((Art. 7 
 
Misure urgenti per assicurare la  continuita'  della  gestione  delle
  universita' e delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
  musicale e coreutica 
 
  1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli  atenei
e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  508,  le  procedure
elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e  monocratici  dei
predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino
al 30 giugno 2020. Fino a  tale  data,  gli  enti  di  cui  al  primo
periodo, nell'esercizio della loro autonomia,  possono  adottare  gli
atti del procedimento  propedeutici  alle  elezioni,  previsti  dagli
statuti e dai regolamenti interni, con modalita'  anche  telematiche,
che assicurino il rispetto  delle  misure  di  prevenzione  sanitaria
disposte in relazione al contenimento del contagio da  COVID-19.  Per
la durata dello stato di emergenza,  nei  casi  di  impossibilita'  a
proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici,  intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge  o  dallo
statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di  prima  fascia
delle strutture interessate. I  soggetti  che,  a  qualsiasi  titolo,
svolgono, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  le
funzioni  degli  organi  di  cui  al  primo  periodo,  ovvero  quelli
subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico  fino
al subentro dei nuovi organi,  anche  eventualmente  in  deroga  alle
durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge  30
dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  febbraio  2003,  n.  132,
nonche'  alle  disposizioni  di  legge  o  statutarie  che  prevedano
limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli  enti  di
cui al primo periodo, nell'esercizio della  loro  autonomia,  possono
proseguire  le  procedure  elettorali,  nei  termini  indicati  dallo
statuto  e  dai  regolamenti  interni,  assicurando  la  piu'   ampia
partecipazione al procedimento  elettorale  in  condizioni  di  piena
sicurezza ed in conformita'  alle  misure  di  prevenzione  sanitaria
disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 21 dicembre  1999,  n.  508  «Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti musicali pareggiati» e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - Si riporta l'articolo  2,  della  legge  30  dicembre
          2010, n. 240 «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
          universita',  di  personale  accademico   e   reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O: 
                «Art.  2  (Organi  e  articolazione   interna   delle
          universita'). - 1. Le universita' statali, nel  quadro  del
          complessivo   processo   di   riordino    della    pubblica
          amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  a  modificare  i
          propri statuti in materia di organizzazione e di organi  di
          governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia
          di  cui  all'articolo  33  della  Costituzione,  ai   sensi
          dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168,  secondo
          principi   di   semplificazione,   efficienza,   efficacia,
          trasparenza dell'attivita' amministrativa e  accessibilita'
          delle informazioni relative  all'ateneo,  con  l'osservanza
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) previsione dei seguenti organi: 
                    1) rettore; 
                    2) senato accademico; 
                    3) consiglio di amministrazione; 
                    4) collegio dei revisori dei conti; 
                    5) nucleo di valutazione; 
                    6) direttore generale; 
                  b) attribuzione  al  rettore  della  rappresentanza
          legale dell'universita' e delle funzioni di  indirizzo,  di
          iniziativa e di coordinamento delle attivita'  scientifiche
          e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle
          finalita' dell'universita' secondo criteri  di  qualita'  e
          nel  rispetto  dei  principi  di   efficacia,   efficienza,
          trasparenza e promozione  del  merito;  della  funzione  di
          proposta  del  documento  di  programmazione  triennale  di
          ateneo, di cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo  2005,  n.  43,  anche  tenuto  conto  delle
          proposte e dei pareri del senato accademico, nonche'  della
          funzione di proposta del bilancio di previsione  annuale  e
          triennale  e  del  conto  consuntivo;  della  funzione   di
          proposta del direttore generale ai sensi della  lettera  n)
          del presente comma, nonche' di iniziativa dei  procedimenti
          disciplinari, secondo le modalita'  previste  dall'articolo
          10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita  ad
          altri organi dallo statuto; 
                  c) determinazione delle modalita' di  elezione  del
          rettore tra i professori ordinari  in  servizio  presso  le
          universita' italiane. Qualora risulti eletto un  professore
          appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche
          come chiamata e  concomitante  trasferimento  nell'organico
