((Art. 7 - ter 
 
          Misure urgenti per interventi di riqualificazione 
                      dell'edilizia scolastica 
 
  1. Al fine di garantire  la  rapida  esecuzione  di  interventi  di
edilizia scolastica, anche in relazione  all'emergenza  da  COVID-19,
fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti  delle  province  e
delle  citta'  metropolitane  operano,  nel  rispetto  dei   principi
derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  con  i  poteri  dei
commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: 
  a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e  95,
comma 3, del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  con
riferimento al termine minimo per  la  ricezione  delle  offerte  per
tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma  1,
del medesimo decreto legislativo, che e' stabilito  in  dieci  giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara. 
  2. I contratti stipulati ai sensi del comma  1  sono  sottoposti  a
condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. 
  3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia  scolastica,
i sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane,
con  proprio  decreto,  provvedono  alla  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei  suoli  anche
con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.  Il
medesimo decreto vale come atto impositivo  del  vincolo  preordinato
all'esproprio    e    dichiarativo    della    pubblica     utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'intervento. 
  4.  I  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane: 
    a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul  rispetto  della
tempistica programmata; 
     b) possono promuovere gli accordi di programma e  le  conferenze
di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; 
    c)  possono  invitare  alle  conferenze   di   servizi   tra   le
amministrazioni  interessate  anche  soggetti  privati,  qualora   ne
ravvisino la necessita'; 
    d) promuovono l'attivazione  degli  strumenti  necessari  per  il
reperimento delle risorse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 4, del decreto-legge 18  aprile
          2019, n. 32  «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del
          settore dei contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli
          interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana  e  di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e  responsabilita'  erariali).  -  1.  Per  gli
          interventi    infrastrutturali     ritenuti     prioritari,
          individuati con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  entro  centottanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, su proposta del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   previo   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di  uno  o
          piu'  Commissari  straordinari.  Con  uno  o  piu'  decreti
          successivi, da adottare con le modalita' di  cui  al  primo
          periodo entro  il  31  dicembre  2020,  il  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri   puo'   individuare   ulteriori
          interventi prioritari per i quali  disporre  la  nomina  di
          Commissari straordinari. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo
          di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali si procede  comunque  all'  iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
                3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti  pubblici,  fatto   salvo   il   rispetto   delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Per  le
          occupazioni di urgenza e per le espropriazioni  delle  aree
          occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i  Commissari
          straordinari,  con   proprio   decreto,   provvedono   alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  della   regione   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento. 
                4. I Commissari straordinari operano in raccordo  con
          la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della  legge
          30 dicembre  2018,  n.  145,  anche  con  riferimento  alla
          sicurezza delle dighe e  delle  infrastrutture  idriche,  e
          trasmettono   al   Comitato   interministeriale   per    la
          programmazione   economica   i   progetti   approvati,   il
          cronoprogramma  dei  lavori  e   il   relativo   stato   di
          avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al  presente  comma,  nonche'
          quelle di cui al  comma  2,  ad  eccezione  di  quanto  ivi
          previsto per i procedimenti relativi alla  tutela  di  beni
          culturali  e  paesaggistici,  e  di  cui  al  comma  3,  si
          applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari
          per il  dissesto  idrogeologico  in  attuazione  del  Piano
          nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,  il
          ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
          febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  88
          del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione  degli
          interventi idrici di cui all'articolo 1, comma  153,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                5.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le
          modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le
          attivita'  connesse  alla  realizzazione   dell'opera,   il
          compenso per i Commissari straordinari, i  cui  oneri  sono
          posti a carico dei quadri  economici  degli  interventi  da
          realizzare o completare. I  compensi  dei  Commissari  sono
          stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito con modificazioni dalla legge  15  luglio
          2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale  o  territoriale  interessata
          nonche'  di  societa'  controllate  dallo  Stato  o   dalle
          Regioni. 
                6. Al fine di fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
                6-bis.   Per   la   prosecuzione   dei   lavori    di
          realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico  per
          la tutela e la salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto
          come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto, il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli  Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Commissario straordinario opera in  deroga  alle
          disposizioni di legge in  materia  di  contratti  pubblici,
          fatto salvo il rispetto dei  principi  generali  posti  dai
          Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
          direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento
          interno. Il Commissario puo' avvalersi di  strutture  delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori. 
                6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   «Nuovo   Ponte   Nord»,   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente  attraverso  l'insediamento  di   attivita'   di
          interesse collettivo sia a scala  urbana  che  extraurbana,
          anche in deroga alla pianificazione vigente,  nel  rispetto
          della pianificazione di bacino e delle  relative  norme  di
          attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie  unica  e
          straordinaria. I costi per l'utilizzo di  cui  al  presente
          comma gravano sull'ente incaricato  della  gestione  e  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                6-quinquies. Al fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima. 
