  6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020,  sono  sospesi  i  viaggi
d'istruzione, le iniziative  di  scambio  o  gemellaggio,  le  visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre
          2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          dicembre 2019, n. 159,  recante  «Misure  di  straordinaria
          necessita'  ed  urgenza  in  materia  di   reclutamento   e
          abilitazione del personale docente della scuola secondaria»
          pubblicato in G.U. 30 ottobre 2019, n. 255, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          reclutamento e abilitazione  del  personale  docente  nella
          scuola secondaria).  -  1.  Il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a  bandire,
          contestualmente al concorso ordinario per titoli  ed  esami
          di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020,
          una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti
          della scuola  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado,
          finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti  di  cui  ai
          commi 2, 3 e 4  del  presente  articolo.  La  procedura  e'
          altresi'  finalizzata   all'abilitazione   all'insegnamento
          nella  scuola  secondaria,  alle  condizioni  previste  dal
          presente articolo. 
                2. La procedura straordinaria  di  cui  al  comma  1,
          bandita a livello nazionale con uno o  piu'  provvedimenti,
          e' organizzata su base regionale  ed  e'  finalizzata  alla
          definizione, per la scuola secondaria, di  una  graduatoria
          di vincitori, distinta per regione  e  classe  di  concorso
          nonche' per l'insegnamento  di  sostegno,  per  complessivi
          ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre,  di
          definire un elenco  dei  soggetti  che  possono  conseguire
          l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di  cui  al
          comma 9, lettera g). 
                3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita  per  le
          regioni, classi di concorso e tipologie  di  posto  per  le
          quali si prevede che vi siano, negli  anni  scolastici  dal
          2020/2021 al 2022/2023,  posti  vacanti  e  disponibili  ai
          sensi del comma 4. Ove occorra  per  rispettare  il  limite
          annuale di cui al comma  4,  le  immissioni  in  ruolo  dei
          vincitori possono  essere  disposte  anche  successivamente
          all'anno scolastico 2022/2023, sino  all'esaurimento  della
          graduatoria dei ventiquattromila vincitori. 
                4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per
          la  scuola  secondaria,  degli  aspiranti  iscritti   nelle
          graduatorie ad esaurimento e nelle  graduatorie  di  merito
          dei concorsi per docenti banditi negli anni  2016  e  2018,
          per  le  rispettive  quote,  e   disposta   la   confluenza
          dell'eventuale   quota   residua   delle   graduatorie   ad
          esaurimento   nella   quota    destinata    ai    concorsi,
          all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del
          concorso  ordinario  di  cui  al  comma  1   e'   destinato
          rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi'  residuati,
          fino a concorrenza  del  numero  di  24.000  posti  per  la
          procedura  straordinaria.  L'eventuale  posto  dispari   e'
          destinato alla procedura concorsuale ordinaria. 
                5. La partecipazione alla procedura e'  riservata  ai
          soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: 
                  a)  tra  l'anno  scolastico  2008/2009   e   l'anno
          scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto  comune  o  di
          sostegno, almeno tre  annualita'  di  servizio,  anche  non
          consecutive, valutabili come tali  ai  sensi  dell'articolo
          11, comma 14,  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124.  Il
          servizio  svolto  su  posto  di  sostegno  in  assenza   di
          specializzazione  e'  considerato  valido  ai  fini   della
          partecipazione alla procedura straordinaria per  la  classe
          di concorso, fermo restando quanto  previsto  alla  lettera
          b).  I  soggetti  che  raggiungono  le  tre  annualita'  di
          servizio  prescritte  unicamente  in  virtu'  del  servizio
          svolto  nell'anno  scolastico  2019/2020  partecipano   con
          riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1.  La
          riserva  e'  sciolta  negativamente  qualora  il   servizio
          relativo all'anno  scolastico  2019/2020  non  soddisfi  le
          condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14,  entro
          il 30 giugno 2020; 
                  b) hanno svolto almeno un  anno  di  servizio,  tra
          quelli di cui alla lettera a), nella  specifica  classe  di
          concorso o  nella  tipologia  di  posto  per  la  quale  si
          concorre; 
                  c) posseggono, per la classe di concorso richiesta,
          il titolo di studio  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59,  fermo  restando  quanto
          previsto all'articolo 22, comma 2,  del  predetto  decreto.
          Per la partecipazione ai posti  di  sostegno  e'  richiesto
          l'ulteriore   requisito   del   possesso   della   relativa
          specializzazione. 
                6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso  ai
          contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche
          statali e per favorire l'immissione in ruolo  dei  relativi
          precari, il servizio di cui al  comma  5,  lettera  a),  e'
          preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole
          secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al
          comma 3 dell'articolo  1  del  decreto-legge  25  settembre
          2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2009, n.  167,  nonche'  di  cui  al  comma  4-bis
          dell'articolo 5 del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
          2013, n.  128.  Il  predetto  servizio  e'  considerato  se
          prestato come insegnante di sostegno oppure in  una  classe
          di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  2016,
          n. 19, e successive modificazioni,  incluse  le  classi  di
          concorso ad  esse  corrispondenti  ai  sensi  del  medesimo
          articolo 2. 
                7. E' altresi' ammesso a partecipare alla  procedura,
          unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento,  chi
          e' in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a),
          tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le
          istituzioni statali e  paritarie  nonche'  nell'ambito  dei
          percorsi di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al  sistema  di
          istruzione e formazione professionale,  purche',  nel  caso
          dei predetti  percorsi,  il  relativo  servizio  sia  stato
          svolto per la tipologia di posto  o  per  gli  insegnamenti
          riconducibili alle classi di concorso di cui  al  comma  6,
          secondo periodo, del presente articolo. Restano  fermi  gli
          ulteriori requisiti di cui al  comma  5.  Possono  altresi'
          partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al
          requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo
          delle scuole statali che posseggono i requisiti di  cui  al
          comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio. 
                8. Ciascun soggetto puo' partecipare  alla  procedura
          di cui al comma 1 in un'unica regione sia per  il  sostegno
          sia  per  una  classe  di  concorso.   E'   consentita   la
          partecipazione sia alla procedura straordinaria di  cui  al
          comma 1 sia al concorso ordinario, anche  per  la  medesima
          classe di concorso e tipologia di posto. 
