Art. 3 
 
              Misure urgenti per la tempestiva adozione 
           dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione 
 
  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di
emergenza ((di cui alla deliberazione del  Consiglio))  dei  ministri
del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3  del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,  il  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di
sette giorni dalla richiesta da parte del  Ministro  dell'istruzione.
Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere. 
  2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,  ((successivamente  alla
deliberazione)) dello stato di emergenza, per i quali non  sia  stato
ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per  renderlo,  il
termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  ((2-bis. Allo scopo di garantire la continuita' delle funzioni  del
CSPI e la regolarita' dei provvedimenti  ministeriali  sottoposti  al
parere obbligatorio del suddetto  organo  consultivo,  la  componente
elettiva del CSPI e' prorogata al 31  agosto  2021,  in  deroga  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. 
  2-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo  30  giugno
1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: «quarantacinque», ovunque  ricorre,  e'  sostituita
dalla seguente: «venti»; 
    b) la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma  degli
          organi  collegiali  territoriali  della  scuola,  a   norma
          dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170.: 
                «Art. 2  (Competenze  e  composizione  del  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione).  -  1.  Il  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione e' organo  di  garanzia
          dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di
          supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni
          di Governo nelle materie di cui all'articolo  1,  comma  3,
          lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                2. Il Consiglio formula proposte  ed  esprime  pareri
          obbligatori: 
                  a) sugli indirizzi in materia di definizione  delle
          politiche del personale della scuola; 
                  b) sulle  direttive  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia  di
          valutazione del sistema dell'istruzione; 
                  c)  sugli  obiettivi,  indirizzi  e  standard   del
          sistema di istruzione definiti a livello nazionale  nonche'
          sulla quota nazionale dei  curricoli  dei  diversi  tipi  e
          indirizzi di studio; 
                  d) sull'organizzazione generale dell'istruzione. 
                3. Il Consiglio si pronuncia  inoltre  sulle  materie
          che il Ministro ritenga di sottoporgli. 
                4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa,
          pareri facoltativi su proposte di  legge  e  in  genere  in
          materia legislativa e normativa attinente all'istruzione  e
          promuove  indagini  conoscitive  sullo  stato  di   settori
          specifici dell'istruzione, i cui risultati formano  oggetto
          di relazioni al Ministro. 
                5. Il Consiglio superiore della  pubblica  istruzione
          e' formato da trentasei componenti. Di tali componenti: 
                  a) quindici sono eletti dalla  componente  elettiva
          che rappresenta  il  personale  delle  scuole  statali  nei
          consigli scolastici locali; e' garantita la  rappresentanza
          di almeno una unita' di  personale  per  ciascun  grado  di
          istruzione; 
                  b)  quindici  sono  nominati   dal   Ministro   tra
          esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte,
          della   scuola,   dell'universita',   del   lavoro,   delle
          professioni    e    dell'industria,    dell'associazionismo
          professionale, che  assicurino  il  piu'  ampio  pluralismo
          culturale; di questi,  tre  sono  esperti  designati  dalla
          Conferenza  unificata  Stato-regioni  citta'  e   autonomie
          locali e tre sono esperti designati dal CNEL; 
                  c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole
          di lingua tedesca, uno dalle scuole di  lingua  slovena  ed
          uno dalle scuole della Valle d'Aosta; 
                  d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza
          delle   scuole   pareggiate,   parificate   e    legalmente
          riconosciute e delle scuole dipendenti dagli  enti  locali,
          tra quelli designati dalle rispettive associazioni. 
                6.  Il  Consiglio  superiore  e'  integrato   da   un
          rappresentante  della  provincia  di   Bolzano,   a   norma
          dell'articolo 9 del testo unificato del D.P.R.  20  gennaio
          1973, n. 116, e D.P.R. 4 dicembre 1981, n.  761,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  10  febbraio
          1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della
          provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del D.P.R.  15
          luglio  1988,  n.  405,   come   modificato   dal   decreto
          legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando e'  chiamato  ad
          esprimere  il  parere  sui  progetti  delle  due   province
          concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici  nelle
          materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c). 
                7.  Fino  al  riordino  del  settore  dell'istruzione
          artistica  superiore  il  consiglio  e'  integrato  da  tre
          rappresentanti eletti del personale docente e dirigente  in
          servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti
          superiori delle industrie artistiche. 
                8. Le cariche di parlamentare nazionale o  europeo  e
          gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non
          sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
          superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio
          superiore non sono  rieleggibili  piu'  di  una  volta.  Il
          personale in servizio nelle scuole statali  che  sia  stato
          eletto nel consiglio  superiore  puo'  chiedere  di  essere
          esonerato dal  servizio  per  la  durata  del  mandato.  Il
          relativo  periodo  e'  valido  a  tutti  gli  effetti,  ivi
          compresi  l'accesso  alla  dirigenza   e   l'accesso   alle
          procedure   per   il   conseguimento    di    miglioramenti
          retributivi, come servizio di istituto nella scuola. 
                9.  Con  ordinanza  del   Ministro   della   pubblica
          istruzione sono stabiliti i termini e le modalita'  per  le
          elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del
          personale delle scuole statali  di  ogni  ordine  e  grado,
          nonche' per le designazioni e le nomine dei componenti  del
          consiglio." 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  3  (Organi,  struttura,  e  funzionamento  del
          Consiglio superiore della pubblica  istruzione).  -  1.  Il
          Consiglio  superiore  della  pubblica  istruzione  dura  in
          carica cinque anni. Il Consiglio elegge  nel  suo  seno,  a
          maggioranza assoluta dei suoi  componenti,  il  presidente;
          qualora nella prima votazione non si raggiunga la  predetta
          maggioranza il presidente e' eletto a maggioranza  relativa
          dei votanti. 
                2.  Il  Consiglio  elegge   altresi'   l'ufficio   di
          presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti
          eletti e nominati. 
                3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo
          insediamento, approva il  proprio  regolamento,  nel  quale
          sono tra l'altro disciplinati i tempi  e  le  modalita'  di
          svolgimento dei lavori; la composizione e le  modalita'  di
          elezione dell'ufficio di  presidenza;  l'istituzione  e  il
          funzionamento  di  commissioni  per  la  trattazione  degli
          affari ordinari e urgenti; i casi in  cui  il  parere  deve
          necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale. 
                4. Il Consiglio, oltre  che  nei  casi  previsti  dal
          regolamento di cui al comma 3,  si  riunisce  in  assemblea
          ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno  un
          terzo dei suoi componenti. 
                5. I pareri  sono  resi  dal  consiglio  nel  termine
          ordinario di venti giorni dalla richiesta,  salvo  che  per
          motivi  di  particolare  urgenza  il  Ministro  assegni  un
          termine diverso, che non puo' comunque essere  inferiore  a
          dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni  o  quello
          inferiore assegnato dal Ministro, si puo'  prescindere  dal
          parere. 
                6.  Per  la  trattazione  di  specifiche  materie  il
          Consiglio puo' avvalersi della consulenza di uffici, organi
          e personale dipendenti dall'amministrazione della  pubblica
          istruzione, nonche' di enti da essa vigilati. Il  personale
          chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio  usufruisce,
          nei casi di legge, del trattamento di missione. 
                7.  Il  Consiglio  si  avvale   di   una   segreteria
          amministrativa e organizzativa alla quale  e'  preposto  un
          dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.»