Art. 5 
 
                     Risorse umane e strumentali 
 
  1. Il commissario unico al  fine  di  assicurare  il  coordinamento
delle  attivita'  finalizzate  alla   risoluzione   del   contenzioso
comunitario concernente il trattamento delle acque reflue urbane,  si
avvale,  altresi',  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  9,  del   citato
decreto-legge 29 dicembre  2016,  n.  243,  sulla  base  di  apposite
convenzioni, di societa'  in  house  delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli  enti  del
sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno  2016,  n.  132,  delle  amministrazioni  centrali  e
periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nelle  aree
di intervento, nonche' del  gestore  del  servizio  idrico  integrato
territorialmente  competente,  utilizzando   le   risorse   umane   e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale  di  cui
il Commissario si avvale puo' essere riconosciuta  la  corresponsione
di compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  nel  limite
massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66.  Gli  oneri  di  cui  alle
predette convenzioni sono posti a carico dei quadri  economici  degli
interventi da realizzare. 
  Il presente decreto sara' inviato  ai  competenti  uffici,  per  il
controllo,  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 maggio 2020 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2020 
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