((Art. 2 - ter 
 
      Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie 
 
  1. Per garantire il regolare svolgimento  delle  attivita'  nonche'
l'erogazione  del  servizio  educativo  nelle  scuole   dell'infanzia
paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire,
per i relativi incarichi in sostituzione, personale  docente  con  il
prescritto  titolo   di   abilitazione,   e'   consentito,   in   via
straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021,  prevedere  incarichi
temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori
dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi  temporanei
non e' valido per gli aggiornamenti  delle  graduatorie  di  istituto
delle scuole statali.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante
          «Istituzione del  sistema  integrato  di  educazione  e  di
          istruzione  dalla  nascita  sino  a  sei  anni,   a   norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),  della  legge
          13 luglio 2015,  n.  107»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.