                9. La procedura di cui al comma 1 prevede: 
                  a)  lo  svolgimento  di  una  prova   scritta,   da
          svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a
          risposta multipla su argomenti  afferenti  alle  classi  di
          concorso e sulle  metodologie  didattiche,  a  cui  possono
          partecipare coloro che sono in possesso  dei  requisiti  di
          cui ai commi 5 e 6; 
                  b) la formazione di una graduatoria  di  vincitori,
          sulla base del punteggio riportato nella prova di cui  alla
          lettera a) e della valutazione dei titoli di cui  al  comma
          11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2; 
                  c) l'immissione in ruolo dei soggetti di  cui  alla
          lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai
          sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al  periodo  di
          formazione iniziale e prova; 
                  d)  lo  svolgimento  di  una  prova   scritta,   da
          svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a
          risposta multipla su argomenti  afferenti  alle  classi  di
          concorso e sulle  metodologie  didattiche,  a  cui  possono
          partecipare i soggetti di cui al comma 7; 
                  e) la compilazione di un elenco  non  graduato  dei
          soggetti che, avendo conseguito nelle  prove  di  cui  alle
          lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma  10,
          possono  conseguire  l'abilitazione  all'insegnamento  alle
          condizioni di cui alla lettera g); 
                  f) l'abilitazione all'esercizio  della  professione
          docente per la relativa classe di concorso,  dei  vincitori
          della procedura immessi in ruolo, all'atto  della  conferma
          in ruolo. I  vincitori  della  procedura  possono  altresi'
          conseguire l'abilitazione prima dell'immissione  in  ruolo,
          alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3); 
                  g) l'abilitazione all'esercizio  della  professione
          docente per coloro che risultano  iscritti  nell'elenco  di
          cui alla lettera e) purche': 
                    1) abbiano in essere un contratto  di  docenza  a
          tempo indeterminato ovvero a tempo  determinato  di  durata
          annuale o fino al termine delle attivita' didattiche presso
          una  istituzione  scolastica  o   educativa   del   sistema
          nazionale di  istruzione,  ferma  restando  la  regolarita'
          della relativa posizione contributiva; 
                    2) conseguano i crediti formativi universitari  o
          accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano
          gia' in possesso; 
                    3) superino la prova di cui al comma 13,  lettera
          c). 
                10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono
          superate dai candidati che conseguano il  punteggio  minimo
          di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di
          esame previsto per il concorso  ordinario,  per  titoli  ed
          esami, per la scuola secondaria. 
                11. La procedura  di  cui  al  presente  articolo  e'
          bandita   con   uno   o   piu'   decreti   del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro il termine di  cui  al  comma  1.  Il  bando
          definisce, tra l'altro: 
                  a) i termini e le modalita' di presentazione  delle
          istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1; 
                  b)  la  composizione   di   un   comitato   tecnico
          scientifico incaricato  di  predisporre  e  di  validare  i
          quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e
          d), in base al programma di cui al comma 10; 
                  c) i  titoli  valutabili  e  il  punteggio  a  essi
          attribuibile, utili alla formazione  della  graduatoria  di
          cui al comma 9, lettera b); 
                  d) i posti disponibili, ai sensi del comma  4,  per
          regione, classe di concorso e tipologia di posto; 
                  e)   la   composizione   delle    commissioni    di
          valutazione, distinte per le  prove  di  cui  al  comma  9,
          lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni; 
                  f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per
          la  partecipazione  alla  procedura  di  cui  al  comma  1,
          determinato in maniera da coprire integralmente ogni  onere
          derivante  dall'organizzazione  della  medesima.  Le  somme
          riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnate ai pertinenti capitoli  di  bilancio
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                12. Ai membri  del  comitato  di  cui  al  comma  11,
          lettera b), non spettano compensi, emolumenti,  indennita',
          gettoni di presenza o altre utilita'  comunque  denominate,
          fermo restando il rimborso delle eventuali spese. 
                13. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  avente
          natura non regolamentare,  da  adottare  entro  centottanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono definiti: 
                  a) le modalita' di acquisizione  per  i  vincitori,
          durante il periodo di formazione iniziale  e  con  oneri  a
          carico dello Stato, dei crediti  formativi  universitari  o
          accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano
          gia' in possesso; 
                  b)  l'integrazione  del   periodo   di   formazione
          iniziale  e  prova  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che
          precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e
          di prova, da superarsi con il punteggio di sette  decimi  o
          equivalente,  nonche'  i  contenuti  e  le   modalita'   di
          svolgimento  della  predetta  prova  e  l'integrazione  dei
          comitati di valutazione con non meno di due membri  esterni
          all'istituzione scolastica, di  cui  almeno  uno  dirigente
          scolastico, ai quali  non  spettano  compensi,  emolumenti,
          indennita', gettoni di presenza o altre  utilita'  comunque
          denominate, ne' rimborsi spese; 
                  c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti  di
          cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera  g),
          ai fini dell'abilitazione e  senza  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  dei  crediti  formativi  universitari  o
          accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  del
          decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  59,  nonche'  le
          modalita' ed i contenuti della prova orale di  abilitazione
          e la composizione della relativa commissione. 
                14.  Il  periodo  di  formazione  iniziale  e  prova,
          qualora valutato positivamente, assolve  agli  obblighi  di
          cui all'articolo 438  del  decreto  legislativo  16  aprile
          1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui  all'articolo
          1, comma 116, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107.  Ai
          candidati che  superano  il  predetto  periodo  si  applica
          l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo  13  aprile
          2017, n. 59. 
                15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto
          legislativo 13 aprile  2017,  n.  59  il  secondo  e  terzo
          periodo sono soppressi. Il comma 7-bis dell'articolo 14 del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e'
          abrogato. 
                16.      Il      conseguimento      dell'abilitazione
          all'insegnamento non da' diritto  ad  essere  assunti  alle
          dipendenze dello Stato. 
                17. Al fine di ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a
          tempo  determinato,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2020/2021, i  posti  del  personale  docente  ed  educativo
          rimasti  vacanti  e  disponibili  dopo  le  operazioni   di
          immissione in ruolo disposte ai sensi del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  del
          decreto  legislativo   13   aprile   2017,   n.   59,   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.  96,  e  del
          presente articolo sono destinati alle immissioni  in  ruolo
          di cui ai commi da 17-bis a 17-septies. 
                17-bis. I soggetti inseriti nelle  graduatorie  utili
          per  l'immissione  nei  ruoli  del  personale   docente   o
          educativo    possono    presentare    istanza    al    fine
          dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli  di
          pertinenza delle  medesime  graduatorie.  A  tale  fine,  i
          predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di
          una o piu' province di una medesima regione,  per  ciascuna
          graduatoria  di  provenienza.   L'istanza   e'   presentata
          esclusivamente  mediante   il   sistema   informativo   del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, in  deroga  agli  articoli  45  e  65  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                17-ter. Gli uffici scolastici  regionali  dispongono,
          entro il 10 settembre di ciascun  anno,  le  immissioni  in
          ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel  limite  dei
          posti di cui al comma 17. 
                17-quater. Le immissioni in ruolo  di  cui  al  comma
          17-ter sono disposte rispettando  la  ripartizione  tra  le
          graduatorie  concorsuali,  cui  viene  comunque  attribuito
          l'eventuale  posto  dispari,  e  le  graduatorie   di   cui
          all'articolo  401  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne  le
          graduatorie concorsuali, e' rispettato il  seguente  ordine
          di priorita' discendente: 
                  a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli  ed
          esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
                  b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per
          titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
                  c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi,
          nell'ordine temporale dei relativi bandi. 
                17-quinquies.    Con     decreto     del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione
          delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini,  le
          modalita' e la procedura per le immissioni in ruolo di  cui
          al comma 17-ter. 
                17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui  al  comma
          17-ter si applica l'articolo 13, comma  3,  terzo  periodo,
          del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
          in ruolo a seguito della procedura di cui al  comma  17-ter
          comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
          prova, la decadenza da ogni  graduatoria  finalizzata  alla
          stipulazione   di   contratti   a   tempo   determinato   o
          indeterminato per il  personale  del  comparto  scuola,  ad
          eccezione  delle  graduatorie  di  concorsi  ordinari,  per
          titoli  ed  esami,  di   altre   procedure,   nelle   quali
          l'aspirante sia inserito. 