          dei professori della nuova sede,  comportando  altresi'  lo
          spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa
          alla somma degli oneri stipendiali in godimento  presso  la
          sede di provenienza del professore stesso. Il posto che  si
          rende in tal modo  vacante  puo'  essere  coperto  solo  in
          attuazione  delle  disposizioni  vigenti  in   materia   di
          assunzioni; 
                  d) durata della carica  di  rettore  per  un  unico
          mandato di sei anni, non rinnovabile; 
                  e)  attribuzione   al   senato   accademico   della
          competenza a formulare proposte  e  pareri  obbligatori  in
          materia  di  didattica,  di  ricerca  e  di  servizi   agli
          studenti,   anche   con   riferimento   al   documento   di
          programmazione triennale di  ateneo,  di  cui  all'articolo
          1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,
          nonche' di attivazione, modifica o soppressione  di  corsi,
          sedi, dipartimenti, strutture di cui al  comma  2,  lettera
          c); ad approvare il regolamento di  ateneo;  ad  approvare,
          previo parere favorevole del consiglio di  amministrazione,
          i  regolamenti,   compresi   quelli   di   competenza   dei
          dipartimenti e delle strutture di cui al comma  2,  lettera
          c), in materia di didattica e di ricerca, nonche' il codice
          etico  di  cui  al  comma  4;  a   svolgere   funzioni   di
          coordinamento e di raccordo con i  dipartimenti  e  con  le
          strutture di cui al comma 2,  lettera  c);  a  proporre  al
          corpo elettorale con maggioranza di almeno  due  terzi  dei
          suoi componenti una mozione  di  sfiducia  al  rettore  non
          prima che siano trascorsi  due  anni  dall'inizio  del  suo
          mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul  bilancio  di
          previsione annuale  e  triennale  e  sul  conto  consuntivo
          dell'universita'; 
                  f)  costituzione  del  senato  accademico  su  base
          elettiva,  in  un  numero  di  membri  proporzionato   alle
          dimensioni  dell'ateneo  e  non  superiore  a  trentacinque
          unita', compresi il rettore e una  rappresentanza  elettiva
          degli studenti;  composizione  per  almeno  due  terzi  con
          docenti di ruolo, almeno un terzo dei  quali  direttori  di
          dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse  aree
          scientifico-disciplinari dell'ateneo; 
                  g) durata in carica del senato  accademico  per  un
          massimo di quattro anni e rinnovabilita'  del  mandato  per
          una sola volta; 
                  h) attribuzione  al  consiglio  di  amministrazione
          delle funzioni di  indirizzo  strategico,  di  approvazione
          della programmazione finanziaria annuale e triennale e  del
          personale,  nonche'  di  vigilanza   sulla   sostenibilita'
          finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare,
          previo  parere  del  senato  accademico,  l'attivazione   o
          soppressione di corsi e sedi; della competenza ad  adottare
          il regolamento di amministrazione e contabilita',  nonche',
          su  proposta  del  rettore  e  previo  parere  del   senato
          accademico per gli aspetti di sua competenza, ad  approvare
          il bilancio di previsione annuale  e  triennale,  il  conto
          consuntivo e il documento di  programmazione  triennale  di
          cui alla lettera b)  del  presente  comma;  del  dovere  di
          trasmettere al Ministero e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sia  il  bilancio  di  previsione  annuale  e
          triennale sia  il  conto  consuntivo;  della  competenza  a
          conferire l'incarico di  direttore  generale  di  cui  alla
          lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza
          disciplinare  relativamente  ai  professori  e  ricercatori
          universitari, ai sensi dell'articolo 10;  della  competenza
          ad  approvare  la  proposta  di  chiamata  da   parte   del
          dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma  1,  lettera
          e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d); 
                  i) composizione del  consiglio  di  amministrazione
          nel  numero  massimo  di  undici  componenti,  inclusi   il
          rettore,  componente  di  diritto,  ed  una  rappresentanza
          elettiva degli studenti; designazione o scelta degli  altri
          componenti, secondo modalita' previste dallo  statuto,  tra
          candidature individuate, anche  mediante  avvisi  pubblici,
          tra  personalita'  italiane  o  straniere  in  possesso  di
          comprovata  competenza  in  campo  gestionale   ovvero   di
          un'esperienza  professionale  di  alto  livello   con   una
          necessaria  attenzione  alla   qualificazione   scientifica
          culturale;  non  appartenenza  ai  ruoli   dell'ateneo,   a
          decorrere dai tre anni precedenti alla designazione  e  per
