((Art. 7 - bis 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                di abilitazione scientifica nazionale 
 
  1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101,  comma  6,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  nell'ambito  della  tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale  2018-2020  e'  istituito  un
sesto quadrimestre, successivo  a  quello  previsto  all'articolo  2,
comma 1, lettera e), del decreto direttoriale n. 2175  del  9  agosto
2018. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura  di  cui
all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione,
e' presentata, ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  3  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 12 luglio 2020  ed  entro  il  12
novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si  concludono
entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate  sulla  base
del decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, come  modificato
dal decreto direttoriale n. 2119 dell'8  agosto  2018,  in  deroga  a
quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 101, comma 6,  terzo  periodo,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, restano  in  carica
fino al 30 giugno 2021.  In  deroga  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica  4  aprile  2016,  n.  95,  e
all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, il procedimento di formazione  delle  nuove  Commissioni
nazionali  di  durata  biennale  per  la  tornata   dell'abilitazione
scientifica nazionale  2020-2022  e'  avviato  entro  il  31  gennaio
2021.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per  il  testo  dell'articolo  101,  comma   6,   del
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  recante  «Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», si veda
          nei riferimenti normativi all'articolo 6. 
              - Il decreto direttoriale 9 agosto  2018,  n.2175  reca
          «Procedura   per   il    conseguimento    dell'abilitazione
          scientifica   nazionale   alle   funzioni   di   professore
          universitario di prima e seconda fascia». 
              - Si riportano gli articoli  3  e  6  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  4  aprile  2016,  n.  95   -
          «Regolamento recante modifiche al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente  il
          conferimento dell'abilitazione  scientifica  nazionale  per
          l'accesso al ruolo dei  professori  universitari,  a  norma
          dell'articolo 16 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2016, n. 130: 
                «Art. 3 (Abilitazione scientifica  nazionale).  -  1.
          Con  decreto  del   competente   direttore   generale   del
          Ministero,  adottato  ogni  due  anni  entro  il  mese   di
          dicembre, sono avviate, per ciascun settore  concorsuale  e
          distintamente  per  la  prima  e  la  seconda  fascia   dei
          professori universitari, le procedure per il  conseguimento
          dell'abilitazione.   Le   domande   dei   candidati    sono
          presentate,  unitamente  alla  relativa  documentazione   e
          secondo le modalita'  indicate  nel  presente  regolamento,
          durante tutto l'anno. 
                2. Il decreto di cui  comma  1  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  sui
          siti del Ministero,  dell'Unione  europea  e  di  tutte  le
          universita' italiane. 
                3. Ai fini della partecipazione  ai  procedimenti  di
          chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e  6,  della
          legge, la durata dell'abilitazione e'  di  sei  anni  dalla
          pubblicazione dei risultati. Resta fermo che le chiamate di
          cui all'articolo 24, comma 6, della  legge  possono  essere
          disposte, nei limiti della durata  dell'abilitazione,  fino
          al 31 dicembre 2017. 
                4.   Il   mancato   conseguimento   dell'abilitazione
          comporta la preclusione a presentare una nuova domanda  per
          lo stesso settore e per la stessa fascia o  per  la  fascia
          superiore, nel corso dei dodici mesi successivi  alla  data
          di presentazione della domanda. In  caso  di  conseguimento
          dell'abilitazione e' preclusa la presentazione di una nuova
          domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia,  nei
          quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa. 
                5. Le domande, corredate da  titoli  e  pubblicazioni
          scientifiche e dal  relativo  elenco,  sono  presentate  al
          Ministero per via esclusivamente telematica  con  procedura
          validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 5. Nella
          redazione del predetto elenco il candidato specifica  quali
          sono le pubblicazioni  soggette  a  diritti  di  proprieta'
          intellettuale. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di
          ciascun candidato e'  pubblicato  sul  sito  del  Ministero
          nella  parte  appositamente  riservata  alle  procedure  di
          abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette
          a  diritti  di  proprieta'  intellettuale,  da  parte   dei
          commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo  8,
          comma 6, avviene nel rispetto  della  normativa  vigente  a
          tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.» 