                17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non
          concluse, procedure concorsuali, i posti messi  a  concorso
          sono accantonati e resi indisponibili per la  procedura  di
          cui ai commi da 17 a 17-sexies. 
                17-octies. Il comma 3  dell'articolo  399  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
          cui al decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e'
          sostituito dai seguenti: 
                  «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo  disposte
          per l'anno scolastico  2020/2021,  i  docenti  a  qualunque
          titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato  possono
          chiedere il  trasferimento,  l'assegnazione  provvisoria  o
          l'utilizzazione  in  altra  istituzione  scolastica  ovvero
          ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato  in
          altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque  anni
          scolastici   di   effettivo    servizio    nell'istituzione
          scolastica  di  titolarita',  fatte  salve  le   situazioni
          sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del
          presente  comma  non  si  applica  al  personale   di   cui
          all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio  1992,
          n.  104,  purche'  le   condizioni   ivi   previste   siano
          intervenute successivamente  alla  data  di  iscrizione  ai
          rispettivi   bandi   concorsuali   ovvero   all'inserimento
          periodico nelle graduatorie di  cui  all'articolo  401  del
          presente testo unico. 
                  3-bis. L'immissione in  ruolo  comporta,  all'esito
          positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
          da  ogni  graduatoria  finalizzata  alla  stipulazione   di
          contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per
          il  personale  del  comparto  scuola,   ad   eccezione   di
          graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed  esami,  di
          procedure concorsuali diverse da quella  di  immissione  in
          ruolo». 
                17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e  3-bis
          dell'articolo  399  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  come  modificato  dal
          comma 17-octies del presente articolo, non sono  derogabili
          dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Sono  fatti
          salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in
          ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al  comma
          3 del medesimo articolo 399  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 297 del 1994,  come  sostituito  dal
          citato comma 17-octies del presente articolo. 
                18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi
          del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della  legge
          13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita' per un
          ulteriore anno, oltre al periodo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
                18-bis.  Al  fine  di  contemperare  le  istanze  dei
          candidati inseriti nelle  graduatorie  di  merito  e  negli
          elenchi aggiuntivi  dei  concorsi,  per  titoli  ed  esami,
          banditi  con   i   decreti   direttoriali   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  numeri
          105, 106 e 107  del  23  febbraio  2016,  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale - 4a Serie  speciale  -  n.  16  del  26
          febbraio  2016,  con  la   necessita'   di   mantenere   la
          regolarita' dei concorsi ordinari,  per  titoli  ed  esami,
          previsti dalla  normativa  vigente,  i  soggetti  collocati
          nelle  graduatorie  e  negli  elenchi  aggiuntivi  predetti
          possono,  a  domanda,  essere  inseriti   in   una   fascia
          aggiuntiva  ai  concorsi  di  cui  all'articolo  4,   comma
          1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.
          87, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria,  e  di
          cui all'articolo 17,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria
          di primo e di secondo grado, anche in una  regione  diversa
          da quella di pertinenza  della  graduatoria  o  dell'elenco
          aggiuntivo   di   origine.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  disciplinate  le  modalita'  attuative  del  presente
          comma. 
                18-ter.  Sono  ammessi  con   riserva   al   concorso
          ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1,
          nonche' ai concorsi ordinari, per titoli ed esami,  per  la
          scuola dell'infanzia e  per  la  scuola  primaria,  banditi
          negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno,  i
          soggetti   iscritti   ai   percorsi   di   specializzazione
          all'insegnamento di  sostegno  avviati  entro  la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. La riserva e' sciolta positivamente solo nel  caso
          di conseguimento del relativo  titolo  di  specializzazione
          entro il 15 luglio 2020. 
                18-quater.   In   via   straordinaria,   nei    posti
          dell'organico del personale docente, vacanti e  disponibili
          al 31 agosto 2019, per  i  quali  non  e'  stato  possibile
          procedere alle immissioni in  ruolo,  pur  in  presenza  di
          soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale
          fine,  in  considerazione   dei   tempi   di   applicazione
          dell'articolo 14, comma 7,  del  decreto-legge  28  gennaio
          2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2019, n.  26,  sono  nominati  in  ruolo  i  soggetti
          inseriti a pieno titolo nelle  graduatorie  valide  per  la
          stipulazione di contratti di lavoro a tempo  indeterminato,
          che siano in posizione utile  per  la  nomina  rispetto  ai
          predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza  giuridica
          dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di
          servizio, che avviene  nell'anno  scolastico  2020/2021.  I
          soggetti di cui al presente comma scelgono la  provincia  e
          la  sede  di  assegnazione  con  priorita'  rispetto   alle
          ordinarie operazioni di mobilita' e di immissione in  ruolo
          da   disporsi   per   l'anno   scolastico   2020/2021.   Le
          autorizzazioni gia' conferite per bandire concorsi a  posti
          di personale docente sono corrispondentemente ridotte. 
                18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma
          202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di
          euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di  euro  2,77  milioni
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
                18-sexies. Il comma 4 dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 13  aprile  2017,  n.  66,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «4. I componenti dei GIT non sono  esonerati  dalle
          attivita' didattiche.  Ai  predetti  componenti  spetta  un
          compenso per le funzioni svolte, avente natura  accessoria,
          da definire con apposita  sessione  contrattuale  nazionale
          nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021». 
                18-septies. All'onere derivante dai commi  18-quater,
          18-quinquies e 18-sexies, pari  a  euro  7,78  milioni  per
          l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a  euro
          10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
          mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione  del
          comma 18-sexies. 
                18-octies.  Nei  concorsi  ordinari,  per  titoli  ed
          esami, di cui all'articolo 17, comma  2,  lettera  d),  del
          decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,  in  sede  di
          valutazione  dei  titoli,  ai  soggetti  in   possesso   di
          dottorato  di  ricerca  e'  attribuito  un  punteggio   non
          inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per  i
          titoli. 
                19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a
          4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e
          2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.» 
              - Il decreto dipartimentale n. 510 del 23  aprile  2020
          e' pubblicato nella G.U. n. 34 del 28 aprile 2020. 
              - Si riporta l'articolo 37 del decreto  legislativo  30
          marzo   2001,   n.    165,    recante    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche», pubblicato nella G.U. 9  maggio
          2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 37 (Accertamento delle conoscenze  informatiche
          e di lingue straniere nei concorsi  pubblici  (Art.  36-ter
          del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13  del  D.Lgs
          n. 387 del 1998)). - 1. A decorrere dal 1° gennaio  2000  i
          bandi   di   concorso   per   l'accesso   alle    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  prevedono
          l'accertamento    della    conoscenza    dell'uso     delle
          apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  piu'
          diffuse e della lingua inglese, nonche', ove  opportuno  in
          relazione al  profilo  professionale  richiesto,  di  altre
          lingue straniere. 
                2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo
          28 definisce  il  livello  di  conoscenza  richiesto  e  le
          modalita' per il relativo accertamento. 
