IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare: il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e, in particolare: l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, che, tra l'altro, al comma 15 prevede che il beneficio sia ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione e che a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 15, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla disponibilita' della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto; l'art. 5, concernente le modalita' di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio, che, tra l'altro, al comma 6 prevede che il beneficio economico sia erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b) del decreto-legge n. 112 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio; Considerato che il citato art. 3, comma 15 del decreto-legge n. 4 del 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonche' le altre modalita' attuative; Acquisito in data 13 dicembre 2019 il parere del Garante per la protezione di dati personali, reso nella riunione dell'11 dicembre 2019; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Carta Rdc»: la carta di cui all'art. 5, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale e' erogato il beneficio economico del reddito di cittadinanza; b) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b) del decreto-legge n. 112 del 2008; c) «Beneficio mensile spettante»: beneficio spettante nel mese di competenza a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 4 del 2019; d) «Beneficio mensile effettivamente erogato»: il beneficio mensile effettivamente erogato, al netto di eventuali decurtazioni dal beneficio mensile spettante; e) «Arretrati»: importi erogati in periodi successivi a quello di competenza; f) «Semestre di erogazione del beneficio»: il semestre individuato in relazione alla data di avvio delle erogazioni per ciascun beneficiario.