Art. 4 
 
                 Sospensione delle prove concorsuali 
                  per l'accesso al pubblico impiego 
 
  1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  ((convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,))si  intende
riferita esclusivamente  allo  svolgimento  delle  prove  concorsuali
delle medesime procedure. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per  il  testo  dell'articolo  87,   comma   5,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  si  veda
          nei riferimenti normativi all'articolo 2.