                3. Per gli  altri  dipendenti  delle  amministrazioni
          dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  sono  stabiliti  i
          livelli   di   conoscenza,   anche   in   relazione    alla
          professionalita' cui si riferisce il bando, e le  modalita'
          per   l'accertamento   della   conoscenza   medesima.    Il
          regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1
          non si applica.» 
              - Si riportai il comma 202 dell'art. 1 della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella G.U. 15
          luglio 2015, n. 162.: 
                «202. E'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  «La  Buona
          Scuola»  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.» 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249,
          recante  «Regolamento   concernente:   «Definizione   della
          disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione
          iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della
          scuola primaria  e  della  scuola  secondaria  di  primo  e
          secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma  416,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244» e' pubblicato nella G.U. 31
          gennaio 2011, n. 23/L. 
              - Si riporta l'articolo 11, della legge 3 maggio  1999,
          n.  124,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia   di
          personale scolastico»,  pubblicata  nella  G.U.  10  maggio
          1999, n. 107: 
                «Art. 11 (Disposizioni varie). - 1.  Al  testo  unico
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole  «e  dai
          docenti dell'Accademia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»; 
                  b) 
                  c) il comma 4 dell'articolo 239 e' abrogato; 
                  d) al comma 1 dell'articolo  251  le  parole:  «Gli
          orari e i programmi  di  insegnamento  e»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»; 
                  e) 
                  f) 
                2. I  docenti  che  abbiano  superato  le  prove  del
          concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso
          ai  ruoli  del  personale  direttivo,  indetto,  ai   sensi
          dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6  novembre
          1989, n. 357 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          27 dicembre 1989, n. 417, ancorche'  ammessi  con  riserva,
          possono  essere  immessi  nei  predetti  ruoli  purche'  in
          possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del
          termine stabilito per la  presentazione  della  domanda  di
          partecipazione  al  concorso   medesimo.   L'assunzione   e
          l'assegnazione  della  sede  avverranno   sulla   base   di
          graduatorie da  utilizzare  dopo  l'esaurimento  di  quelle
          relative ai docenti di cui al predetto  articolo  9,  comma
          1-bis,  e  da  compilare  secondo  i  medesimi  criteri   e
          modalita'. Le  immissioni  in  ruolo  sono  effettuate  nei
          limiti del 50 per cento dei  posti  annualmente  vacanti  e
          destinati alla costituzione di rapporti di lavoro  a  tempo
          indeterminato in base alle norme vigenti. 
                3.  Il  Ministro   della   pubblica   istruzione   e'
          autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei  vincitori
          dei concorsi  per  titoli  ed  esami  e,  laddove  occorra,
          all'aggiornamento  delle   graduatorie   permanenti   anche
          qualora le graduatorie dei precedenti  concorsi  non  siano
          state ancora registrate dagli organi di controllo. 
                4.  Il  personale  docente  che  abbia  superato  con
          riserva le prove scritte e orali delle  sessioni  riservate
          di  abilitazione  indette  ai  sensi  delle  ordinanze  del
          Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e  396  del
          18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990,  e
          che  sia  stato  escluso  dalle  relative  graduatorie  pur
          essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili  dalla
          giurisprudenza   del   Consiglio   di   Stato    ai    fini
          dell'ammissione alle predette sessioni riservate,  indicati
          nella circolare del Ministro della  pubblica  istruzione  2
          giugno  1997,  n.  344,  e'  da  considerare  abilitato   a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge. 
                5.  Restano  comunque  valide  le  nomine  in   ruolo
          disposte nella scuola materna  e  nella  scuola  media,  in
          esecuzione di decisioni  giurisdizionali  di  primo  grado,
          sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in  prima
          applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sui posti
          delle dotazioni organiche aggiuntive determinate  ai  sensi
          dell'articolo 20 della medesima legge n.  270  del  1982  .
          Sono fatti salvi  gli  effetti  di  tutti  i  provvedimenti
          conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di
          entrata in vigore della presente legge. Sui restanti  posti
          delle  predette  dotazioni  organiche  non  si  procede  ad
          ulteriori nomine in ruolo. 
                6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami  a
          posti di preside negli  istituti  professionali  di  Stato,
          indetti con decreto del Ministro della pubblica  istruzione
          del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
          serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990,  sono  valide
          per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno
          scolastico 1998-1999. 
                7. Nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
          sono fatti salvi  i  diritti  dei  vincitori  dei  concorsi
          ordinari in fase di svolgimento o gia' conclusi  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge. 
                8. Nel testo unico, tutti i riferimenti  ai  concorsi
          per soli titoli e  alle  relative  graduatorie,  sostituite
          dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e  6
          della presente legge, si intendono effettuati alle predette
          graduatorie permanenti. 
                9. A  decorrere  dall'anno  scolastico  1999-2000,  i
          corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale
          nella  scuola  media  e  funzionanti  nell'anno  scolastico
          1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi  lo
          specifico insegnamento di  strumento  musicale  costituisce
          integrazione     interdisciplinare     ed     arricchimento
          dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale.  I
          docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo
          nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale  nella
          scuola media nel periodo  compreso  tra  l'anno  scolastico
          1989-1990 e la data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, di cui  almeno  180  giorni  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 1994-1995, sono immessi  in  ruolo  su  tutti  i
          posti  annualmente  disponibili   a   decorrere   dall'anno
          scolastico 1999-2000 ai sensi della  normativa  vigente.  A
          tal fine essi sono inseriti, a domanda,  nelle  graduatorie
          permanenti di cui all'articolo 401 del  testo  unico,  come
          sostituito dal  comma  6  dell'articolo  1  della  presente
          legge, da istituire per la nuova classe  di  concorso  dopo
          l'espletamento  della  sessione   riservata   di   cui   al
          successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso
          dell'abilitazione all'insegnamento di  educazione  musicale
          nella   scuola   media   l'inclusione   nelle   graduatorie
          permanenti e' subordinata  al  superamento  della  sessione
          riservata di esami  di  abilitazione  all'insegnamento,  da
          indire  per  la  nuova  classe   di   concorso   ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova  analoga
          a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) 
                10. I docenti di educazione fisica nella scuola media
          e nella scuola  secondaria  di  secondo  grado  nonche'  di
          educazione  musicale  nella  scuola  media,  mantenuti   in
          servizio ai sensi degli articoli 43 e  44  della  legge  20
          maggio  1982,  n.  270  ,  ed  inclusi  nelle   graduatorie
          provinciali  compilate  ai  sensi  dei  citati  articoli  e
          dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 ,  sono
          gradualmente assunti a tempo indeterminato nei  limiti  dei
          posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in
          ambito provinciale  prima  delle  operazioni  di  mobilita'
          territoriale  e  professionale.  Nel  caso   di   ulteriore
          disponibilita' per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
          risultanti  dopo  le  operazioni  di  trasferimento  e   di
          passaggio,  le  assunzioni  dei   predetti   docenti   sono
          effettuate sul contingente dei posti destinato  ai  docenti
          inclusi nelle graduatorie permanenti  di  cui  all'articolo
          401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma
          6, della presente legge. 
                11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10
          hanno   titolo   all'immissione   in   ruolo,   per   detto
          insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
          precedenza rispetto ai docenti  inclusi  nelle  graduatorie
          nazionali  formulate  ai  sensi  dell'articolo  8-bis   del
          decreto-legge 6 agosto  1988,  n.  323  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. 