                «Art. 6  (Commissione  nazionale  per  l'abilitazione
          alle funzioni di professore universitario  di  prima  e  di
          seconda fascia). - 1. Per l'espletamento delle procedure di
          cui all'articolo 3,  comma  1,  con  decreto  adottato  dal
          competente direttore generale del Ministero pubblicato  sul
          sito del Ministero, e' avviato il procedimento  preordinato
          alla formazione, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della  finanza  pubblica  e  con  oneri  a   carico   delle
          disponibilita' di bilancio degli atenei, di una commissione
          nazionale,  con  mandato  biennale,  per  ciascun   settore
          concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo  semestre
          di durata della commissione in carica, e' avviato,  con  la
          medesima  modalita'  di  cui  al  periodo  precedente,   il
          procedimento per la formazione della nuova  commissione  di
          durata biennale. 
                2. I componenti delle  commissioni  sono  individuati
          mediante sorteggio all'interno di una  lista  composta  per
          ciascun settore concorsuale dai nominativi  dei  professori
          ordinari del settore concorsuale di riferimento  che  hanno
          presentato domanda per esservi  inclusi.  Ai  membri  delle
          commissioni non sono corrisposti  compensi,  emolumenti  ed
          indennita'. 
                3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini  e  le
          modalita' individuate  dal  decreto  di  cui  al  comma  1,
          presentano la domanda al Ministero  esclusivamente  tramite
          procedura telematica, validata ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma 5, attestando il possesso della positiva  valutazione
          di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando  il
          curriculum e la documentazione concernente  la  complessiva
          attivita' scientifica svolta, con  particolare  riferimento
          all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi  all'inserimento
          nella  lista  i  professori  ordinari  in  servizio   nelle
          universita' italiane. 
                4.  Gli  aspiranti   commissari   devono   rispettare
          criteri,   parametri   e   indicatori   di   qualificazione
          scientifica coerenti e piu' selettivi di  quelli  previsti,
          ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per  i
          candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia. 
                5.   L'accertamento   della   qualificazione    degli
          aspiranti commissari e' effettuata dall'ANVUR  per  ciascun
          settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio  2010,
          n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a  legislazione
          vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica  il
          curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. 
                6. Se il  numero  dei  professori  ordinari  inseriti
          nella lista di cui al comma 2  e'  inferiore  a  dieci,  si
          provvede all'integrazione della stessa, fino a  raggiungere
          il  predetto  numero,  mediante   sorteggio   degli   altri
          aspiranti commissari appartenenti al medesimo  macrosettore
          concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda
          ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilita' a
          fare parte di commissioni relative  a  settori  concorsuali
          diversi da quello indicato. Se il sorteggio  effettuato  ai
          sensi del  periodo  precedente  non  consente  comunque  di
          raggiungere il numero di dieci  unita'  occorrente  per  la
          formazione della lista,  la  stessa  e'  integrata  fino  a
          raggiungere  il  predetto  numero  mediante  sorteggio  dei
          professori ordinari appartenenti  al  settore  concorsuale,
          ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non
          si sono candidati. Non si procede al  sorteggio  quando  il
          numero delle unita'  disponibili  e'  pari  o  inferiore  a
          quello  occorrente  per  formare  la  lista.  I  professori
          ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo  e  terzo
          periodo devono possedere  i  medesimi  requisiti  richiesti
          agli aspiranti commissari  ai  sensi  del  comma  3,  e  il
          medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai
          sensi del comma 5. Il sorteggio dei  commissari  e'  quindi
          effettuato nell'ambito della lista cosi' integrata. 
                7. E' fatto  divieto  che  della  stessa  commissione
          faccia parte piu' di un commissario in servizio  presso  la
          medesima universita'. I professori ordinari che beneficiano
          delle convenzioni tra universita' di  cui  all'articolo  6,
          comma 11, della legge sono considerati in  servizio  presso
          l'universita' di destinazione se la convenzione prevede  un
          regime  di  impegno  del  100   per   cento   presso   tale
          universita'. I professori ordinari  che  beneficiano  delle
          convenzioni tra universita' ed enti pubblici di ricerca  di
          cui all'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici  di  ricerca  sono
          considerati   in   servizio   presso    l'universita'    di
          appartenenza.  I  commissari   non   possono   fare   parte
          contemporaneamente di piu' di una commissione. I commissari
          non possono far parte, per tre anni dalla  conclusione  del
          mandato,    di    commissioni    per    il     conferimento
          dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.