                6-sexies. Anche per le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
                  «4-novies. A decorrere dal 1° gennaio  2020,  nelle
          aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
          grado elevato o molto elevato, come  definite  dalle  norme
          tecniche di attuazione dei relativi Piani  di  bacino,  non
          sono  consentiti  incrementi   delle   attuali   quote   di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente». 
                7. Alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  «6000  Campanili»  e
          «Nuovi Progetti di Intervento», di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
                7-bis. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «PNire 3», a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
                7-ter.  All'onere  derivante  dal  comma  7-bis,  nel
          limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205. 
                8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  e  il
          completamento delle opere  di  cui  all'articolo  86  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche  sulla
          base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo
          49, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a individuare: 
                  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui  all'articolo  86  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
          modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio  o  il
          completamento degli interventi stessi; 
                  b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale; 
                  c)  i  centri  di   costo   delle   amministrazioni
          competenti  cui  trasferire  le  risorse   presenti   sulla
          contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. 
                9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al «Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda»  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita  convenzione,  ai  sensi  dell'articolo
          107,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                10. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          «Lioni-Grottaminarda», anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                11.  Ai   fini   degli   effetti   finanziari   delle
          disposizioni di cui ai commi 8 e 9,  le  risorse  esistenti
          sulla contabilita' speciale 3250, intestata al  commissario
          ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,
          di cui all'articolo 86, comma 3  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, sono riassegnate,  ove  necessario,  mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi. 
                12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
          8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 
                  « 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140  a  148
          si applicano anche ai contributi da attribuire  per  l'anno
          2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853,  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.   205.   Per   tali   contributi   sono
          conseguentemente disapplicate le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          205 del 2017». 
                12-ter. All'articolo  1,  comma  1,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
          seguente: «La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente». 
                12-quater. All'articolo 16 della  legge  27  febbraio
          1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
                  «In caso di assenza o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'». 
                12-quinquies. All'articolo 61  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 6, le parole: «31 dicembre  2019»  sono
          sostituire dalle seguenti: «31 gennaio 2021»; 
                  b) al comma 9, le parole: «con  la  consegna  delle
          opere previste nel piano di cui al comma 4» sono sostituite
          dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021». 
                12-sexies.   Al   primo   periodo   del   comma    13
          dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
          le parole: «Nodo stazione  di  Verona»  sono  aggiunte,  in
          fine,  le  seguenti:  «nonche'  delle  iniziative  relative
          all'interporto di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di
          Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di  Valdaro
          (Mantova)». 
                12-septies. Al fine di consentire il  celere  riavvio
          dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          «Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole»,  «Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi»    e
          «Potenziamento  Genova-Campasso»  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          «Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole»    e
          «Potenziamento Genova-Campasso» e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  «Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi»  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi», mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
                12-octies. Entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.» 
              -  Si riporta il testo degli articoli 32, 33,  35,  37,
          60, 77, 78, 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50
          «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: 
                «Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). -  1.
          Le procedure di affidamento dei  contratti  pubblici  hanno
          luogo nel  rispetto  degli  atti  di  programmazione  delle
          stazioni appaltanti previsti dal presente  codice  o  dalle
          norme vigenti. 
                2. Prima dell'avvio delle  procedure  di  affidamento
          dei  contratti  pubblici,  le   stazioni   appaltanti,   in
          conformita' ai propri ordinamenti, decretano o  determinano
          di contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
          contratto  e  i  criteri  di  selezione   degli   operatori
          economici  e  delle  offerte.  Nella   procedura   di   cui
          all'articolo 36, comma 2, lettere  a)  e  b),  la  stazione
          appaltante puo' procedere ad  affidamento  diretto  tramite
          determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
          modo semplificato, l'oggetto  dell'affidamento,  l'importo,
          il fornitore, le ragioni della  scelta  del  fornitore,  il
          possesso da parte sua dei requisiti di carattere  generale,
          nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,
          ove richiesti. 
                3. La selezione  dei  partecipanti  e  delle  offerte
          avviene mediante  uno  dei  sistemi  e  secondo  i  criteri
          previsti dal presente codice. 
                4. Ciascun concorrente non puo'  presentare  piu'  di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,
          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine. 
                5. La  stazione  appaltante,  previa  verifica  della
          proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
          1, provvede all'aggiudicazione. 
                6.  L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione
          dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
          fino al termine stabilito nel comma 8. 
                7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
          del possesso dei prescritti requisiti. 
