Art. 3
Compiti del commissario unico
1. Il commissario unico effettua gli interventi necessari sui
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue
in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne di cui alle
sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio
2012 nella causa C-565/10 e del 31 maggio 2018 nella causa C/251/17
(procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella
causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) non ancora
dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' agli agglomerati oggetto delle procedure
d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, i cui interventi sono
individuati ai sensi del comma 4, dell'art. 4-septies, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni,
nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e ad altri eventuali agglomerati
oggetto di ulteriori procedure di infrazione, ivi inclusa la gestione
degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non
sia reso conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea o
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di sentenza di
condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal
collaudo definitivo delle opere, nonche' il trasferimento degli
stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'art. 143 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, in mancanza di questi
ultimi, alle regioni.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo,
il commissario unico di cui all'art. 1, comma 1, subentra nella
contabilita' speciale n. 6056 «COM STR UNI INT FOGN DL 243-16»
intestata al commissario straordinario unico presso la sezione di
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.
3. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto,
il commissario unico predispone, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, un sistema di qualificazione
dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un
albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di
importo inferiore a 1 milione di euro, degli interventi di
adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione in
materia. Tale albo e' trasmesso entro sessanta giorni dalla
predisposizione, anche per posta elettronica certificata
all'Autorita' nazionale anticorruzione, per le verifiche di
competenza.
4. Entro il 30 giugno 2020, il commissario unico predispone un
elenco, con relativo cronoprogramma, degli interventi da realizzare
nel corso del primo anno di incarico, precisando per ciascun
agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse
finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. L'elenco,
unitamente ai provvedimenti di deleghe ai subcommissari, e' trasmesso
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche ai fini della fissazione degli obiettivi per il riconoscimento
della parte variabile del compenso, ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto. La medesima previsione e' osservata anche per i successivi
anni ed il termine e' fissato al 30 giugno di ciascun anno.
5. Il commissario unico presenta annualmente, ai sensi dell'art. 2,
comma 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, anche al
fine di valutare il riconoscimento della parte variabile del
compenso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
programmati e sulle criticita' eventualmente riscontrate. La
relazione e' inviata dal medesimo Ministro alle Camere per l'inoltro
alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
6. Al commissario unico si applicano, inoltre, le previsioni di cui
ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
7. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dall'incarico, il
commissario unico, di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto,
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una relazione circa lo stato di
attuazione degli interventi di competenza, con le difficolta'
riscontrate nella esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari
assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulla contabilita'
speciale a lui intestata e la documentazione progettuale e tecnica in
suo possesso.