((Art. 7 - quinquies 
 
             Semplificazione della disciplina in materia 
                   di Scuola superiore meridionale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  411,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «apposito
comitato  ordinatore,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nominato  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e»; 
    b) al comma 411, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Il comitato ordinatore cura  altresi'  l'attuazione  del  piano,  ne
coordina tutte le  attivita'  discendenti  e  formula  ai  competenti
organi dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II le proposte
e i  pareri,  prescritti  dalla  normativa  vigente,  in  materia  di
didattica, di ricerca e di servizi agli studenti»; 
    c) al comma 413, primo periodo,  le  parole:  «Allo  scadere  del
triennio  di  operativita'»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «A
decorrere dal secondo anno di operativita' e comunque  non  oltre  lo
scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409». 
  2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati,
sono  definite  le  modalita'   di   istituzione,   funzionamento   e
organizzazione  della  Scuola  superiore  meridionale.   Nelle   more
dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato  ordinatore
di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018  svolge
tutte le funzioni necessarie all'attuazione del  decreto  di  cui  al
primo periodo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 411 e 413, della legge
          30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018,  n.  302,  S.O.,  come
          modificati dalla presente legge: 
                «411. L'offerta formativa di  cui  al  comma  410  e'
          attivata sulla base di un piano strategico  predisposto  da
          un apposito comitato ordinatore, nominato con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e della ricerca e composto da due
          membri  designati  rispettivamente  dall'Universita'  degli
          studi di Napoli Federico II e  dalle  scuole  universitarie
          federate,   nonche'   da    tre    esperti    di    elevata
          professionalita'  scelti  dal   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.  Il  comitato  ordinatore
          cura altresi' l'attuazione del piano, ne coordina tutte  le
          attivita'  discendenti  e  formula  ai  competenti   organi
          dell'Universita' degli  studi  di  Napoli  Federico  II  le
          proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in
          materia  di  didattica,  di  ricerca  e  di  servizi   agli
          studenti. Ai componenti del comitato non spettano compensi,
          indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque
          denominati, ne' rimborsi delle spese.» 
                «413. A decorrere dal secondo anno di operativita'  e
          comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale  di
          cui al comma 409, previo reperimento  di  idonea  copertura
          finanziaria,  con  apposito  provvedimento  legislativo,  e
          previa  valutazione  positiva  dei   risultati   da   parte
          dell'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
          universitario  e  della  ricerca,   la   Scuola   superiore
          meridionale assume carattere di stabilita' e  autonomia  di
          bilancio,  statutaria  e   regolamentare.   Previo   parere
          favorevole del consiglio di  amministrazione  federato,  la
          Scuola superiore meridionale potra'  entrare  a  far  parte
          delle scuole universitarie federate.  In  caso  di  mancato
          reperimento delle risorse necessarie o di  valutazione  non
          positiva dei risultati del  primo  triennio,  le  attivita'
          didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine
          dall'Universita'  degli  studi  di  Napoli   Federico   II,
          nell'ambito delle risorse di cui al comma 412.»