                12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo
          ruolo unico ai  sensi  del  comma  8  dell'articolo  5  del
          decreto-legge 6 novembre 1989, n.  357  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  1989,  n.  417,  la
          retribuzione individuale di anzianita', prevista dal  comma
          1 dell'articolo 41 del contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro  del  personale  con  qualifica   dirigenziale   del
          comparto  «Ministeri»,  sottoscritto  il  9  gennaio  1997,
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  12  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 17 del 22  gennaio  1997,  determinata  al  1°
          gennaio 1991  in  base  all'applicazione  del  primo  comma
          dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681
          , convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  novembre
          1982, n. 869, viene rideterminata con  il  procedimento  di
          cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , a  decorrere  dal
          1° gennaio 1998. All'onere  derivante  dall'attuazione  del
          presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno
          degli  anni  1999,  2000  e  2001,  si  provvede   mediante
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le variazioni  di  bilancio  occorrenti
          per l'attuazione della presente legge. 
                13. L'articolo 473, comma  2,  secondo  periodo,  del
          testo unico deve intendersi nel senso  che  nei  corsi  con
          valore  abilitante  la  presenza   di   personale   docente
          universitario e di  personale  direttivo  della  scuola  e'
          garantita in modo cumulativo o alternativo. 
                14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo  unico  e'
          da intendere nel senso che il servizio di insegnamento  non
          di  ruolo  prestato  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se  ha
          avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il  servizio
          sia stato prestato ininterrottamente dal 1°  febbraio  fino
          al termine delle operazioni di scrutinio finale. 
                15. All'articolo 28-bis  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n.  29  ,  introdotto  dall'articolo  1  del
          decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 3,  secondo  periodo,  le  parole:  «e,
          limitatamente al primo corso  concorso,  coloro  che  hanno
          effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione
          di preside incaricato» sono soppresse; 
                  b) 
                  c) al comma 5, secondo periodo, le parole:  «il  40
          per cento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  50  per
          cento».» 
              - Si riporta l'articolo 4, del decreto-legge  3  luglio
          2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          agosto 2001, n.  333,  recante  «Disposizioni  urgenti  per
          assicurare   l'ordinato    avvio    dell'anno    scolastico
          2001/2002», pubblicato nella G.U. 4 luglio 2001, n. 153.: 
                «Art.  4  (Accelerazione  di  procedure).  -  1.   Le
          assunzioni  a  tempo  indeterminato,  i  provvedimenti   di
          utilizzazione,  di  assegnazione  provvisoria  e   comunque
          quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
          devono essere completati entro  il  31  agosto  di  ciascun
          anno. I  contratti  a  tempo  indeterminato  stipulati  dai
          dirigenti  territorialmente  competenti  dopo   tale   data
          comportano il differimento delle assunzioni in servizio  al
          1°  settembre  dell'anno  successivo,  fermi  restando  gli
          effetti  giuridici  dall'inizio  dell'anno  scolastico   di
          conferimento della  nomina  .  A  regime  entro  lo  stesso
          termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi
          di  presidenza  delle  istituzioni  scolastiche.  Entro  la
          medesima  data  i  dirigenti  territorialmente   competenti
          procedono altresi' alle nomine  dei  supplenti  annuali,  e
          fino al termine dell'attivita'  didattica  attingendo  alle
          graduatorie permanenti provinciali . 
                2. Decorso il termine  del  31  agosto,  i  dirigenti
          scolastici provvedono alle nomine dei supplenti  annuali  e
          fino al termine delle attivita' didattiche attingendo  alle
          graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine  relative
          alle supplenze brevi e saltuarie, di  cui  all'articolo  4,
          comma 3, della legge 3 maggio 1999, n.  124,  il  dirigente
          utilizza le graduatorie di istituto,  predisposte,  per  la
          prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti  per
          le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2. 
                3.» 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
          « Disciplina della  scuola  italiana  all'estero,  a  norma
          dell'articolo 1,commi 180 e 181, lettera h), della legge 13
          luglio 2015, n. 107, e' pubblicato in G.U. 16 maggio  2017,
          n. 112. S.O. 
              -   Il   decreto   del    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del  15  luglio  2019,  n.
          1084, reca «Approvazione delle graduatorie di selezione del
          personale docente e ATA da destinare all'estero». 
              - Il decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto
          2013,  n.  4055,  reca  «Approvazione   delle   graduatorie
          definitive delle prove di accertamento linguistico, di  cui
          al D.I. MAE/MIUR n. 4377/11 e all'ordinanza MAE n.  5300/12
          e successive rettifiche relative alle scuole europee». 
              -  Il decreto 25 novembre 2013, n. 4944, del  Ministero
          degli affari esteri reca  «Approvazione  delle  graduatorie
          definitive delle prove di accertamento linguistico, di  cui
          al D.I. MAE/MIUR n. 4377/11 e all'Ordinanza MAE n. 5300/12,
          e successive rettifiche relative alle  iniziative  ed  alle
          istituzioni   scolastiche   italiane    all'estero,    alle
          istituzioni scolastiche ed universitarie estere». 
              -  Si  riporta  l'articolo  24   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 64: 
                «Art.  24  (Assegnazioni  temporanee   e   invio   in
          missione). - 1. Il Ministero degli affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, di concerto con  il  Ministero
          dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca,  puo'
          inviare, per esigenze  di  servizio,  personale  docente  e
          dirigenti scolastici,  in  assegnazione  temporanea  presso
          scuole statali all'estero ed altre iniziative  disciplinate
          dal presente decreto legislativo, per una durata di un anno
          scolastico,   nei   limiti   delle   risorse    finanziarie
          disponibili. Il personale  di  cui  al  presente  comma  e'
          individuato   sulla   base   delle   graduatorie   di   cui
          all'articolo 19 comma 4. Il personale  e'  collocato  fuori
          ruolo e conserva, per l'intera durata  della  missione,  la
          sede occupata nel territorio nazionale. 
                2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi
          del primo e del secondo ciclo  d'istruzione,  il  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
          concerto con il Ministero dell'istruzione  dell'universita'
          e della ricerca, invia in missione o in viaggio di servizio
          il personale  necessario  alla  formazione  delle  relative
          commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia  nel
          territorio nazionale.» 
              - Si riportano gli articoli  151  e  188,  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  «Approvazione
          del testo unico delle disposizioni vigenti  in  materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado»,
          pubblicato nella G.U. 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: 
                «Art. 151 (Adozione  libri  di  testo).  -  1.  Fermo
          restando quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  5,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i libri di  testo  possono
          essere   adottati,   secondo   modalita'   stabilite    dal
          regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti  i  consigli
          d'interclasse.» 
                «Art. 188 (Adozione dei libri di testo). -  1.  Fermo
          restando quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  5,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i libri di  testo  possono
          essere adottati secondo  modalita'  stabilite  da  apposito
          regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti  i  consigli
          di classe.» 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  recante
          «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella  G.U.  30  aprile
          2008, n. 101, S.O. 
              - Si riporta il comma  121  dell'art.  1  della  citata
          legge 13 luglio 2015, n. 107. 