          Tale incompatibilita' non si applica nell'ipotesi in cui  i
          commissari  siano  stati  nominati  per   l'esecuzione   di
          provvedimenti giurisdizionali. 
                8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni
          i professori ordinari gia' in quiescenza anche se  titolari
          dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della  legge
          4 novembre 2005, n. 230.  Continuano  a  fare  parte  delle
          commissioni i professori ordinari  che  sono  collocati  in
          quiescenza durante il periodo di  durata  in  carica  della
          commissione. 
                9. Il  sorteggio  nell'ambito  dei  componenti  della
          lista di  cui  al  comma  2  garantisce  all'interno  della
          commissione   la   rappresentanza   fin   dove    possibile
          proporzionale dei  settori  scientifico-disciplinari  e  la
          partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
          scientifico-disciplinare,    ricompreso     nel     settore
          concorsuale, al quale afferiscano almeno  dieci  professori
          ordinari. 
                10. Per la formazione  di  ciascuna  commissione,  il
          competente  direttore  generale  del  Ministero  definisce,
          anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei
          soggetti inclusi  nella  lista  di  cui  al  comma  2,  nel
          rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6,  7  e
          8. 
                11. I commissari possono chiedere al  proprio  ateneo
          di essere parzialmente esentati dalla  ordinaria  attivita'
          didattica, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                12. Le dimissioni da componente della commissione per
          sopravvenuti  impedimenti   devono   essere   adeguatamente
          motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione
          dell'eventuale  decreto  di  accettazione  da   parte   del
          competente direttore generale del Ministero. 
                13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata  con
          decreto del competente direttore generale del  Ministero  e
          resta in carica due anni. 
                14. Il decreto di nomina delle commissioni e le liste
          degli aspiranti commissari sono  pubblicati  sul  sito  del
          Ministero.» 
              - Il decreto direttoriale 30 aprile 2018,  n.1052  reca
          «Procedura per la formazione  delle  Commissioni  nazionali
          2018/2020 per il conferimento dell'abilitazione scientifica
          nazionale alle  funzioni  di  professore  universitario  di
          prima e seconda fascia». 
              - Il decreto direttoriale 8 agosto  2018,  n.2129  reca
          «Decreto  direttoriale  recante  la  modifica  al  D.D.  n.
          1052/2018 «Procedura per la  formazione  delle  Commissioni
          nazionali 2018/2020 per il  conferimento  dell'abilitazione
          scientifica   nazionale   alle   funzioni   di   professore
          universitario di prima e seconda fascia». 
              - Si riporta  l'articolo  16,  della  citata  legge  30
          dicembre 2010, n. 240: 
                «Art. 16 (Istituzione  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale). - 1. E'  istituita  l'abilitazione  scientifica
          nazionale,   di    seguito    denominata    «abilitazione».
          L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede  requisiti
          distinti per le  funzioni  di  professore  di  prima  e  di
          seconda fascia. L'abilitazione  attesta  la  qualificazione
          scientifica  che  costituisce  requisito   necessario   per
          l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. 
                2. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  uno  o  piu'  regolamenti
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          sono  disciplinate  le  modalita'  di  espletamento   delle
          procedure finalizzate al  conseguimento  dell'abilitazione,
          in conformita' ai criteri di cui al comma 3. 
