Art. 3 
 
                    Compiti del commissario unico 
 
  1. Il commissario  unico  effettua  gli  interventi  necessari  sui
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque  reflue
in relazione agli agglomerati oggetto  delle  condanne  di  cui  alle
sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del  19  luglio
2012 nella causa C-565/10 e del 31 maggio 2018 nella  causa  C/251/17
(procedura di infrazione n. 2004/2034) e del  10  aprile  2014  nella
causa C-85/13 (procedura  di  infrazione  n.  2009/2034)  non  ancora
dichiarati conformi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,   nonche'   agli   agglomerati   oggetto   delle   procedure
d'infrazione  n.  2014/2059  e  2017/2181,  i  cui  interventi   sono
individuati  ai  sensi  del  comma  4,   dell'art.   4-septies,   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e ad altri  eventuali  agglomerati
oggetto di ulteriori procedure di infrazione, ivi inclusa la gestione
degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente  non
sia reso conforme a quanto  stabilito  dalla  Commissione  europea  o
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di sentenza  di
condanna, e comunque per un periodo non  superiore  a  due  anni  dal
collaudo definitivo  delle  opere,  nonche'  il  trasferimento  degli
stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi  dell'art.  143  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, in  mancanza  di  questi
ultimi, alle regioni. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
il commissario unico di cui  all'art.  1,  comma  1,  subentra  nella
contabilita' speciale n. 6056  «COM  STR  UNI  INT  FOGN  DL  243-16»
intestata al commissario straordinario unico  presso  la  sezione  di
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile 1994, n. 367. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto,
il commissario unico predispone, ai sensi dell'art. 2, comma  8,  del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, un sistema di  qualificazione
dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di  un
albo di soggetti ai quali affidare  incarichi  di  progettazione,  di
importo  inferiore  a  1  milione  di  euro,  degli   interventi   di
adeguamento dei sistemi di  collettamento,  fognatura  e  depurazione
degli agglomerati urbani oggetto delle  procedure  di  infrazione  in
materia.  Tale  albo  e'  trasmesso  entro  sessanta   giorni   dalla
predisposizione,   anche   per    posta    elettronica    certificata
all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,   per   le   verifiche   di
competenza. 
  4. Entro il 30 giugno 2020,  il  commissario  unico  predispone  un
elenco, con relativo cronoprogramma, degli interventi  da  realizzare
nel  corso  del  primo  anno  di  incarico,  precisando  per  ciascun
agglomerato, la documentazione  progettuale  e  tecnica,  le  risorse
finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti.  L'elenco,
unitamente ai provvedimenti di deleghe ai subcommissari, e' trasmesso
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
anche ai fini della fissazione degli obiettivi per il  riconoscimento
della parte variabile del compenso, ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto. La medesima previsione e' osservata anche per  i  successivi
anni ed il termine e' fissato al 30 giugno di ciascun anno. 
  5. Il commissario unico presenta annualmente, ai sensi dell'art. 2,
comma 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,  anche  al
fine  di  valutare  il  riconoscimento  della  parte  variabile   del
compenso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare una relazione sullo stato  di  attuazione  degli  interventi
programmati  e  sulle  criticita'   eventualmente   riscontrate.   La
relazione e' inviata dal medesimo Ministro alle Camere per  l'inoltro
alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 
  6. Al commissario unico si applicano, inoltre, le previsioni di cui
ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis  e  7-ter  dell'art.  7  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  7. Entro trenta giorni dalla data di cessazione  dall'incarico,  il
commissario unico, di cui all'art. 1, comma 1, del presente  decreto,
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  al  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  ed  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  una  relazione  circa  lo  stato  di
attuazione  degli  interventi  di  competenza,  con  le   difficolta'
riscontrate nella esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari
assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulla  contabilita'
speciale a lui intestata e la documentazione progettuale e tecnica in
suo possesso.