              «121. Al fine di sostenere la formazione  continua  dei
          docenti e di valorizzarne le competenze  professionali,  e'
          istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          123,  la  Carta  elettronica  per  l'aggiornamento   e   la
          formazione  del  docente   di   ruolo   delle   istituzioni
          scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,  dell'importo
          nominale di euro 500 annui  per  ciascun  anno  scolastico,
          puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di  testi,
          anche in formato digitale, di pubblicazioni  e  di  riviste
          comunque   utili   all'aggiornamento   professionale,   per
          l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
          per attivita' di aggiornamento e  di  qualificazione  delle
          competenze professionali, svolti da enti accreditati presso
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  a  corsi  di  laurea,   di   laurea   magistrale,
          specialistica  o  a  ciclo  unico,  inerenti   al   profilo
          professionale, ovvero a  corsi  post  lauream  o  a  master
          universitari  inerenti  al   profilo   professionale,   per
          rappresentazioni   teatrali   e    cinematografiche,    per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
          dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le  attivita'
          individuate nell'ambito del  piano  triennale  dell'offerta
          formativa delle scuole e del Piano nazionale di  formazione
          di cui al comma  124.  La  somma  di  cui  alla  Carta  non
          costituisce    retribuzione    accessoria    ne'    reddito
          imponibile.» 
              - Si riporta l'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del  Servizio
          sanitario nazionale e di sostegno economico  per  famiglie,
          lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
          da COVID 19», pubblicato nella G.U. 17 marzo 2020,  n.  70.
          Edizione straordinaria.: 
                «Art. 87 (Misure straordinarie in materia  di  lavoro
          agile  e  di  esenzione  dal  servizio   e   di   procedure
          concorsuali). - 1. Il periodo trascorso in  malattia  o  in
          quarantena  con  sorveglianza  attiva,  o   in   permanenza
          domiciliare  fiduciaria  con   sorveglianza   attiva,   dai
          dipendenti delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          dovuta al COVID-19, e' equiparato al  periodo  di  ricovero
          ospedaliero fino alla cessazione dello stato  di  emergenza
          epidemiologica da  COVID-2019,  ovvero  fino  ad  una  data
          antecedente  stabilita  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, il lavoro agile e'  la  modalita'
          ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,
          conseguentemente: 
                  a) limitano la presenza del personale nei luoghi di
          lavoro  per  assicurare  esclusivamente  le  attivita'  che
          ritengono indifferibili e  che  richiedono  necessariamente
          tale   presenza,   anche   in   ragione   della    gestione
          dell'emergenza; 
                  b) prescindono dagli accordi  individuali  e  dagli
          obblighi informativi previsti dagli articoli  da  18  a  23
          della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
                2. La prestazione lavorativa  in  lavoro  agile  puo'
          essere svolta anche attraverso strumenti informatici  nella
          disponibilita' del dipendente  qualora  non  siano  forniti
          dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma  2,
          della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 
                3. Qualora non  sia  possibile  ricorrere  al  lavoro
          agile, anche nella forma semplificata di cui  al  comma  1,
          lettera b), e per i periodi di  assenza  dal  servizio  dei
          dipendenti delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          imposti dai  provvedimenti  di  contenimento  del  fenomeno
          epidemiologico  da   COVID-19,   adottati   nella   vigenza
          dell'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  23  febbraio
          2020, n. 6, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo  2020,  n.  13,  e  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19  le  amministrazioni
          utilizzano  gli  strumenti  delle  ferie   pregresse,   del
          congedo, della  banca  ore,  della  rotazione  e  di  altri
          analoghi  istituti,  nel  rispetto   della   contrattazione
          collettiva. Esperite tali possibilita'  le  amministrazioni
          possono motivatamente esentare il personale dipendente  dal
          servizio. Il periodo di esenzione dal servizio  costituisce
          servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti   di   legge   e
          l'amministrazione non corrisponde l'indennita'  sostitutiva
          di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel
          limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
                3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  al  primo  periodo,  dopo  le
          parole: «di qualunque durata,» sono inserite  le  seguenti:
          «ad esclusione di quelli relativi al  ricovero  ospedaliero
          in  strutture  del   Servizio   sanitario   nazionale   per
          l'erogazione  delle  prestazioni  rientranti  nei   livelli
          essenziali di assistenza (LEA),». Agli oneri in termini  di
          fabbisogno e indebitamento  netto  derivanti  dal  presente
          comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
                3-ter. La valutazione degli apprendimenti,  periodica
          e  finale,  oggetto  dell'attivita'  didattica  svolta   in
          presenza o svolta a distanza a  seguito  dell'emergenza  da
          COVID-19 e fino alla data  di  cessazione  dello  stato  di
          emergenza deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
          gennaio 2020, e comunque per l'anno  scolastico  2019/2020,
          produce gli stessi effetti delle attivita' previste per  le
          istituzioni  scolastiche  del  primo  ciclo   dal   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 62,  e  per  le  istituzioni
          scolastiche  del  secondo   ciclo   dall'articolo   4   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  giugno  2009,  n.  122,   e   dal   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
                4.  Gli  organi   costituzionali   e   di   rilevanza
          costituzionale,   nonche'   le   autorita'   amministrative
          indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per  le
          societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione, ciascuno  nell'ambito  della  propria  autonomia,
          adeguano il proprio  ordinamento  ai  principi  di  cui  al
          presente articolo. 
                4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi  del  comma
          1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020,  al  fine  di
          fronteggiare le particolari esigenze emergenziali  connesse
          all'epidemia  da  COVID-19,  anche  in  deroga   a   quanto
          stabilito dai contratti  collettivi  nazionali  vigenti,  i
          dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi
          e le ferie maturati fino  al  31  dicembre  2019  ad  altro
          dipendente della medesima amministrazione di  appartenenza,
          senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento
          o ai diversi profili  posseduti.  La  cessione  avviene  in
          forma scritta ed e' comunicata al dirigente del  dipendente
          cedente e a quello del dipendente ricevente,  e'  a  titolo
          gratuito, non puo'  essere  sottoposta  a  condizione  o  a
          termine e  non  e'  revocabile.  Restano  fermi  i  termini
          temporali previsti per la fruizione delle  ferie  pregresse
          dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva. 
                5. Lo svolgimento  delle  procedure  concorsuali  per
          l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione  dei  casi  in
          cui   la   valutazione   dei   candidati   sia   effettuata
          esclusivamente su  basi  curriculari  ovvero  in  modalita'
          telematica, e' sospeso  per  sessanta  giorni  a  decorrere
          dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata  la  valutazione   dei   candidati,   nonche'   la
          possibilita'  di  svolgimento  dei  procedimenti   per   il
          conferimento  di  incarichi,  anche   dirigenziali,   nelle
          pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  che  si
          istaurano e si svolgono in via telematica e che si  possono
          concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui
          ai commi che precedono, ivi incluse le  procedure  relative
          alle progressioni di cui all'articolo  22,  comma  15,  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
                6. Fino al termine stabilito ai sensi  del  comma  1,
          fuori dei casi di  assenza  dal  servizio  per  malattia  o
          quarantena  con  sorveglianza  attiva   o   in   permanenza
          domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  dovuta  al
          COVID-19, in considerazione del livello di  esposizione  al
          rischio di contagio da COVID-19 connesso  allo  svolgimento
          dei compiti istituzionali e nel rispetto  delle  preminenti
          esigenze    di    funzionalita'    delle    amministrazioni
          interessate, il personale delle  Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
          puo' essere dispensato temporaneamente  dalla  presenza  in
          servizio, anche ai soli  fini  precauzionali  in  relazione
          all'esposizione a rischio, ai sensi  dell'articolo  37  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  con   provvedimento   dei   responsabili   di   livello
          dirigenziale degli Uffici e dei  Reparti  di  appartenenza,
          adottato secondo specifiche  disposizioni  impartite  dalle
          amministrazioni competenti.  Tale  periodo  e'  equiparato,
          agli  effetti  economici  e  previdenziali,   al   servizio
          prestato,    con    esclusione     della     corresponsione
          dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista,  e  non
          e' computabile nel limite di  cui  all'articolo  37,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3. 