          tutta la durata dell'incarico, di un numero di  consiglieri
          non inferiore a  tre  nel  caso  in  cui  il  consiglio  di
          amministrazione  sia  composto  da  undici  membri  e   non
          inferiore  a  due  nel  caso  in  cui   il   consiglio   di
          amministrazione  sia  composto  da  un  numero  di   membri
          inferiore  a  undici;  previsione  che  fra  i  membri  non
          appartenenti al ruolo dell'ateneo  non  siano  computati  i
          rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo;
          previsione   che   il   presidente   del    consiglio    di
          amministrazione  sia  il  rettore  o   uno   dei   predetti
          consiglieri  esterni  ai  ruoli  dell'ateneo,  eletto   dal
          consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo  non
          contestuale   dei   diversi   membri   del   consiglio   di
          amministrazione al fine di garantire  un  rinnovo  graduale
          dell'intero consiglio; 
                  l)  previsione,  nella  nomina  dei  componenti  il
          consiglio di amministrazione, del  rispetto,  da  parte  di
          ciascuna componente,  del  principio  costituzionale  delle
          pari opportunita' tra  uomini  e  donne  nell'accesso  agli
          uffici pubblici; 
                  m)   durata   in   carica    del    consiglio    di
          amministrazione per un  massimo  di  quattro  anni;  durata
          massima quadriennale del mandato fatta eccezione per quello
          dei rappresentanti  degli  studenti,  di  durata  biennale;
          rinnovabilita' del mandato per una sola volta; 
                  n)  sostituzione   della   figura   del   direttore
          amministrativo con la figura  del  direttore  generale,  da
          scegliere  tra  personalita'  di   elevata   qualificazione
          professionale  e  comprovata  esperienza  pluriennale   con
          funzioni dirigenziali; conferimento da parte del  consiglio
          di amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il
          parere del senato accademico,  dell'incarico  di  direttore
          generale,  regolato  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
          determinato di diritto privato di durata  non  superiore  a
          quattro anni rinnovabile;  determinazione  del  trattamento
          economico spettante al direttore generale in conformita'  a
          criteri  e  parametri  fissati  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          seguito denominato «Ministro», di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; previsione del  collocamento
          in aspettativa  senza  assegni  per  tutta  la  durata  del
          contratto  in  caso   di   conferimento   dell'incarico   a
          dipendente pubblico; 
                  o) attribuzione al direttore generale,  sulla  base
          degli indirizzi forniti dal consiglio  di  amministrazione,
          della complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,
          delle    risorse    strumentali     e     del     personale
          tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in
          quanto compatibili, di  cui  all'articolo  16  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165;  partecipazione  del
          direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute  del
          consiglio di amministrazione; 
                  p) composizione del collegio dei revisori dei conti
          in numero di tre componenti effettivi e due  supplenti,  di
          cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto
          tra i magistrati amministrativi e contabili e gli  avvocati
          dello Stato; uno effettivo e uno supplente,  designati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze;  uno  effettivo  e
          uno  supplente  designati   dal   Ministero;   nomina   dei
          componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un
          massimo di quattro anni; rinnovabilita'  dell'incarico  per
          una sola volta e divieto di  conferimento  dello  stesso  a
          personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
          di  almeno  due  componenti  al   Registro   dei   revisori
          contabili; 
                  q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi
          della legge 19  ottobre  1999,  n.  370,  con  soggetti  di
          elevata qualificazione professionale in prevalenza  esterni
          all'ateneo, il cui curriculum e'  reso  pubblico  nel  sito
          internet  dell'universita';  il  coordinatore  puo'  essere
          individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo; 
                  r) attribuzione  al  nucleo  di  valutazione  della
          funzione  di  verifica  della  qualita'  e   dell'efficacia
          dell'offerta didattica, anche sulla base  degli  indicatori
          individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti,
          di cui al comma  2,  lettera  g),  del  presente  articolo,
          nonche'  della  funzione  di  verifica  dell'attivita'   di
          ricerca svolta dai  dipartimenti  e  della  congruita'  del
          curriculum scientifico o  professionale  dei  titolari  dei
          contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma  1,
          e attribuzione, in  raccordo  con  l'attivita'  dell'ANVUR,
          delle  funzioni  di  cui  all'articolo   14   del   decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   relative   alle
          procedure di valutazione delle strutture e  del  personale,
          al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia
          e con modalita'  organizzative  proprie,  il  merito  e  il
          miglioramento    della    performance    organizzativa    e
          individuale; 
                  s) divieto per i componenti del senato accademico e
          del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche
          accademiche, fatta eccezione per il  rettore  limitatamente
          al senato accademico e al consiglio di  amministrazione  e,
          per i direttori di dipartimento, limitatamente allo  stesso
          senato, qualora risultino eletti a farne parte;  di  essere
          componente di altri organi dell'universita' salvo  che  del
          consiglio  di  dipartimento;  di  ricoprire  il  ruolo   di
          direttore o presidente delle scuole di  specializzazione  o
          di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole
          di specializzazione; di rivestire alcun incarico di  natura
          politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica
          di rettore o far parte del  consiglio  di  amministrazione,
          del senato accademico, del  nucleo  di  valutazione  o  del
          collegio  dei  revisori  dei  conti  di  altre  universita'
          italiane statali, non statali o  telematiche;  di  svolgere
          funzioni inerenti alla programmazione, al  finanziamento  e
          alla  valutazione   delle   attivita'   universitarie   nel
          Ministero e nell'ANVUR;  decadenza  per  i  componenti  del
          senato accademico e del consiglio  di  amministrazione  che
          non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo  di
          appartenenza. 
                2. Per le  medesime  finalita'  ed  entro  lo  stesso
          termine  di  cui  al  comma  1,  le   universita'   statali
          modificano,  altresi',  i  propri  statuti   in   tema   di
          articolazione  interna,  con  l'osservanza   dei   seguenti
          vincoli e criteri direttivi: 
                  a) semplificazione dell'articolazione interna,  con
          contestuale attribuzione  al  dipartimento  delle  funzioni
          finalizzate allo  svolgimento  della  ricerca  scientifica,
          delle  attivita'  didattiche  e  formative,  nonche'  delle
          attivita'  rivolte  all'esterno   ad   esse   correlate   o
          accessorie; 
                  b) riorganizzazione  dei  dipartimenti  assicurando
          che a ciascuno di essi afferisca un numero  di  professori,
          ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato  non
          inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita'
          con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
          determinato superiore a mille unita', afferenti  a  settori
          scientifico-disciplinari omogenei,  ovvero  venti,  purche'
          gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di  tutti  i
          professori, ricercatori di  ruolo  e  a  tempo  determinato
          dell'universita'  appartenenti   ad   una   medesima   area
          disciplinare; 
                  c) previsione della facolta' di istituire tra  piu'
          dipartimenti,  raggruppati  in  relazione  a   criteri   di
          affinita' disciplinare,  strutture  di  raccordo,  comunque
          denominate,    con    funzioni    di    coordinamento     e
          razionalizzazione delle attivita' didattiche,  compresa  la
          proposta di attivazione o soppressione di corsi di  studio,
          e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove  alle
          funzioni didattiche e di ricerca  si  affianchino  funzioni
          assistenziali nell'ambito  delle  disposizioni  statali  in
          materia,  le  strutture  assumano  i  compiti   conseguenti
          secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione
          di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle  funzioni
          assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle  di
          insegnamento e di ricerca; 
                  d) previsione  della  proporzionalita'  del  numero
          complessivo delle strutture di cui  alla  lettera  c)  alle
          dimensioni dell'ateneo, anche in relazione  alla  tipologia
          scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando
          che  il  numero  delle  stesse  non  puo'  comunque  essere
          superiore a dodici; 
                  e)   previsione   della   possibilita',   per    le
          universita' con un organico di professori,  di  ricercatori
          di ruolo e ricercatori  a  tempo  determinato  inferiore  a
          cinquecento unita', di darsi un'articolazione organizzativa
          interna  semplificata   alla   quale   vengono   attribuite
          unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c); 