                8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto  salvo
          l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi  consentiti
          dalle norme  vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di
          appalto o  di  concessione  ha  luogo  entro  i  successivi
          sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
          nell'invito ad offrire, ovvero  l'ipotesi  di  differimento
          espressamente  concordata  con  l'aggiudicatario.   Se   la
          stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
          l'aggiudicatario  puo',  mediante  atto   notificato   alla
          stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
          dal  contratto.   All'aggiudicatario   non   spetta   alcun
          indennizzo, salvo  il  rimborso  delle  spese  contrattuali
          documentate. Nel caso  di  lavori,  se  e'  intervenuta  la
          consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
          e  forniture,  se  si  e'  dato  avvio  all'esecuzione  del
          contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al
          rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori
          ordinati dal direttore  lavori,  ivi  comprese  quelle  per
          opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
          e'  dato  avvio  all'esecuzione  del   contratto   in   via
          d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al  rimborso  delle
          spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
          presente comma e' ammessa esclusivamente nelle  ipotesi  di
          eventi  oggettivamente   imprevedibili,   per   ovviare   a
          situazioni di pericolo per persone, animali o cose,  ovvero
          per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,   ovvero   per   il
          patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero  nei  casi
          in cui la mancata esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
                9. Il contratto non puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
                10. il termine dilatorio di cui al  comma  9  non  si
          applica nei seguenti casi: 
                  a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
          con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti  nel
          rispetto del presente codice,  e'  stata  presentata  o  e'
          stata  ammessa  una  sola  offerta   e   non   sono   state
          tempestivamente proposte impugnazioni  del  bando  o  della
          lettera di invito  o  queste  impugnazioni  risultano  gia'
          respinte con decisione definitiva; 
                  b) nel caso di un  appalto  basato  su  un  accordo
          quadro  di  cui  all'articolo  54,  nel  caso  di   appalti
          specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione  di
          cui  all'articolo  55,  nel  caso  di  acquisto  effettuato
          attraverso  il  mercato  elettronico  nei  limiti  di   cui
          all'articolo 3, lettera bbbb) e  nel  caso  di  affidamenti
          effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e
          b). 
                11. Se e' proposto ricorso  avverso  l'aggiudicazione
          con contestuale domanda cautelare, il  contratto  non  puo'
          essere   stipulato,   dal   momento   della   notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell'articolo 15, comma 4, del  codice  del  processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104, o fissa con  ordinanza  la  data  di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare. 
                12.  Il  contratto  e'  sottoposto  alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti. 
                13. L'esecuzione, del  contratto  puo'  avere  inizio
          solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in
          casi  di  urgenza,  la  stazione   appaltante   ne   chieda
          l'esecuzione  anticipata,  nei  modi  e   alle   condizioni
          previste al comma 8. 
                14. Il contratto e' stipulato, a  pena  di  nullita',
          con  atto  pubblico  notarile   informatico,   ovvero,   in
          modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
          stazione appaltante, in  forma  pubblica  amministrativa  a
          cura dell'Ufficiale rogante  della  stazione  appaltante  o
          mediante scrittura privata; in caso di procedura  negoziata
          ovvero per gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a
          40.000  euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del
          commercio consistente in un apposito  scambio  di  lettere,
          anche tramite posta  elettronica  certificata  o  strumenti
          analoghi negli altri Stati membri. 
                14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
          richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte  integrante
          del contratto. 
                Art. 33 (Controlli  sugli  atti  delle  procedure  di
          affidamento).  -  1.  La  proposta  di  aggiudicazione   e'
          soggetta ad  approvazione  dell'organo  competente  secondo
          l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto  dei
          termini dallo stesso previsti, decorrenti  dal  ricevimento
          della  proposta  di  aggiudicazione  da  parte  dell'organo
          competente. In  mancanza,  il  termine  e'  pari  a  trenta
          giorni.  Il  termine  e'  interrotto  dalla  richiesta   di
          chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere  da
          quando i  chiarimenti  o  documenti  pervengono  all'organo
          richiedente.  Decorsi  tali   termini,   la   proposta   di
          aggiudicazione si intende approvata. 
                2. L'eventuale approvazione del  contratto  stipulato
          avviene  nel  rispetto  dei  termini  e  secondo  procedure
          analoghe a quelle di cui al  comma  1.  L'approvazione  del
          contratto  e'  sottoposta   ai   controlli   previsti   dai
          rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.» 
                «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                  a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  135.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                  c)  euro  209.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                  d) euro 750.000 per gli appalti di servizi  sociali
          e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
                2. Nei  settori  speciali,  le  soglie  di  rilevanza
          comunitaria sono: 
                  a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                  b) euro 418.000 per gli appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
                3.  Le  soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
                4. Il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto
          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato
          sull'importo totale pagabile, al netto  dell'IVA,  valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
                5. Se un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
                6. La scelta del metodo per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
                7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
                8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
                9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                  a) quando un'opera prevista o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                10. Per gli appalti di forniture: 
                  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
                12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                  a)  il  valore  reale  complessivo  dei   contratti
          analoghi successivi conclusi  nel  corso  dei  dodici  mesi
          precedenti o dell'esercizio  precedente,  rettificato,  ove
          possibile, al fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in
          termini  di  quantita'   o   di   valore   che   potrebbero
          sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al   contratto
          iniziale; 
                  b) il  valore  stimato  complessivo  dei  contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
                13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                  a) per gli appalti pubblici di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
          o  che  non  puo'  essere  definita,  il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                  a) per i servizi assicurativi: il premio da  pagare
          e altre forme di remunerazione; 
                  b)  per  i  servizi   bancari   e   altri   servizi
          finanziari: gli onorari,  le  commissioni  da  pagare,  gli
          interessi e altre forme di remunerazione; 
                  c) per gli appalti  riguardanti  la  progettazione:
          gli onorari, le commissioni da  pagare  e  altre  forme  di
          remunerazione; 
                  d) per gli appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                    1) in caso di appalti di durata determinata  pari
          o inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo
          stimato per l'intera loro durata; 
                    2) in caso di appalti di durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
                16. Per gli accordi quadro e per i  sistemi  dinamici
          di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
          il valore massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso
          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
                17. Nel caso di partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
                18.  Sul  valore  del  contratto  di  appalto   viene
          calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo  pari  al
          20  per  cento  da  corrispondere   all'appaltatore   entro
          quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai  sensi  dell'articolo  32,
          comma  8,  del  presente  codice,   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari finanziari di cui all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione.» 
