Art. 5 Risorse umane e strumentali 1. Il commissario unico al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' finalizzate alla risoluzione del contenzioso comunitario concernente il trattamento delle acque reflue urbane, si avvale, altresi', ai sensi dell'art. 2, comma 9, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sulla base di apposite convenzioni, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nelle aree di intervento, nonche' del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Il presente decreto sara' inviato ai competenti uffici, per il controllo, e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1076