Art. 6 
 
Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di   Stato   di
  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  e   dei   tirocini
  professionalizzanti e curriculari 
 
  1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato  di
emergenza, con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca possono essere definite, anche in deroga  alle  vigenti
disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni
((del decreto legislativo 9 novembre 2007)), n. 206,  in  materia  di
riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e  le
modalita' della prima e della seconda sessione dell'anno  2020  degli
esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni
regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  5
giugno 2001, n. 328, delle professioni  di  odontoiatra,  farmacista,
veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed  esperto
contabile,  nonche'  delle  prove  integrative   per   l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale. 
  2. Con i  decreti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'  pratiche  o  di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste  nell'ambito  dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero  successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove  finalizzate  al
conseguimento dell'abilitazione professionale. 
  ((2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 connesse  al  protrarsi
dello stato di emergenza, con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero  della  salute,
possono essere definite, per la sessione  dell'anno  2020,  anche  in
deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, l'organizzazione  e  le  modalita',  ivi  comprese  quelle  a
distanza,  per  lo  svolgimento  degli  esami  di  abilitazione   per
l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei
medici autorizzati, nonche', anche in deroga alle disposizioni di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e  le  modalita',
ivi comprese quelle a distanza, per lo  svolgimento  degli  esami  di
Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro. 
  2-ter. I 50 crediti da  acquisire,  per  l'anno  2020,  da  medici,
odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti  delle
aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali
e  delle  strutture  sanitarie  private  accreditate  o  come  liberi
professionisti, attraverso  l'attivita'  di  formazione  continua  in
medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere
attivita'  professionale,  come  disposto  dall'articolo  16-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  dalla  legge  24
dicembre 2007, n. 244, si intendono gia' maturati da coloro  che,  in
occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato  a  svolgere
la propria attivita' professionale.)) 
  3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui  all'articolo  41
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il
periodo   di   sospensione   delle   udienze   dovuto   all'emergenza
epidemiologica  determinata  dal  diffondersi  del  COVID-19,  e'  da
considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante
non abbia assistito al numero minimo di udienze di  cui  all'articolo
8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17  marzo  2016,
n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale
di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
per i tirocinanti che hanno conseguito la  laurea  in  giurisprudenza
nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18((, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente  dalla  data  in
cui si sia svolta la  seduta  di  laurea)).  Durante  il  periodo  di
sospensione  delle  udienze   dovuto   all'emergenza   epidemiologica
determinata dal diffondersi  del  COVID-19,  sono  sospese  tutte  le
attivita'  formative  dei  tirocini,  di  cui  all'articolo  73   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  all'interno   degli   uffici
giudiziari.  Il  Ministro  della  giustizia  predispone  con  proprio
decreto  tutti  gli  strumenti  necessari  alla  prosecuzione   delle
attivita'  formative  a  distanza  durante  il  suddetto  periodo  di
sospensione. 
  4.  Ai  fini  del  conseguimento  dei  requisiti   necessari   alla
partecipazione agli esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  di
una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le  sole
sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra
il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato  dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio  2020,  le  amministrazioni
competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non  tener
conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti,  al  fine
di  consentire  il  riconoscimento  degli   anzidetti   requisiti   e
l'ammissione dei candidati che abbiano  conseguito  la  laurea  nella
sessione di  cui  all'articolo  101,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18((, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206
          «Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  giugno
          2001, n. 328 «Modifiche ed  integrazioni  della  disciplina
          dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato  e  delle
          relative  prove  per  l'esercizio  di  talune  professioni,
          nonche'  della  disciplina  dei  relativi  ordinamenti»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190,
          S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,   n.   230
          «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in  materia  di  radiazioni
          ionizzanti,  2009/71/Euratom  in   materia   di   sicurezza
          nucleare  degli  impianti  nucleari  e  2011/70/Euratom  in
          materia di gestione sicura del combustibile esaurito e  dei
          rifiuti  radioattivi  derivanti  da  attivita'  civili»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,
          S.O. 
              - La  legge  11  gennaio  1979,  n.   12   «Norme   per
          l'ordinamento della professione di consulente  del  lavoro»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979,  n.
          20. 
