Art. 2 Trasmissione dei dati dagli operatori sanitari per il tramite del Sistema TS 1. Il Sistema TS rende disponibili all'operatore sanitario, anche tramite SAR, le funzionalita' per la trasmissione dei dati per il Sistema di allerta Covid-19, secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. In caso di esito positivo di un tampone, l'operatore sanitario contatta il paziente per effettuare l'indagine epidemiologica, che prevede anche la verifica dell'installazione dell'App del Sistema di allerta Covid-19. Se il paziente ha installato l'App, gli sara' richiesto di aprirla e di utilizzare la funzione di generazione del codice OTP. Il paziente comunica i 10 caratteri del codice OTP all'operatore sanitario e attende l'autorizzazione a procedere con l'upload delle proprie TEK. 3. L'operatore sanitario, secondo le modalita' descritte nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, accede al Sistema TS, anche tramite SAR, con le credenziali in suo possesso e, in virtu' del particolare profilo attribuito, inserisce i dati forniti dal paziente concernenti: a) il codice OTP comunicato dal paziente; b) la data di inizio dei sintomi. 4. Il Sistema TS invia i dati di cui al precedente comma 3 al server di backend del Sistema di allerta Covid-19. 5. Gli errori di dettatura sono mitigati dalla presenza del check digit come ultimo carattere del codice OTP. Inoltre tale codice e' generato su un alfabeto di 25 caratteri che esclude le ambiguita' (il numero 0 e la lettera O ad esempio), ed in ogni caso e' sempre possibile procedere alla generazione di un nuovo codice. 6. Il Sistema TS rende disponibile il proprio portale www.sistemats.it per eventuali segnalazioni inerenti le sole funzionalita' del Sistema TS cui ai comma 3 e 4 del presente articolo. 7. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, designa il Ministero dell'economia e delle finanze quale responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al presente decreto. 8. La valutazione di impatto dei trattamenti effettuati nell'ambito del Sistema tessera sanitaria di cui al presente decreto e' riportata nel documento di valutazione di impatto di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28. 9. Le specifiche tecniche di cui al presente decreto saranno rese disponibili sul portale www.sistemats.it Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 2020 Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta Il Segretario generale Ruocco