IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001,  n.  165,  recante:
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria",  e  in  particolare  l'art.  64  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   recante:
«Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e  in
particolare  l'art.  19  che  reca   disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante:  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107,  recante:  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto l'art. 399 del testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
297 del 1994, secondo il  quale  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per  cento
dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante  concorsi  per
titoli ed esami e, per il restante  50  per  cento,  attingendo  alle
graduatorie permanenti; 
  Visto il decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante:
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Considerato che nella medesima nota del 14 febbraio 2020, prot.  n.
AOOUFGAB.U.4603 si rappresenta che, per effetto del decreto-legge  n.
4  del  2019,  si  sono  resi   disponibili,   successivamente   alla
conclusione delle operazioni di mobilita',  ulteriori  posti  per  un
totale  di  n.  6.542  che  non  hanno   costituito   oggetto   della
autorizzazione alle nomine in ruolo di  cui  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica del 23 agosto 2019; 
  Preso atto che nella suddetta nota del Ministro dell'istruzione del
14 febbraio 2020, prot. n. AOOUFGAB.U.4603, viene specificato  che  a
valere sul contingente di n. 53.627 unita' di personale  docente  per
il quale sono state autorizzate le assunzioni con il sopra richiamato
decreto del Presidente della  Repubblica  23  agosto  2019  risultano
essere state disposte n. 34.559 nomine  in  ruolo  e  che,  pertanto,
residuano n. 19.068 posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico
2019/2020; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 30 marzo 2020, prot. n. 5304, che trasmette la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP del 26  marzo
2020, prot. n. 42919, con la quale, a seguito di chiarimenti ottenuti
per le vie brevi dal Ministero  dell'istruzione,  si  esprime  parere
favorevole  all'autorizzazione  ad  assumere  n.  4.500   unita'   di
personale docente, in luogo delle n. 6.542 unita' richieste; 
  Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, ferma  restando
la disponibilita' in organico dei posti interessati  alle  immissioni
in ruolo, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n. 4.500
unita' di personale  docente,  con  decorrenza  giuridica  dal  primo
settembre 2019 e decorrenza economica dall'anno scolastico 2020/2021; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,  e  successive
modificazioni, che fissa il termine  entro  il  quale  effettuare  le
immissioni in ruolo; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, per l'anno  scolastico
2019/2020,   ad   assumere   a   tempo   indeterminato,   sui   posti
effettivamente vacanti e disponibili,  un  numero  pari  a  n.  4.500
unita' di personale  docente,  con  decorrenza  giuridica  dal  primo
settembre 2019 e decorrenza economica dall'anno scolastico 2020/2021.