                3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
                  a) l'attribuzione  dell'abilitazione  con  motivato
          giudizio fondato  sulla  valutazione  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri  differenziati  per  funzioni   e   per   settore
          concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti  il
          CUN e l'ANVUR; 
                  b) la possibilita'  che  il  decreto  di  cui  alla
          lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che
          ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; 
                  c)    meccanismi    di    verifica     quinquennale
          dell'adeguatezza e congruita' dei criteri  e  parametri  di
          cui alla lettera a) e  di  revisione  o  adeguamento  degli
          stessi con la  medesima  procedura  adottata  per  la  loro
          definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il  primo
          biennio; 
                  d)  la   presentazione   della   domanda   per   il
          conseguimento dell'abilitazione senza scadenze  prefissate,
          con le modalita' individuate nel regolamento  medesimo;  il
          regolamento disciplina altresi' il termine entro  il  quale
          inderogabilmente deve essere  conclusa  la  valutazione  di
          ciascuna domanda e  le  modalita'  per  l'eventuale  ritiro
          della stessa a seguito della conoscibilita'  dei  parametri
          utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
          nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
          a); 
                  e) i termini e le modalita' di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
          presentazione  delle  domande  da   parte   dei   candidati
          all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli  atti
          e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; 
                  f) l'istituzione per ciascun  settore  concorsuale,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
          atenei,  di  un'unica  commissione  nazionale   di   durata
          biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni  di
          professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
          di cinque commissari all'interno di una lista di professori
          ordinari  costituita  ai  sensi  della   lettera   h).   La
          partecipazione  alla  commissione  nazionale  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti  ed  indennita'.  Nel  rispetto  della
          rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
          salva la durata biennale della commissione, il  regolamento
          di cui al presente  comma  puo'  disciplinare  la  graduale
          sostituzione dei membri della commissione; 
                  g) il divieto che della  commissione  di  cui  alla
          lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; 
                  h)  l'effettuazione  del  sorteggio  di  cui   alla
          lettera f) all'interno di liste, una  per  ciascun  settore
          concorsuale  e  contenente  i  nominativi  dei   professori
          ordinari appartenenti  allo  stesso  che  hanno  presentato
          domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
          concernente la propria attivita'  scientifica  complessiva,
          con   particolare   riferimento   all'ultimo   quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in  possesso
          di  un  curriculum,  reso  pubblico  per  via   telematica,
          coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
          del presente comma, riferiti alla fascia e  al  settore  di
          appartenenza; 
                  i) il sorteggio di cui alla lettera  h)  garantisce
          la rappresentanza  fin  dove  possibile  proporzionale  dei
          settori    scientifico-disciplinari    all'interno    della
          commissione e la partecipazione di  almeno  un  commissario
          per ciascun settore scientifico-disciplinare  compreso  nel
          settore  concorsuale  al  quale  afferiscano  almeno  dieci
          professori ordinari; la commissione puo'  acquisire  pareri
          scritti  pro  veritate   sull'attivita'   scientifica   dei
          candidati da parte di esperti revisori  in  possesso  delle
          caratteristiche di  cui  alla  lettera  h);  il  parere  e'
          obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un  settore
          scientifico-disciplinare    non     rappresentato     nella
          commissione; i pareri sono pubblici ed allegati  agli  atti
          della procedura; 
                  l)  il  divieto  per  i  commissari  di  far  parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
                  m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
          dell'abilitazione,  a  presentare  una  nuova  domanda   di
          abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa  fascia
          o per la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
          successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in
          caso di conseguimento dell'abilitazione, a  presentare  una
          nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e  per
          la  stessa  fascia,  nei  quarantotto  mesi  successivi  al
          conseguimento della stessa; 
                  m-bis)    l'applicazione    alle    procedure    di
          abilitazione, in quanto compatibili, delle  norme  previste
          dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995,  n.  120,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  1995,
          n. 236; 
                  n) la  valutazione  dell'abilitazione  come  titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; 
                  o)  lo   svolgimento   delle   procedure   per   il
          conseguimento dell'abilitazione presso  universita'  dotate
          di idonee strutture e l'individuazione delle procedure  per
          la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
          le strutture e il supporto di segreteria nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 
              4. Il conseguimento dell'abilitazione  scientifica  non
          costituisce titolo  di  idoneita'  ne'  da'  alcun  diritto
          relativamente al reclutamento in ruolo  o  alla  promozione
          presso un'universita' al di fuori delle procedure  previste
          dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.»