                7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente  dal  servizio
          per malattia o quarantena  con  sorveglianza  attiva  o  in
          permanenza domiciliare fiduciaria con  sorveglianza  attiva
          dovuta al  COVID-19,  e'  collocato  d'ufficio  in  licenza
          straordinaria, in congedo straordinario o in malattia,  con
          esclusione di tali  periodi  di  assenza  dal  computo  dei
          giorni previsti dall'articolo 37, terzo  comma,  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
          gennaio  1957,  n.  3,  dal  periodo  massimo  di   licenza
          straordinaria di convalescenza per il personale militare in
          ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui
          all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente
          della  Repubblica  del  7  maggio  2008,   pubblicati   nel
          supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168
          del 19 luglio 2008, di recepimento  dell'accordo  sindacale
          integrativo, rispettivamente,  del  personale  direttivo  e
          dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza
          di cui al presente comma costituisce  servizio  prestato  a
          tutti  gli  effetti  di  legge  e   l'amministrazione   non
          corrisponde  l'indennita'   sostitutiva   di   mensa,   ove
          prevista. 
                8. Per il personale delle  Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
          agli accertamenti diagnostici  funzionali  all'applicazione
          delle disposizioni del  comma  1,  primo  periodo,  possono
          provvedere i competenti servizi sanitari.» 
              - Si riporta il comma 62 dell'articolo 1  della  citata
          legge 13 luglio 2015, n. 107. 
              «62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche
          di attuare le attivita' previste nei  commi  da  56  a  61,
          nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte,  pari
          a  euro  90   milioni,   delle   risorse   gia'   destinate
          nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
          ed educative statali sul Fondo per il  funzionamento  delle
          istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma  601,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. A decorrere dall'anno 2016,  e'  autorizzata
          la  spesa  di  euro  30  milioni  annui.  Le  risorse  sono
          ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  sulla  base  di
          procedure selettive.» 
              - Si riporta il comma 200 dell'art. 1  della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di  stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  G.U.  29
          dicembre 2014, n. 300. S.O.: 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.» 
              - Si  riporta  l'articolo   1,   del   citato   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i
          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel  rispetto  dell'articolo   97,   comma   primo,   della
          Costituzione, al fine di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.» 
              - Si riporta l'articolo 4 della citata legge  3  maggio
          1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di
          personale scolastico»,  pubblicata  nella  G.U.  10  maggio
          1999, n. 107, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  4  (Supplenze).  -  1.  Alla  copertura  delle
          cattedre  e  dei  posti  di  insegnamento   che   risultino
          effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del  31
          dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per  l'intero
          anno scolastico, qualora non sia possibile  provvedere  con
          il personale docente di  ruolo  delle  dotazioni  organiche
          provinciali o mediante  l'utilizzazione  del  personale  in
          soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia  stato
          gia' assegnato a qualsiasi titolo personale  di  ruolo,  si
          provvede mediante il conferimento di supplenze annuali,  in
          attesa dell'espletamento delle  procedure  concorsuali  per
          l'assunzione di personale docente di ruolo . 
                2. Alla copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di
          insegnamento  non  vacanti  che   si   rendano   di   fatto
          disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
          dell'anno scolastico si provvede mediante  il  conferimento
          di supplenze temporanee fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche.  Si  provvede  parimenti  al  conferimento   di
          supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche per la copertura delle ore di  insegnamento  che
          non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 
                3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
          si provvede con supplenze temporanee . 
                4. I posti delle dotazioni organiche provinciali  non
          possono essere coperti in nessun caso  mediante  assunzione
          di personale docente non di ruolo. 
                5.  Con  proprio  decreto  da  adottare  secondo   la
          procedura prevista dall'articolo 17, commi  3  e  4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, il  Ministro  della  pubblica
          istruzione emana  un  regolamento  per  la  disciplina  del
          conferimento  delle  supplenze  annuali  e  temporanee  nel
          rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti . 
                6. Per il  conferimento  delle  supplenze  annuali  e
          delle supplenze temporanee sino al termine delle  attivita'
          didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti  di  cui
          all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma
          6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine,  a
          decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano  le
          graduatorie provinciali per le supplenze di  cui  al  comma
          6-bis . 
                6-bis. Al fine di garantire la copertura di  cattedre
          e posti di insegnamento mediante le  supplenze  di  cui  ai
          commi  1  e  2,  sono  costituite  specifiche   graduatorie
          provinciali distinte per posto e classe  di  concorso.  Una
          specifica     graduatoria     provinciale,      finalizzata
          all'attribuzione dei relativi incarichi  di  supplenza,  e'
          destinata  ai  soggetti   in   possesso   del   titolo   di
          specializzazione sul sostegno. 
                6-ter:  I   soggetti   inseriti   nelle   graduatorie
          provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai  fini  della
          costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura
          delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a  venti
          istituzioni scolastiche della provincia nella  quale  hanno
          presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti  o
          classi di concorso cui abbiano titolo. 
                7. Per il conferimento delle supplenze temporanee  di
          cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
          istituto. I criteri,  le  modalita'  e  i  termini  per  la
          formazione di tali graduatorie sono improntati  a  principi
          di  semplificazione  e  snellimento  delle  procedure   con
          riguardo anche all'onere di documentazione a  carico  degli
          aspiranti. 
                8. Coloro i quali  sono  inseriti  nelle  graduatorie
          permanenti di cui all'articolo 401 del  testo  unico,  come
          sostituito dal  comma  6  dell'articolo  1  della  presente
          legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40,  comma
          2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  ,  hanno  diritto,
          nell'ordine,  alla  precedenza  assoluta  nel  conferimento
          delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
          cui hanno presentato le relative domande. Per gli  istituti
          di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
          e' attribuita limitatamente alle classi di  concorso  nella
          cui graduatoria permanente si e' inseriti. 
                9. I candidati che nei concorsi per  esami  e  titoli
          per  l'accesso  all'insegnamento  nella  scuola  elementare
          siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed  abbiano
          superato  la  prova  facoltativa  di   accertamento   della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
          precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
          titolari provvedono all'insegnamento di una  corrispondente
          lingua straniera. 
                10. Il conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'
          consentito  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
          permanenza  delle  esigenze  di   servizio.   La   relativa
          retribuzione spetta  limitatamente  alla  durata  effettiva
          delle supplenze medesime. 
