Art. 5
Risorse umane e strumentali
1. Il commissario unico al fine di assicurare il coordinamento
delle attivita' finalizzate alla risoluzione del contenzioso
comunitario concernente il trattamento delle acque reflue urbane, si
avvale, altresi', ai sensi dell'art. 2, comma 9, del citato
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sulla base di apposite
convenzioni, di societa' in house delle amministrazioni centrali
dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del
sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nelle aree
di intervento, nonche' del gestore del servizio idrico integrato
territorialmente competente, utilizzando le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui
il Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle
predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti uffici, per il
controllo, e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1076