              - Si riporta l'art. 16-bis del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge  23  ottobre
          1992, n.  421»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1992, n. 305, S.O: 
                «Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
          presente  decreto,   la   formazione   continua   comprende
          l'aggiornamento professionale e la  formazione  permanente.
          L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva  al
          corso  di  diploma,  laurea,  specializzazione,  formazione
          complementare, formazione specifica in  medicina  generale,
          diretta  ad  adeguare   per   tutto   l'arco   della   vita
          professionale le conoscenze  professionali.  La  formazione
          permanente comprende le attivita' finalizzate a  migliorare
          le  competenze  e  le   abilita'   cliniche,   tecniche   e
          manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari  al
          progresso scientifico  e  tecnologico  con  l'obiettivo  di
          garantire   efficacia,   appropriatezza,    sicurezza    ed
          efficienza alla assistenza prestata dal Servizio  sanitario
          nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
          presso le strutture sanitarie e  socio-sanitarie  impegnato
          nella sperimentazione clinica dei medicinali e'  realizzato
          attraverso il conseguimento di appositi  crediti  formativi
          su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali  sia
          data rilevanza anche alla medicina  di  genere  e  all'eta'
          pediatrica,  e  multiprofessionali  nonche'   su   percorsi
          formativi di partecipazione diretta a programmi di  ricerca
          clinica multicentrici. 
                2. La formazione continua consiste  in  attivita'  di
          qualificazione   specifica   per    i    diversi    profili
          professionali,  attraverso  la  partecipazione   a   corsi,
          convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche  o
          private accreditate ai sensi del presente decreto,  nonche'
          soggiorni di studio e la  partecipazione  a  studi  clinici
          controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
          di sviluppo. La formazione continua di cui al  comma  1  e'
          sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti  sia,
          in  misura  prevalente,  in  programmi   finalizzati   agli
          obiettivi prioritari del Piano sanitario  nazionale  e  del
          Piano  sanitario  regionale  nelle  forme  e   secondo   le
          modalita'  indicate  dalla  Commissione  di  cui   all'art.
          16-ter. 
                2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
          operatori  delle  professioni   sanitarie,   obbligati   ai
          programmi di formazione continua di cui ai  commi  1  e  2,
          sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
          periodo  di  espletamento  del  mandato   parlamentare   di
          senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
          regionale.» 
              - La legge 24 dicembre 2007, n. 244  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2008)»  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. 
              - Si riporta il Capo I del Titolo  IV  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247  «Nuova  disciplina  dell'ordinamento
          della  professione  forense»,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale  18  gennaio  2013,  n.  15,   reca:   «Tirocinio
          Professionale». 
              - Si riporta l'articolo 8,  del  decreto  del  Ministro
          della giustizia 17 marzo 2016, n. 70  «Regolamento  recante
          la  disciplina  per  lo  svolgimento  del   tirocinio   per
          l'accesso alla professione forense ai  sensi  dell'articolo
          41, comma 13,  della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247»,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  maggio  2016,  n.
          116.: 
                «Art. 8 (Poteri di vigilanza e controllo  e  rilascio
          del certificato di compiuta pratica).  -  1.  Il  consiglio
          dell'ordine accerta e promuove la  disponibilita'  tra  gli
          iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali  degli
          enti pubblici del circondario,  ad  accogliere  nei  propri
          studi  o  uffici  i  soggetti  che  intendono  svolgere  il
          tirocinio professionale. 
                2. Gli avvocati sono tenuti, nei  limiti  delle  loro
          possibilita',  ad   accogliere   nel   proprio   studio   i
          praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio  della
          professione, anche per quanto  attiene  all'osservanza  dei
          principi deontologici. 
                3. La verifica dell'effettivo e proficuo  svolgimento
          del tirocinio e' affidata al consiglio  dell'ordine  presso
          cui il praticante e' iscritto. 
                4. Il consiglio dell'ordine esplica i propri  compiti
          di vigilanza  anche  mediante  verifica  del  libretto  del
          tirocinio, colloqui periodici, assunzione  di  informazioni
          dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il  tirocinio.