                  f)  istituzione  di  un  organo  deliberante  delle
          strutture di cui alla lettera c), ove  esistenti,  composto
          dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da  una
          rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in  misura
          complessivamente  non  superiore  al  10  per   cento   dei
          componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti
          scelti,  con  modalita'  definite  dagli  statuti,  tra   i
          componenti delle giunte  dei  dipartimenti,  ovvero  tra  i
          coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i
          responsabili delle attivita'  assistenziali  di  competenza
          della struttura, ove previste; attribuzione delle  funzioni
          di  presidente  dell'organo  ad  un  professore   ordinario
          afferente alla struttura eletto dall'organo  stesso  ovvero
          nominato  secondo  modalita'  determinate  dallo   statuto;
          durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa
          per una sola volta. La  partecipazione  all'organo  di  cui
          alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione  di
          compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; 
                  g) istituzione in ciascun dipartimento,  ovvero  in
          ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero  e),
          senza maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  di
          una commissione paritetica docenti-studenti,  competente  a
          svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
          della qualita' della didattica  nonche'  dell'attivita'  di
          servizio agli  studenti  da  parte  dei  professori  e  dei
          ricercatori; ad individuare indicatori per  la  valutazione
          dei   risultati   delle   stesse;   a   formulare    pareri
          sull'attivazione e la soppressione di corsi di  studio.  La
          partecipazione alla  commissione  paritetica  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; 
                  h) garanzia di una  rappresentanza  elettiva  degli
          studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f),  i)  e
          q), nonche' alle lettere f) e g)  del  presente  comma,  in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,   n.   236;
          attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti  per  la
          prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai  corsi
          di  laurea,  laurea  magistrale  e  dottorato  di   ricerca
          dell'universita';  durata  biennale  di  ogni   mandato   e
          rinnovabilita' per una sola volta; 
                  i)  introduzione   di   misure   a   tutela   della
          rappresentanza studentesca,  compresa  la  possibilita'  di
          accesso, nel rispetto  della  vigente  normativa,  ai  dati
          necessari  per   l'esplicazione   dei   compiti   ad   essa
          attribuiti; 
                  l) rafforzamento dell'internazionalizzazione  anche
          attraverso una  maggiore  mobilita'  dei  docenti  e  degli
          studenti, programmi  integrati  di  studio,  iniziative  di
          cooperazione interuniversitaria per attivita' di  studio  e
          di  ricerca  e  l'attivazione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme  di
          selezione svolti in lingua straniera; 
                  m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso  di
          violazioni del codice etico. 
                3.  Gli  istituti  di  istruzione   universitaria   a
          ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri
          per   la   finanza   pubblica,   proprie    modalita'    di
          organizzazione,    nel    rispetto    dei    principi    di
          semplificazione,   efficienza,    efficacia,    trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa   e   accessibilita'   delle
          informazioni relative all'ateneo di  cui  al  comma  1  del
          presente   articolo,   fatto    salvo    quanto    disposto
          dall'articolo 6, comma 9, della legge  9  maggio  1989,  n.
          168. 
                4. Le universita' che ne fossero prive adottano entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge   un   codice   etico   della    comunita'
          universitaria formata dal personale docente e  ricercatore,
          dal  personale  tecnico-amministrativo  e  dagli   studenti
          dell'ateneo.   Il   codice   etico   determina   i   valori
          fondamentali della  comunita'  universitaria,  promuove  il
          riconoscimento  e  il  rispetto  dei  diritti  individuali,
          nonche' l'accettazione  di  doveri  e  responsabilita'  nei
          confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole
          di condotta nell'ambito  della  comunita'.  Le  norme  sono
          volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di  abuso,
          nonche' a regolare i casi di conflitto di  interessi  o  di
          proprieta'  intellettuale.  Sulle  violazioni  del   codice
          etico,  qualora  non  ricadano  sotto  la  competenza   del
          collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il
          senato accademico. 
