Art. 2
Decurtazione mensile
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, secondo periodo del
decreto-legge n. 4 del 2019, l'ammontare di beneficio non speso
ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso. La sottrazione avviene nelle modalita'
indicate al comma 2.
2. Ai fini del calcolo dell'importo da sottrarre di cui al comma 1,
e' confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun
mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in
quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente
erogato nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore del saldo sia
superiore al valore del beneficio erogato nei termini di cui al primo
periodo, la differenza tra i due valori e' integralmente sottratta
dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente,
dalla disponibilita' della carta fino a capienza. L'importo sottratto
non puo' comunque superare il limite del 20 per cento del beneficio
mensile spettante nel mese precedente al confronto di cui al primo
periodo. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di
ammontare inferiore al 20 per cento del beneficio minimo ai sensi
dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019,
calcolato su base mensile.