Art. 4 Compenso 1. Al commissario straordinario unico e ai subcommissari e' corrisposto esclusivamente un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti. Gli oneri sono a carico del quadro economico degli interventi. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.