                «Art.  37  (Aggregazioni  e  centralizzazione   delle
          committenze). - 1. Le stazioni appaltanti,  fermi  restando
          gli obblighi di utilizzo di  strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  contenimento  della   spesa,
          possono    procedere    direttamente    e     autonomamente
          all'acquisizione  di  forniture  e   servizi   di   importo
          inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore  a
          150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di  ordini
          a valere su strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione
          dalle centrali di committenza e dai  soggetti  aggregatori.
          Per effettuare procedure di importo superiore  alle  soglie
          indicate al  periodo  precedente,  le  stazioni  appaltanti
          devono essere in possesso della  necessaria  qualificazione
          ai sensi dell'articolo 38. 
                2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti
          di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
          inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,  nonche'  per
          gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria  d'importo
          superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione  di  euro,
          le  stazioni  appaltanti  in  possesso   della   necessaria
          qualificazione di cui all'articolo  38  nonche'  gli  altri
          soggetti e  organismi  di  cui  all'articolo  38,  comma  1
          procedono  mediante  utilizzo  autonomo   degli   strumenti
          telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle
          centrali di committenza qualificate  secondo  la  normativa
          vigente. In caso  di  indisponibilita'  di  tali  strumenti
          anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
          stazioni  appaltanti  operano  ai  sensi  del  comma  3   o
          procedono mediante lo svolgimento di procedure  di  cui  al
          presente codice. 
                3. Le  stazioni  appaltanti  non  in  possesso  della
          necessaria qualificazione di cui all'articolo 38  procedono
          all'acquisizione di forniture, servizi e lavori  ricorrendo
          a una centrale di committenza ovvero mediante  aggregazione
          con una o piu' stazioni  appaltanti  aventi  la  necessaria
          qualifica. 
                4.  Se  la  stazione  appaltante  e'  un  comune  non
          capoluogo di provincia, fermo restando quanto  previsto  al
          comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una
          delle seguenti modalita': 
                  a) ricorrendo a una centrale  di  committenza  o  a
          soggetti aggregatori qualificati; 
                  b)  mediante  unioni   di   comuni   costituite   e
          qualificate   come   centrali   di   committenza,    ovvero
          associandosi o consorziandosi in  centrali  di  committenza
          nelle forme previste dall'ordinamento. 
                  c)  ricorrendo  alla  stazione   unica   appaltante
          costituita presso  le  province,  le  citta'  metropolitane
          ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
          2014, n. 56. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, garantendo la tutela dei  diritti  delle  minoranze
          linguistiche, sono individuati gli ambiti  territoriali  di
          riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e  le
          modalita' per la costituzione delle centrali di committenza
          in  forma  di  aggregazione  di  comuni  non  capoluogo  di
          provincia. In  caso  di  concessione  di  servizi  pubblici
          locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di
          competenza  della  centrale  di  committenza  coincide  con
          l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato  ai
          sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in  ogni
          caso  le  attribuzioni   delle   province,   delle   citta'
          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge
          7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata  in  vigore
          del decreto di cui al primo periodo si  applica  l'articolo
          216, comma 10. 
                6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5,
          le stazioni appaltanti possono acquisire lavori,  forniture
          o servizi mediante impiego di una centrale  di  committenza
          qualificata ai sensi dell'articolo 38. 
                7. Le centrali di committenza possono: 
                  a) aggiudicare appalti,  stipulare  ed  eseguire  i
          contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici  e
          degli enti aggiudicatori; 
                  b) stipulare accordi quadro ai  quali  le  stazioni
          appaltanti    qualificate     possono     ricorrere     per
          l'aggiudicazione dei propri appalti; 
                  c)  gestire  sistemi  dinamici  di  acquisizione  e
          mercati elettronici. 
                8. Le centrali  di  committenza  qualificate  possono
          svolgere attivita' di committenza ausiliarie in  favore  di
          altre centrali di committenza o per  una  o  piu'  stazioni
          appaltanti in  relazione  ai  requisiti  di  qualificazione
          posseduti  e  agli  ambiti  territoriali   di   riferimento
          individuati dal decreto di cui al comma 5. 