                11. Le disposizioni di cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano anche al  personale  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario (ATA). Per il conferimento  delle  supplenze  al
          personale della terza qualifica di cui all'articolo 51  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  5  settembre  1995,   si
          utilizzano le  graduatorie  dei  concorsi  provinciali  per
          titoli di cui all'articolo 554 del testo unico . 
                12. Le disposizioni di cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  altresi'  al  personale  docente  ed  ATA  delle
          Accademie e dei Conservatori. 
                13.   Restano   ferme,   per   quanto   riguarda   il
          Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in
          materia  di  conferimento  delle  supplenze   adottate   in
          attuazione dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
          Adige. 
                14. Dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
          522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. 
                14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per
          il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,  2  e
          3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
          del servizio scolastico ed educativo, possono  trasformarsi
          in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo  nel  caso
          di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
          e sulla base  delle  graduatorie  previste  dalla  presente
          legge e dall' articolo 1,  comma  605,  lettera  c),  della
          legge   27   dicembre   2006,   n.   296,   e    successive
          modificazioni.» 
              - Si riporta l'art. 1-quater del  citato  decreto-legge
          29 ottobre 2019, n.  126,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «  Misure  di
          straordinaria  necessita'  ed   urgenza   in   materia   di
          reclutamento del  personale  scolastico  e  degli  enti  di
          ricerca e di abilitazione dei  docenti»,  pubblicato  nella
          G.U.  30  ottobre  2019,  n.  255,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1-quater (Disposizioni urgenti  in  materia  di
          supplenze). - 1.  Al  fine  di  ottimizzare  l'attribuzione
          degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge  3
          maggio  1999,  n.   124,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 6 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole:  «,  e,  in  subordine,   a   decorrere   dall'anno
          scolastico  2020/2021,   si   utilizzano   le   graduatorie
          provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»; 
                  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
                    «6-bis. Al fine  di  garantire  la  copertura  di
          cattedre e posti di insegnamento mediante le  supplenze  di
          cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche  graduatorie
          provinciali distinte per posto e classe di concorso». 
                2. (abrogato) 
                3. (abrogato) 
                4. All'articolo 1, comma 107, della legge  13  luglio
          2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite  dalle
          seguenti: «2022/2023» ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
          periodo:   «In   occasione   dell'aggiornamento    previsto
          nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento  nella  terza
          fascia delle graduatorie  per  posto  comune  nella  scuola
          secondaria  e'  riservato   ai   soggetti   precedentemente
          inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in
          possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera
          b), e 2, lettera b),  del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 59».» 
              - Si riporta l'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994,
          n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione  e
          controllo della Corte dei Conti», pubblicata nella G.U.  14
          gennaio 1994, n. 10.: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis; 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e); 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,  comma
          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni ; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 ; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato ; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro . 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico . 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma
          . 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate . 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni . 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal
          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312 . 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio decreto 12  luglio  1934,  n.  1214  ,  e  successive
          modificazioni . 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti . 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21 marzo 1953,  n.  161  ,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.» 
              - Si riporta l'articolo 5, del decreto  legislativo  30
          giugno 2011, n. 123,  recante  «Riforma  dei  controlli  di
          regolarita'  amministrativa  e  contabile  e  potenziamento
          dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa a norma
          dell'articolo 49 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179.: 
                «Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo).  -
          1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarita'
          amministrativa  e  contabile  tutti  gli  atti  dai   quali
          derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad
          eccezione di quelli posti in essere dalle  amministrazioni,
          dagli organismi  e  dagli  organi  dello  Stato  dotati  di
          autonomia finanziaria e contabile. 
                2. Sono in ogni caso soggetti a controllo  preventivo
          i seguenti atti: 
                  a)  atti  soggetti  a   controllo   preventivo   di
          legittimita' della Corte dei conti; 
                  b) decreti di  approvazione  di  contratti  o  atti
          aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti  di
          riconoscimento di debito; 
                  c)  provvedimenti  o  contratti  di  assunzione  di
          personale a qualsiasi titolo; 
                  d) atti relativi  alle  modifiche  della  posizione
          giuridica o della base stipendiale del personale statale in
          servizio; 
                  e)   accordi   in   materia    di    contrattazione
          integrativa, di qualunque  livello,  intervenuti  ai  sensi
          della vigente normativa  legislativa  e  contrattuale.  Gli
          accordi locali stipulati  dalle  articolazioni  centrali  e
          periferiche dei Ministeri sono sottoposti al  controllo  da
          parte del competente Ufficio centrale del bilancio; 
                  f) atti e provvedimenti  comportanti  trasferimenti
          di  somme  dal  bilancio  dello  Stato  ad  altri  enti   o
          organismi; 
                  g) atti e provvedimenti di gestione degli stati  di
          previsione dell'entrata e della spesa,  nonche'  del  conto
          del patrimonio; 
                  g-bis) contratti passivi, convenzioni,  decreti  ed
          altri provvedimenti riguardanti  interventi  a  titolarita'
          delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in
          tutto o in parte con risorse  dell'Unione  europea,  ovvero
          aventi  carattere   di   complementarita'   rispetto   alla
          programmazione   dell'Unione   europea,   giacenti    sulla
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16  aprile  1987,  n.  183.  Restano  ferme  le
          disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per  la
          rendicontazione  dei  pagamenti   conseguenti   agli   atti
          assoggettati al controllo di cui al periodo precedente . 
                3. Gli atti di cui al comma 2, lettera  a),  soggetti
          al controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti ai sensi dell'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20,  sono  inviati  dalle  amministrazioni
          contestualmente   agli    Uffici    di    controllo,    per
          l'effettuazione del  controllo  preventivo  di  regolarita'
          contabile, e agli uffici della Corte dei  conti  competenti
          per l'effettuazione del controllo di legittimita'. Gli atti
          soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere
          b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati  agli  Uffici
          di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa
          e contabile. 
                3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a),  b)  e
          c), sono assoggettati unicamente  al  controllo  successivo
          qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste
          dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e  c).  E'  fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5. 
                3-ter. Gli ordinativi di spesa emessi  a  valere  sui
          fondi  scorta  di  cui  all'articolo  7-ter   del   decreto
          legislativo 12 maggio 2016, n.  90,  sono  assoggettati  al
          solo controllo contabile, da espletarsi entro dieci  giorni
          dal ricevimento degli stessi. 
                4. I contratti dichiarati  segretati  o  che  esigono
          particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 17,
          comma 7, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,
          sono sottoposti unicamente al controllo  contabile  di  cui
          all'articolo 6, fatto salvo, in  ogni  caso,  il  controllo
          della Corte dei conti.» 
              - Si riportano i commi 117  e  119  dell'art.  1  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
                «117. Il personale docente ed educativo in periodo di
          formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da  parte
          del  dirigente  scolastico,  sentito  il  comitato  per  la
          valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          come sostituito dal comma 129 del presente articolo,  sulla
          base dell'istruttoria di un docente al quale sono  affidate
          dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.» 
                «119. In caso di valutazione negativa del periodo  di
          formazione e di prova, il personale docente ed educativo e'
          sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di  prova,
          non rinnovabile.»