          Accerta, in particolare, che il praticante abbia  assistito
          ad almeno venti udienze per  semestre,  con  esclusione  di
          quelle di mero rinvio, e abbia  effettivamente  collaborato
          allo studio delle controversie e alla redazione di  atti  e
          pareri.  Richiede  al  praticante   la   produzione   della
          documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo  svolgimento
          di  attivita',  nonche',  nel  caso  di   svolgimento   del
          tirocinio secondo le modalita' alternative  previste  dalla
          legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a
          dimostrarne   lo   svolgimento.   Accerta,   altresi',   la
          sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma  9,
          lettera c), della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  da
          valutare, nel caso di tirocinio svolto  contestualmente  ad
          un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al
          momento della iscrizione al registro. 
                5. Delle attivita'  di  controllo  svolte  nel  corso
          dell'anno il consiglio territoriale  informa  gli  iscritti
          nel   corso   dell'assemblea   ordinaria   convocata    per
          l'approvazione dei bilanci consuntivo e  preventivo,  anche
          attraverso il deposito o  la  previa  trasmissione  in  via
          telematica di apposita relazione. 
                6. Al termine del periodo di tirocinio, il  consiglio
          dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il
          certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in  cui  la
          verifica dia  risultati  insufficienti,  il  consiglio  non
          rilascia il certificato. In questo  caso  il  praticante  e
          l'avvocato presso il quale e' svolto  il  tirocinio  devono
          essere  sentiti.  I  consigli   hanno   facolta'   di   non
          convalidare anche il singolo semestre con le stesse  regole
          del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
          Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31  dicembre
          2012, n. 247. 
                7. Si applica l'articolo 42 della legge  31  dicembre
          2012, n. 247.» 
              - Si riporta l'articolo 101, del  citato  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art.  101  (Misure  urgenti   per   la   continuita'
          dell'attivita'  formativa   delle   Universita'   e   delle
          Istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica).  -  1.  In   deroga   alle   disposizioni   dei
          regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali
          per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno
          accademico 2018/2019 e' prorogata al  15  giugno  2020.  E'
          conseguentemente  prorogato  ogni  altro  termine  connesso
          all'adempimento di  scadenze  didattiche  o  amministrative
          funzionali allo svolgimento delle predette prove. 
                2. Nel periodo di sospensione della  frequenza  delle
          attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3
          del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,  n.  13,  nonche'
          degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.
          19, le attivita' formative e  di  servizio  agli  studenti,
          inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le  attivita'
          di  verifica  dell'apprendimento  svolte  o   erogate   con
          modalita'  a  distanza   secondo   le   indicazioni   delle
          universita'  di  appartenenza  sono   computate   ai   fini
          dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo  6  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili  ai  fini
          dell'attribuzione degli  scatti  biennali,  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n.
          240 del 2010, nonche' ai fini  della  valutazione,  di  cui
          all'articolo 2, comma 3, e all'articolo  3,  comma  3,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 15 dicembre 2011,  n.  232,  per  l'attribuzione
          della classe stipendiale successiva. 
                3. Le disposizioni di  cui  al  comma  precedente  si
          applicano ai fini della valutazione  dell'attivita'  svolta
          dai ricercatori a tempo determinato  di  cui  all'art.  24,
          comma 3, lett. a) della legge n. 240 del  2010  nonche'  ai
          fini della valutazione di cui  al  comma  5,  del  medesimo
          articolo 24 delle  attivita'  di  didattica,  di  didattica
          integrativa e di servizio agli studenti, e delle  attivita'
          di ricerca svolte dai ricercatori a tempo  determinato,  di
          cui all'art. 24, comma 3, lett. b). 
                4. Nel periodo di sospensione di cui al comma  1,  le
          attivita' formative ed i servizi agli studenti erogati  con
          modalita'  a  distanza   secondo   le   indicazioni   delle
          universita'  di  appartenenza  sono   computati   ai   fini
          dell'assolvimento  degli  obblighi  contrattuali   di   cui
          all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
                5.  Le  attivita'  formative  svolte  ai  sensi   dei
          precedenti commi  sono  valide  ai  fini  del  computo  dei
          crediti  formativi  universitari,   previa   attivita'   di
          verifica    dell'apprendimento,     nonche'     ai     fini
          dell'attestazione della frequenza obbligatoria. 
