Art. 5 
 
Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione
  per  l'accesso  alle  professioni  vigilate  dal  Ministero   della
  giustizia 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo  periodo,
del  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18,   ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,)) si applicano,  in
quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali  previste  dagli
ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza
del Ministero della  giustizia  e  agli  esami  di  abilitazione  per
l'accesso  alle  medesime  professioni,  ivi   comprese   le   misure
compensative per il  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali
conseguite all'estero. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per  il  testo  dell'articolo  87,   comma   5,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  si  veda
          nei riferimenti normativi all'articolo 2.