                5. In prima applicazione, lo  statuto  contenente  le
          modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2  e'  predisposto
          da apposito organo istituito con  decreto  rettorale  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e  composto
          da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni
          di  presidente,  due  rappresentanti  degli  studenti,  sei
          designati dal senato accademico  e  sei  dal  consiglio  di
          amministrazione. La partecipazione  all'organo  di  cui  al
          presente  comma  non  da'  luogo  alla  corresponsione   di
          compensi,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  spese.  Ad
          eccezione del rettore e dei rappresentanti degli  studenti,
          i  componenti  non  possono  essere   membri   del   senato
          accademico e del consiglio di amministrazione.  Lo  statuto
          contenente le modifiche statutarie e' adottato con delibera
          del  senato  accademico,  previo  parere   favorevole   del
          consiglio di amministrazione. 
                6. In caso di mancato rispetto del termine di cui  al
          comma 1, il Ministero assegna all'universita' un termine di
          tre mesi per  adottare  le  modifiche  statutarie;  decorso
          inutilmente tale termine, il  Ministro  costituisce,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  una
          commissione composta da tre membri, compreso il presidente,
          in possesso di adeguata professionalita', con il compito di
          predisporre le necessarie modifiche statutarie. 
                7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6  del
          presente articolo, e' trasmesso al Ministero  che  esercita
          il controllo previsto all'articolo 6 della legge  9  maggio
          1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello
          stesso. 
                8. In relazione a quanto previsto dai commi  1  e  2,
          entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  dei  nuovi
          statuti  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  competenti  organi
          universitari avviano le procedure per la  costituzione  dei
          nuovi organi statutari. 
                9.  Gli  organi  collegiali  e   quelli   monocratici
          elettivi  delle  universita'  decadono  al  momento   della
          costituzione di quelli  previsti  dal  nuovo  statuto.  Gli
          organi il cui mandato scade entro  il  termine  di  cui  al
          comma 1 restano in  carica  fino  alla  costituzione  degli
          stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato  dei  rettori
          in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui  ai
          commi  5  e  6  e'  prorogato  fino  al  termine  dell'anno
          accademico  successivo.  Sono  comunque  fatte   salve   le
          scadenze  dei  mandati  in   corso   previste   alla   data
          dell'elezione  dei  rettori  eletti,  o   in   carica,   se
          successive al predetto  anno  accademico.  Il  mandato  dei
          rettori i quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stati eletti ovvero stanno  espletando
          il primo  mandato  e'  prorogato  di  due  anni  e  non  e'
          rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di  cui  al  terzo
          periodo del presente comma. 
                10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  sui
          limiti del mandato o delle  cariche  di  cui  al  comma  1,
          lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi  gia'
          espletati nell'ateneo alla data di entrata  in  vigore  dei
          nuovi statuti. 
                11. L'elettorato passivo per le  cariche  accademiche
          e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di
          servizio almeno pari alla durata del  mandato  prima  della
          data di collocamento a riposo. 
                12. Il  rispetto  dei  principi  di  semplificazione,
          razionale dimensionamento delle  strutture,  efficienza  ed
          efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri
          di  valutazione  delle   universita'   valevoli   ai   fini
          dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri
          definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR. 
                13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
          modifiche statutarie, adottate  dall'ateneo  ai  sensi  del
          presente articolo, perdono efficacia  nei  confronti  dello
          stesso le seguenti disposizioni: 
                  a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f),  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168; 
                  b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15  maggio
          1997, n. 127.» 
              - Si riporta l'articolo 4 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28  febbraio  2003,  n.  132  «Regolamento
          recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
          organizzativa delle istituzioni artistiche  e  musicali,  a
          norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135: 
                «Art. 4 (Organi). - 1. Sono  organi  necessari  delle
          istituzioni: 
                  a) il presidente; 
                  b) il direttore; 
                  c) il consiglio di amministrazione; 
                  d) il consiglio accademico; 
                  e) il collegio dei revisori; 
                  f) il nucleo di valutazione; 
                  g) il collegio dei professori; 
                  h) la consulta degli studenti. 
                2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione  per
          il collegio dei professori, durano in  carica  tre  anni  e
          possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 
                3. Con decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabiliti  i
          limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di
          cui al comma 1.»