                6. Con riferimento  alle  Commissioni  nazionali  per
          l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di
          prima e di  seconda  fascia,  di  cui  all'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2016,  n.
          95, formate, per la tornata  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale 2018-2020, sulla base  del  decreto  direttoriale
          1052 del  30  aprile  2018,  come  modificato  dal  decreto
          direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, i lavori riferiti  al
          quarto quadrimestre della medesima tornata  si  concludono,
          in deroga all'articolo 8 del citato decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 95 del 2016, entro il 10  luglio  2020.
          E' conseguentemente differita all'11 luglio 2020 la data di
          scadenza della presentazione delle domande  nonche'  quella
          di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il  quinto
          quadrimestre della  tornata  2018-2020,  i  quali  dovranno
          concludersi entro  il  10  novembre  2020.  Le  Commissioni
          nazionali formate sulla base del decreto direttoriale  1052
          del  30  aprile   2018,   come   modificato   dal   decreto
          direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, in  deroga  a  quanto
          disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della  legge
          n. 240 del 2010, restano in  carica  fino  al  31  dicembre
          2020. In deroga all'articolo 6, comma  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, il procedimento
          di formazione delle nuove Commissioni nazionali  di  durata
          biennale  per  la  tornata  dell'abilitazione   scientifica
          nazionale 2020- 2022 e' avviato entro il 30 settembre 2020. 
                6-bis. Le universita'  e  gli  istituti  di  ricerca,
          anche  mediante  convenzioni,  promuovono,   nell'esercizio
          della loro autonomia, strumenti di accesso da  remoto  alle
          risorse bibliografiche e ad ogni database e  software  allo
          stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo. 
                6-ter. Nell'espletamento delle  procedure  valutative
          previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre
          2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell'applicazione
          dei regolamenti di ateneo rispondenti  ai  criteri  fissati
          dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca 4 agosto 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011,  tengono  conto  delle
          limitazioni   all'attivita'    di    ricerca    scientifica
          connaturate  a  tutte  le  disposizioni  conseguenti   alla
          dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  deliberata  dal
          Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio  2020  e  alle
          disposizioni delle  Autorita'  straniere  o  sovranazionali
          conseguenti alla dichiarazione di emergenza  internazionale
          di   salute   pubblica   (Public   Health   Emergency    of
          International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale
          della sanita' del 30 gennaio 2020. 
                7. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili,  anche  alle  Istituzioni
          dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.» 
              - Si riporta l'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno
          2013,  n.  69  «Disposizioni  urgenti   per   il   rilancio
          dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9
          agosto 2013, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21
          giugno 2013, n. 144, S.O: 
                «Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
          1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di
          durata almeno quadriennale, in possesso  dei  requisiti  di
          onorabilita' di cui  all'articolo  42-ter,  secondo  comma,
          lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  che
          abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami  di
          diritto   costituzionale,    diritto    privato,    diritto
          processuale civile, diritto  commerciale,  diritto  penale,
          diritto processuale penale, diritto del  lavoro  e  diritto
          amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
          a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
          possono accedere, a domanda e per  una  sola  volta,  a  un
          periodo di formazione teorico-pratica presso  la  Corte  di
          cassazione, le Corti di appello, i tribunali  ordinari,  la
          Procura generale presso la Corte di cassazione, gli  uffici
          requirenti di  primo  e  secondo  grado,  gli  uffici  e  i
          tribunali di sorveglianza e i  tribunali  per  i  minorenni
          della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati,  con
          i medesimi requisiti, possono  accedere  a  un  periodo  di
          formazione  teorico-pratica,  della  stessa  durata,  anche
          presso  il  Consiglio   di   Stato,   sia   nelle   sezioni
          giurisdizionali   che    consultive,    e    i    Tribunali
          Amministrativi  Regionali.  La  Regione  Siciliana   e   le
          province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
          propria autonomia statutaria e delle norme  di  attuazione,
          attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano  le
          sue  modalita'  di  svolgimento  presso  il  Consiglio   di
          Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e  presso
          il  Tribunale  Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di
          Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 
                2. Quando non e'  possibile  avviare  al  periodo  di
          formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di  cui
          al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
          degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla  minore
          eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
          periodo   si   attribuisce   preferenza   ai    corsi    di
          perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi   alla
          laurea. 