                9.  La   stazione   appaltante,   nell'ambito   delle
          procedure gestite dalla centrale di committenza di  cui  fa
          parte, e' responsabile del rispetto del presente codice per
          le attivita' ad essa direttamente imputabili.  La  centrale
          di  committenza  che  svolge  esclusivamente  attivita'  di
          centralizzazione delle procedure di affidamento  per  conto
          di   altre   amministrazioni    aggiudicatrici    o    enti
          aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle  disposizioni  di
          cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile. 
                10. Due o piu' stazioni appaltanti  che  decidono  di
          eseguire congiuntamente appalti e concessioni  specifici  e
          che  sono  in  possesso,   anche   cumulativamente,   delle
          necessarie   qualificazioni   in   rapporto    al    valore
          dell'appalto o  della  concessione,  sono  responsabili  in
          solido  dell'adempimento  degli  obblighi   derivanti   dal
          presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi'
          ad individuare un unico responsabile  del  procedimento  in
          comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con
          il quale  hanno  convenuto  la  forma  di  aggregazione  in
          centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla
          centrale di committenza. Si applicano  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 31. 
                11.  Se  la  procedura  di  aggiudicazione   non   e'
          effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e
          per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse  sono
          congiuntamente responsabili solo per  le  parti  effettuate
          congiuntamente.    Ciascuna    stazione    appaltante    e'
          responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti  dal
          presente codice unicamente per quanto riguarda le parti  da
          essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 
                12. Fermi restando gli  obblighi  di  utilizzo  degli
          strumenti di acquisto  e  di  negoziazione  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della
          spesa, nell'individuazione della centrale  di  committenza,
          anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le
          stazioni appaltanti procedono sulla base del  principio  di
          buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
          motivazione. 
                13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere  ad  una
          centrale di  committenza  ubicata  in  altro  Stato  membro
          dell'Unione   europea   solo   per    le    attivita'    di
          centralizzazione delle committenze svolte  nella  forma  di
          acquisizione  centralizzata  di  forniture  e/o  servizi  a
          stazioni  appaltanti;  la   fornitura   di   attivita'   di
          centralizzazione delle committenze da parte di una centrale
          di committenza ubicata in altro Stato membro e'  effettuata
          conformemente  alle  disposizioni  nazionali  dello   Stato
          membro in cui e' ubicata la centrale di committenza. 
                14.  Dall'applicazione  del  presente  articolo  sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste
          dagli  articoli  da  115  a  121  e  gli   altri   soggetti
          aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).» 
                «Art. 60 (Procedura aperta).  -  1.  Nelle  procedure
          aperte,  qualsiasi  operatore  economico  interessato  puo'
          presentare un'offerta in risposta a un avviso di  indizione
          di gara. Il termine minimo per la ricezione  delle  offerte
          e' di trentacinque giorni dalla data  di  trasmissione  del
          bando  di  gara.  Le  offerte   sono   accompagnate   dalle
          informazioni richieste dall'amministrazione  aggiudicatrice
          per la selezione qualitativa. 
                2. Nel caso in cui le amministrazioni  aggiudicatrici
          abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
          stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
          minimo per la ricezione delle offerte,  come  stabilito  al
          comma 1, puo' essere  ridotto  a  quindici  giorni  purche'
          siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
                  a) l'avviso di preinformazione  contiene  tutte  le
          informazioni  richieste  per  il  bando  di  gara  di   cui
          all'allegato  XIV,  parte  I,  lettera   B,   sezione   B1,
          sempreche'  queste  siano  disponibili  al  momento   della
          pubblicazione dell'avviso di preinformazione; 
                  b) l'avviso di  preinformazione  e'  stato  inviato
          alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
                  2-bis. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono
          ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
          comma 1 nel  caso  di  presentazione  di  offerte  per  via
          elettronica. 
                3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono  fissare
          un termine non inferiore  a  quindici  giorni  a  decorrere
          dalla data di invio del bando di gara se,  per  ragioni  di
          urgenza    debitamente    motivate     dall'amministrazione
          aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma  1  non
          possono essere rispettati.» 
                «Art.  77  (Commissione  giudicatrice).  -  1.  Nelle
          procedure di aggiudicazione di contratti di  appalti  o  di
          concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
          criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  la
          valutazione delle offerte dal punto  di  vista  tecnico  ed
          economico e'  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,
          composta da esperti nello specifico settore  cui  afferisce
          l'oggetto del contratto. 
                2. La commissione e' costituta da un  numero  dispari
          di commissari, non superiore a  cinque,  individuato  dalla
          stazione  appaltante  e  puo'  lavorare  a   distanza   con
          procedure telematiche  che  salvaguardino  la  riservatezza
          delle comunicazioni. 
