Art. 4 
 
                              Compenso 
 
  1.  Al  commissario  straordinario  unico  e  ai  subcommissari  e'
corrisposto esclusivamente un compenso determinato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, nella misura e con le modalita' di cui
al comma 3 dell'art. 15 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
composto da una parte fissa e da una parte variabile in  ragione  dei
risultati conseguiti. Gli oneri sono a carico  del  quadro  economico
degli interventi. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.