Art. 3 Compiti del commissario unico 1. Il commissario unico effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne di cui alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 e del 31 maggio 2018 nella causa C/251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli agglomerati oggetto delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, i cui interventi sono individuati ai sensi del comma 4, dell'art. 4-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e ad altri eventuali agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea o dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il commissario unico di cui all'art. 1, comma 1, subentra nella contabilita' speciale n. 6056 «COM STR UNI INT FOGN DL 243-16» intestata al commissario straordinario unico presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 3. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto, il commissario unico predispone, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a 1 milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione in materia. Tale albo e' trasmesso entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata all'Autorita' nazionale anticorruzione, per le verifiche di competenza. 4. Entro il 30 giugno 2020, il commissario unico predispone un elenco, con relativo cronoprogramma, degli interventi da realizzare nel corso del primo anno di incarico, precisando per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. L'elenco, unitamente ai provvedimenti di deleghe ai subcommissari, e' trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini della fissazione degli obiettivi per il riconoscimento della parte variabile del compenso, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. La medesima previsione e' osservata anche per i successivi anni ed il termine e' fissato al 30 giugno di ciascun anno. 5. Il commissario unico presenta annualmente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, anche al fine di valutare il riconoscimento della parte variabile del compenso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati e sulle criticita' eventualmente riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro alle Camere per l'inoltro alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 6. Al commissario unico si applicano, inoltre, le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 7. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dall'incarico, il commissario unico, di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, con le difficolta' riscontrate nella esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulla contabilita' speciale a lui intestata e la documentazione progettuale e tecnica in suo possesso.