                3. I commissari sono scelti fra gli esperti  iscritti
          all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78  e,
          nel caso di procedure di aggiudicazione  svolte  da  CONSIP
          S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai  soggetti
          aggregatori regionali di cui  all'articolo  9  del  decreto
          legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti
          nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non  appartenenti
          alla stessa stazione appaltante e, solo se non  disponibili
          in numero sufficiente, anche tra gli esperti della  sezione
          speciale che prestano servizio presso  la  stessa  stazione
          appaltante   ovvero,   se   il   numero   risulti    ancora
          insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
          all'Albo al di fuori  della  sezione  speciale.  Essi  sono
          individuati dalle  stazioni  appaltanti  mediante  pubblico
          sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
          di  nominativi  almeno  doppio  rispetto   a   quello   dei
          componenti  da  nominare  e  comunque  nel   rispetto   del
          principio di rotazione. Tale lista e' comunicata  dall'ANAC
          alla  stazione  appaltante,  entro  cinque   giorni   dalla
          richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
          puo', in caso di affidamento di contratti per i  servizi  e
          le forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35, per i lavori di  importo  inferiore  a  un
          milione di euro o per quelli che non presentano particolare
          complessita',  nominare  alcuni  componenti  interni   alla
          stazione  appaltante,  nel  rispetto   del   principio   di
          rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate  di  non
          particolare complessita'  le  procedure  svolte  attraverso
          piattaforme   telematiche   di   negoziazione   ai    sensi
          dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i
          servizi e le forniture  di  elevato  contenuto  scientifico
          tecnologico  o  innovativo,   effettuati   nell'ambito   di
          attivita' di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e
          confronto con la stazione appaltante sulla specificita' dei
          profili, puo' selezionare i  componenti  delle  commissioni
          giudicatrici anche tra gli esperti  interni  alla  medesima
          stazione appaltante. 
                4. I commissari non devono aver  svolto  ne'  possono
          svolgere  alcun'altra  funzione  o   incarico   tecnico   o
          amministrativo   relativamente   al   contratto   del   cui
          affidamento si tratta. La nomina del  RUP  a  membro  delle
          commissioni  di  gara  e'  valutata  con  riferimento  alla
          singola procedura. 
                5. Coloro che, nel biennio antecedente  all'indizione
          della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto  cariche
          di pubblico amministratore,  non  possono  essere  nominati
          commissari giudicatori relativamente ai contratti  affidati
          dalle Amministrazioni presso le quali hanno  esercitato  le
          proprie funzioni d'istituto. 
                6. Si applicano ai commissari e  ai  segretari  delle
          commissioni l'articolo 35-bis del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice  di  procedura
          civile, nonche' l'articolo 42  del  presente  codice.  Sono
          altresi' esclusi da  successivi  incarichi  di  commissario
          coloro  che,  in  qualita'  di  membri  delle   commissioni
          giudicatrici, abbiano concorso,  con  dolo  o  colpa  grave
          accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
          all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
                7. La nomina dei commissari e la  costituzione  della
          commissione devono avvenire dopo la  scadenza  del  termine
          fissato per la presentazione delle offerte. 
                8. Il Presidente della  commissione  giudicatrice  e'
          individuato dalla  stazione  appaltante  tra  i  commissari
          sorteggiati. 
                9.  Al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,  i
          commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          l'inesistenza  delle  cause  di   incompatibilita'   e   di
          astensione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6.  Le   stazioni
          appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
          l'insussistenza  delle  cause  ostative   alla   nomina   a
          componente della commissione giudicatrice di cui  ai  commi
          4, 5 e 6 del presente  articolo,  all'articolo  35-bis  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo  42  del
          presente codice. La sussistenza  di  cause  ostative  o  la
          dichiarazione  di  incompatibilita'  dei  candidati  devono
          essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante
          all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione  dell'esperto
          dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto. 
                10. Le spese relative alla commissione sono  inserite
          nel  quadro  economico  dell'intervento  tra  le  somme   a
          disposizione della stazione  appaltante.  Con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
          compenso massimo per i commissari.  I  dipendenti  pubblici
          sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi  non  spetta
          alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. 
                11. In caso di rinnovo del procedimento  di  gara,  a
          seguito   di   annullamento   dell'aggiudicazione   o    di
          annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,  e'
          riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
          cui  l'annullamento  sia  derivato  da   un   vizio   nella
          composizione della commissione. 
                12. 
                13.  Il  presente  articolo  non  si   applica   alle
          procedure di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalto  o
          concessioni effettuate dagli  enti  aggiudicatori  che  non
          siano amministrazioni aggiudicatrici  quando  svolgono  una
          delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.» 
                «Art.  78  (Albo  dei  componenti  delle  commissioni
          giudicatrici). - 1. E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  lo
          gestisce e lo  aggiorna  secondo  criteri  individuati  con
          apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio  dei
          componenti delle commissioni giudicatrici  nelle  procedure
          di   affidamento   dei   contratti   pubblici.   Ai    fini
          dell'iscrizione nel suddetto albo, i  soggetti  interessati
          devono essere in possesso di requisiti di compatibilita'  e
          moralita',   nonche'    di    comprovata    competenza    e
          professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce
          il  contratto,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   che
          l'Autorita' definisce con apposite linee  guida,  valutando
          la possibilita' di articolare  l'Albo  per  aree  tematiche
          omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente  codice.  Fino  all'adozione
          della disciplina in  materia  di  iscrizione  all'Albo,  si
          applica l'articolo 216, comma 12. 
