Art. 2 
 
Trasmissione dei dati dagli operatori sanitari  per  il  tramite  del
                             Sistema TS 
 
  1. Il Sistema TS rende disponibili all'operatore  sanitario,  anche
tramite SAR, le funzionalita' per la trasmissione  dei  dati  per  il
Sistema di allerta Covid-19, secondo le modalita' di cui al  presente
articolo. 
  2. In caso di esito positivo di un tampone,  l'operatore  sanitario
contatta il paziente per effettuare  l'indagine  epidemiologica,  che
prevede anche la verifica dell'installazione dell'App del Sistema  di
allerta Covid-19. Se il  paziente  ha  installato  l'App,  gli  sara'
richiesto di aprirla e di utilizzare la funzione di  generazione  del
codice OTP. Il paziente  comunica  i  10  caratteri  del  codice  OTP
all'operatore sanitario e attende l'autorizzazione  a  procedere  con
l'upload delle proprie TEK. 
  3.  L'operatore   sanitario,   secondo   le   modalita'   descritte
nell'Allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto, accede al Sistema TS, anche tramite SAR, con le  credenziali
in suo possesso e, in  virtu'  del  particolare  profilo  attribuito,
inserisce i dati forniti dal paziente concernenti: 
    a) il codice OTP comunicato dal paziente; 
    b) la data di inizio dei sintomi. 
  4. Il Sistema TS invia i dati di  cui  al  precedente  comma  3  al
server di backend del Sistema di allerta Covid-19. 
  5. Gli errori di dettatura sono mitigati dalla presenza  del  check
digit come ultimo carattere del codice OTP. Inoltre  tale  codice  e'
generato su un alfabeto di 25 caratteri che esclude le ambiguita' (il
numero 0 e la lettera O ad  esempio),  ed  in  ogni  caso  e'  sempre
possibile procedere alla generazione di un nuovo codice. 
  6.  Il  Sistema   TS   rende   disponibile   il   proprio   portale
www.sistemats.it  per  eventuali  segnalazioni   inerenti   le   sole
funzionalita' del Sistema  TS  cui  ai  comma  3  e  4  del  presente
articolo. 
  7.  Il  Ministero  della  salute,  in  qualita'  di  titolare   del
trattamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto-legge 30 aprile
2020, n. 28, designa il Ministero dell'economia e delle finanze quale
responsabile esterno del trattamento dei  dati  di  cui  al  presente
decreto. 
  8. La valutazione di impatto dei trattamenti effettuati nell'ambito
del Sistema tessera sanitaria di cui al presente decreto e' riportata
nel documento di valutazione di impatto di cui all'art.  6,  comma  2
del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28. 
  9. Le specifiche tecniche di cui al presente decreto  saranno  rese
disponibili sul portale www.sistemats.it 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 giugno 2020 
 
                                               Il Ragioniere generale 
                                                     dello Stato      
                                                      Mazzotta        
Il Segretario generale 
         Ruocco