((Art. 2 - bis 
 
          Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione  un  tavolo  di
confronto  per  avviare  con  periodicita'  percorsi  abilitanti,  di
seguito denominato «Tavolo», in modo da garantire anche in futuro  ai
neo-laureati un percorso di accesso  all'insegnamento  caratterizzato
da una formazione adeguata. 
  2. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo
delegato  ed  e'  composto   da   rappresentanti   della   Conferenza
universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facolta' di  scienze
della formazione  (Cunsf)  e  delle  associazioni  professionali  dei
docenti  e  dei   dirigenti   scolastici,   nominati   dal   Ministro
dell'istruzione. 
  3. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle  associazioni
di categoria maggiormente rappresentative. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono determinate  le  modalita'  di
funzionamento,  incluse  le  modalita'  di  espressione  dei  pareri,
nonche' la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo  non  spettano
compensi,  indennita',  rimborsi  di  spese  o  gettoni  di  presenza
comunque denominati. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))