                1-bis. Con le linee guida di cui  al  comma  1  sono,
          altresi', disciplinate le modalita' di funzionamento  delle
          commissioni  giudicatrici,  prevedendo,  di  norma,  sedute
          pubbliche, nonche'  sedute  riservate  per  la  valutazione
          delle offerte tecniche e per  altri  eventuali  adempimenti
          specifici.» 
                «Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto).  -
          1.  I  criteri  di  aggiudicazione  non  conferiscono  alla
          stazione  appaltante  un  potere   di   scelta   illimitata
          dell'offerta. Essi  garantiscono  la  possibilita'  di  una
          concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che
          consentono l'efficace verifica delle  informazioni  fornite
          dagli  offerenti  al  fine  di   valutare   il   grado   di
          soddisfacimento  dei  criteri   di   aggiudicazione   delle
          offerte. Le stazioni  appaltanti  verificano  l'accuratezza
          delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti. 
                2.   Fatte   salve   le   disposizioni   legislative,
          regolamentari  o  amministrative  relative  al  prezzo   di
          determinate  forniture  o  alla  remunerazione  di  servizi
          specifici,  le  stazioni  appaltanti,  nel   rispetto   dei
          principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di
          parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione  degli
          appalti e all'affidamento dei concorsi di  progettazione  e
          dei concorsi di idee, sulla base del criterio  dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
          prezzo o del costo, seguendo un  criterio  di  comparazione
          costo/efficacia  quale  il  costo  del   ciclo   di   vita,
          conformemente all'articolo 96. 
                3. Sono aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo: 
                  a) i contratti relativi ai  servizi  sociali  e  di
          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,
          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come
          definiti  all'articolo  50,  comma  1,  fatti   salvi   gli
          affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 
                  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
          di ingegneria e  architettura  e  degli  altri  servizi  di
          natura tecnica e intellettuale di importo pari o  superiore
          a 40.000 euro; 
                  b-bis) i contratti di servizi  e  le  forniture  di
          importo pari o superiore a 40.000  euro  caratterizzati  da
          notevole contenuto tecnologico o  che  hanno  un  carattere
          innovativo. 
                4. Puo'  essere  utilizzato  il  criterio  del  minor
          prezzo: 
                  a) 
                  b) per i servizi e le forniture con caratteristiche
          standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal
          mercato, fatta eccezione per i servizi ad  alta  intensita'
          di manodopera di cui al comma 3, lettera a); 
                  c) 
                5.   Le   stazioni    appaltanti    che    dispongono
          l'aggiudicazione ai sensi del comma  4  ne  danno  adeguata
          motivazione e  indicano  nel  bando  di  gara  il  criterio
          applicato per selezionare la migliore offerta. 
                6. I documenti di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
          sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito  di
          tali criteri possono rientrare: 
                  a)  la  qualita',  che  comprende  pregio  tecnico,
          caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita'  per
          le persone  con  disabilita',  progettazione  adeguata  per
          tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in  materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori,  quali  OSHAS  18001,
          caratteristiche  sociali,  ambientali,   contenimento   dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del       prodotto,       caratteristiche       innovative,
          commercializzazione e relative condizioni; 
                  b) il possesso di un marchio di qualita'  ecologica
          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o
          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore
          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni
          oggetto del contratto stesso; 
                  c) il costo di utilizzazione e  manutenzione  avuto
          anche riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
          naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
          inclusi quelli esterni e di mitigazione degli  impatti  dei
          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita
          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di
          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia
          circolare che promuova ambiente e occupazione; 
                  d) la  compensazione  delle  emissioni  di  gas  ad
          effetto  serra  associate   alle   attivita'   dell'azienda
          calcolate  secondo  i  metodi  stabiliti   in   base   alla
          raccomandazione n.  2013/179/UE  della  Commissione  del  9
          aprile 2013, relativa all'uso  di  metodologie  comuni  per
          misurare e comunicare le prestazioni ambientali  nel  corso
          del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; 
                  e) l'organizzazione, le qualifiche  e  l'esperienza
          del  personale  effettivamente   utilizzato   nell'appalto,
          qualora la qualita' del personale  incaricato  possa  avere
          un'influenza  significativa  sul  livello   dell'esecuzione
          dell'appalto; 
                  f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
          tecnica; 
                  g) le condizioni  di  consegna  quali  la  data  di
          consegna, il processo di consegna e il termine di  consegna
          o di esecuzione. 
                7. L'elemento relativo al costo, anche  nei  casi  di
          cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo'  assumere
          la forma di un prezzo o costo fisso sulla  base  del  quale
          gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
          qualitativi. 
                8. I documenti di gara ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
          criteri  di  valutazione   e   la   ponderazione   relativa
          attribuita  a  ciascuno  di  essi,  anche  prevedendo   una
          forcella in cui lo scarto tra il minimo e il  massimo  deve
          essere  adeguato.  Per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto  possono   essere   previsti,   ove   necessario,
          sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. 