                3. Per l'accesso allo stage  i  soggetti  di  cui  al
          comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici  giudiziari
          con allegata documentazione  comprovante  il  possesso  dei
          requisiti di cui al predetto comma,  anche  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nella  domanda  puo'
          essere espressa una preferenza ai  fini  dell'assegnazione,
          di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato,  il  Consiglio  di
          Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il
          Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
          la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali  Amministrativi
          Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
          piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 
                4.  Gli  ammessi  allo  stage  sono  affidati  a   un
          magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando
          e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a
          un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli  ammessi
          assistono e coadiuvano il magistrato nel  compimento  delle
          ordinarie  attivita'.  Il  magistrato  non  puo'   rendersi
          affidatario di piu' di  due  ammessi.  Il  ministero  della
          giustizia fornisce agli ammessi  allo  stage  le  dotazioni
          strumentali, li pone in condizioni di accedere  ai  sistemi
          informatici ministeriali  e  fornisce  loro  la  necessaria
          assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
          informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo  e'
          autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.
          Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo  di  formazione
          il magistrato puo'  chiedere  l'assegnazione  di  un  nuovo
          ammesso allo stage al  fine  di  garantire  la  continuita'
          dell'attivita' di  assistenza  e  ausilio.  L'attivita'  di
          magistrato  formatore  e'   considerata   ai   fini   della
          valutazione di professionalita'  di  cui  all'articolo  11,
          comma 2, del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160,
          nonche' ai fini del conferimento di incarichi  direttivi  e
          semidirettivi  di   merito.   L'attivita'   di   magistrato
          formatore espletata nell'ambito dei periodi  formativi  dei
          laureati presso gli organi della  Giustizia  amministrativa
          non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di  cui
          al capo II del titolo II della legge  27  aprile  1982,  n.
          186,  e  successive  modificazioni,   ne'   ai   fini   del
          conferimento delle funzioni di cui all'articolo  6,  quinto
          comma, della medesima legge. Al  magistrato  formatore  non
          spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso  spese  per  lo
          svolgimento dell'attivita' formativa. 
                5. L'attivita' degli ammessi  allo  stage  si  svolge
          sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto
          degli obblighi di riservatezza e  di  riserbo  riguardo  ai
          dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
          periodo di formazione, con obbligo di mantenere il  segreto
          su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e
          astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
          ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati  per   i
          magistrati  dell'ufficio  ed   ai   corsi   di   formazione
          decentrata loro specificamente dedicati e  organizzati  con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  programmi  che   sono
          indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
          superiore  della  magistratura.  I   laureati   ammessi   a
          partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
          il  Consiglio  di  Stato,   il   Consiglio   di   Giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i   Tribunali
          Amministrativi  Regionali  e  il  Tribunale  Regionale   di
          Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 
                5-bis. L'attivita' di formazione degli  ammessi  allo
          stage  e'  condotta  in  collaborazione  con   i   consigli
          dell'Ordine degli avvocati e  con  il  Consiglio  nazionale
          forense relativamente agli uffici di legittimita',  nonche'
          con  le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni
          legali,  secondo  le   modalita'   individuate   dal   Capo
          dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino  anche
          essere iscritti alla pratica forense o  ad  una  Scuola  di
          specializzazione per le professioni legali. 
                6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai  fascicoli
          processuali, partecipano alle udienze del  processo,  anche
          non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
          consiglio, salvo che il giudice ritenga di non  ammetterli;
          non  possono  avere  accesso  ai  fascicoli   relativi   ai
          procedimenti rispetto ai  quali  versano  in  conflitto  di
          interessi per conto proprio o  di  terzi,  ivi  compresi  i
          fascicoli relativi ai procedimenti  trattati  dall'avvocato
          presso il quale svolgono il tirocinio. 
                7. Gli ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare
          attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso  si
          svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche  nelle
          fasi o nei gradi  successivi  della  causa,  le  parti  dei
          procedimenti che  si  sono  svolti  dinanzi  al  magistrato
          formatore  o  assumere  da   costoro   qualsiasi   incarico
          professionale. 
                8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
          compenso e non determina il sorgere di  alcun  rapporto  di
          lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
          e assicurativi. 
