((Art. 7 - quinquies Semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 411, primo periodo, dopo le parole: «apposito comitato ordinatore,» sono inserite le seguenti: «nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e»; b) al comma 411, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il comitato ordinatore cura altresi' l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attivita' discendenti e formula ai competenti organi dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti»; c) al comma 413, primo periodo, le parole: «Allo scadere del triennio di operativita'» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal secondo anno di operativita' e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409». 2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati, sono definite le modalita' di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo.))
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 1, commi 411 e 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., come modificati dalla presente legge: «411. L'offerta formativa di cui al comma 410 e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e composto da due membri designati rispettivamente dall'Universita' degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonche' da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il comitato ordinatore cura altresi' l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attivita' discendenti e formula ai competenti organi dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi delle spese.» «413. A decorrere dal secondo anno di operativita' e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilita' e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potra' entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attivita' didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Universita' degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412.»