                9.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  ritengono   la
          ponderazione di cui al comma 8 non  possibile  per  ragioni
          oggettive, indicano nel bando  di  gara  e  nel  capitolato
          d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o  nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei  criteri.  Per  attuare  la  ponderazione  o   comunque
          attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
          amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie  tali
          da  consentire  di  individuare  con  un  unico   parametro
          numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 
                10. Nell'offerta economica l'operatore deve  indicare
          i propri costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali
          concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di
          salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
          forniture senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura
          intellettuale e degli affidamenti  ai  sensi  dell'articolo
          36,  comma  2,  lettera   a).   Le   stazioni   appaltanti,
          relativamente   ai   costi    della    manodopera,    prima
          dell'aggiudicazione procedono a verificare il  rispetto  di
          quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 
                10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare
          l'effettiva    individuazione    del    miglior    rapporto
          qualita'/prezzo,   valorizza   gli   elementi   qualitativi
          dell'offerta e  individua  criteri  tali  da  garantire  un
          confronto concorrenziale effettivo sui profili  tecnici.  A
          tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo
          per il punteggio economico  entro  il  limite  del  30  per
          cento. 
                11. I  criteri  di  aggiudicazione  sono  considerati
          connessi all'oggetto dell'appalto  ove  riguardino  lavori,
          forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale  appalto
          sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro  ciclo
          di vita, compresi fattori coinvolti nel processo  specifico
          di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi  lavori,
          forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
          successiva del loro ciclo di vita, anche se questi  fattori
          non sono parte del loro contenuto sostanziale. 
                12. Le stazioni appaltanti possono  decidere  di  non
          procedere all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti
          conveniente  o  idonea   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto. Tale  facolta'  e'  indicata  espressamente  nel
          bando di gara o nella lettera di invito. 
                13.  Compatibilmente  con  il   diritto   dell'Unione
          europea e con i principi di  parita'  di  trattamento,  non
          discriminazione,   trasparenza   e   proporzionalita',   le
          amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di  gara,
          nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che  intendono
          applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al
          maggiore rating di legalita' e di impresa, alla valutazione
          dell'impatto generato di cui  all'articolo  1,  comma  382,
          lettera b), della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  anche
          qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle  societa'
          benefit, nonche'  per  agevolare  la  partecipazione  delle
          micro, piccole e medie imprese, dei giovani  professionisti
          e delle imprese di nuova  costituzione  alle  procedure  di
          affidamento.  Indicano  altresi'  il   maggiore   punteggio
          relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
          presentano un minore impatto sulla salute e  sull'ambiente,
          ivi compresi i beni o i  prodotti  da  filiera  corta  o  a
          chilometro zero. 
                14. Per quanto concerne i criteri di  aggiudicazione,
          nei casi di adozione del miglior rapporto qualita'  prezzo,
          si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
                  a) le stazioni  appaltanti  possono  autorizzare  o
          esigere  la  presentazione  di  varianti  da  parte   degli
          offerenti. Esse indicano nel bando di gara  ovvero,  se  un
          avviso di  preinformazione  e'  utilizzato  come  mezzo  di
          indizione di una gara, nell'invito a  confermare  interesse
          se autorizzano o richiedono le  varianti;  in  mancanza  di
          questa indicazione, le varianti non  sono  autorizzate.  Le
          varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; 
                  b)  le  stazioni  appaltanti  che   autorizzano   o
          richiedono le varianti menzionano nei documenti di  gara  i
          requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
          le modalita'  specifiche  per  la  loro  presentazione,  in
          particolare se le varianti possono essere  presentate  solo
          ove sia stata presentata anche un'offerta, che  e'  diversa
          da una variante. Esse garantiscono anche che i  criteri  di
          aggiudicazione  scelti  possano   essere   applicati   alle
          varianti  che  rispettano  tali  requisiti  minimi  e  alle
          offerte conformi che non sono varianti 
                  c) solo le varianti  che  rispondono  ai  requisiti
          minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
          prese in considerazione; 
                  d) nelle procedure di aggiudicazione degli  appalti
          pubblici di forniture  o  di  servizi,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
          non possono escludere una variante per il solo  fatto  che,
          se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o  un  appalto
          di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture  o  un
          appalto  di  forniture  anziche'  un  appalto  pubblico  di
          servizi. 
                14-bis.  In  caso  di  appalti  aggiudicati  con   il
          criterio di cui al comma  3,  le  stazioni  appaltanti  non
          possono attribuire alcun punteggio per l'offerta  di  opere
          aggiuntive  rispetto  a  quanto   previsto   nel   progetto
          esecutivo a base d'asta. 
                15.  Ogni  variazione  che   intervenga,   anche   in
          conseguenza    di    una     pronuncia     giurisdizionale,
          successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
          esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo  di
          medie  nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della
          soglia di anomalia delle offerte.»