                8-bis. Agli ammessi  allo  stage  e'  attribuita,  ai
          sensi del comma 8-ter, una borsa di studio  determinata  in
          misura non superiore ad euro 400 mensili e,  comunque,  nei
          limiti della  quota  prevista  dall'articolo  2,  comma  7,
          lettera b), del decreto-legge 16 settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181. 
                8-ter. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con  decreto  di
          natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
          delle risorse destinate all'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 8-bis del presente articolo sulla  base  delle
          risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
          b),  del  decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
          studio di cui al comma 8-bis,  sulla  base  dell'indicatore
          della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
          le  prestazioni  erogate  agli  studenti  nell'ambito   del
          diritto allo studio universitario, nonche' i termini  e  le
          modalita' di presentazione della dichiarazione  sostitutiva
          unica. 
                9. Lo stage puo' essere interrotto  in  ogni  momento
          dal capo dell'ufficio, anche  su  proposta  del  magistrato
          formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per  il
          venir meno del rapporto fiduciario, anche in  relazione  ai
          possibili  rischi  per  l'indipendenza  e   l'imparzialita'
          dell'ufficio o la credibilita' della funzione  giudiziaria,
          nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio   dell'ordine
          giudiziario. 
                10. Lo stage puo' essere  svolto  contestualmente  ad
          altre attivita',  compreso  il  dottorato  di  ricerca,  il
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato  o  di
          notaio  e  la  frequenza  dei   corsi   delle   scuole   di
          specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
          modalita' compatibili con il conseguimento  di  un'adeguata
          formazione. Il contestuale svolgimento  del  tirocinio  per
          l'accesso   alla   professione   forense   non    impedisce
          all'avvocato presso il quale  il  tirocinio  si  svolge  di
          esercitare l'attivita' professionale innanzi al  magistrato
          formatore. 
                11. Il magistrato formatore redige, al termine  dello
          stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
          la trasmette al capo dell'ufficio. 
                11-bis. L'esito positivo dello stage, come  attestato
          a norma del comma 11, costituisce titolo per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo  2
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
          modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo  idoneo   per
          l'accesso  al  concorso   per   magistrato   ordinario   lo
          svolgimento del tirocinio professionale per  diciotto  mesi
          presso l'Avvocatura dello Stato, sempre  che  sussistano  i
          requisiti di merito di cui al comma 1 e che  sia  attestato
          l'esito positivo del tirocinio. 
                12. 
                13. Per l'accesso alla professione di avvocato  e  di
          notaio l'esito positivo dello  stage  di  cui  al  presente
          articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini  del
          compimento del periodo di  tirocinio  professionale  ed  e'
          valutato per il medesimo periodo ai  fini  della  frequenza
          dei  corsi  della  scuola  di   specializzazione   per   le
          professioni legali, fermo il  superamento  delle  verifiche
          intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
          16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
                14. L'esito positivo dello stage  costituisce  titolo
          di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo  5
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
          n. 487, nei  concorsi  indetti  dall'amministrazione  della
          giustizia,     dall'amministrazione     della     giustizia
          amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.   Per   i
          concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato
          l'esito positivo  del  periodo  di  formazione  costituisce
          titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 
                15. L'esito positivo dello stage  costituisce  titolo
          di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale
          e a vice procuratore onorario. 
                16. All'articolo 5, della legge 21 novembre 1991,  n.
          374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: 
                  «2-bis. La  disposizione  di  cui  al  comma  2  si
          applica anche a coloro che hanno svolto con esito  positivo
          lo stage presso gli uffici giudiziari.». 
                17. Al fine di favorire l'accesso allo  stage  e'  in
          ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi,  anche
          mediante l'istituzione di apposite borse di  studio,  sulla
          base di specifiche convenzioni stipulate con i  capi  degli
          uffici, o loro delegati, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
                18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
          articolo   quando   stipulano   le   convenzioni   previste
          dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, devono tenere conto delle  domande  presentate  dai
          soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
                19. L'esito positivo dello stage  presso  gli  uffici
          della Giustizia amministrativa, come attestato a norma  del
          comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
          presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 
                20. La domanda di cui al  comma  3  non  puo'  essere
          presentata prima del decorso del termine di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.»