Art. 3 
 
                       Decurtazione semestrale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, terzo periodo del  decreto-legge
n. 4 del 2019, con verifica in ciascun  semestre  di  erogazione,  e'
decurtato  dalla   disponibilita'   della   Carta   Rdc   l'ammontare
complessivo non  speso  ovvero  non  prelevato  nel  semestre,  fatta
eccezione  per  una  mensilita'   di   beneficio   riconosciuto.   La
decurtazione avviene nelle modalita' indicate al comma 2. 
  2. Ai fini del calcolo dell'importo da decurtare di cui al comma 1,
e' confrontato il valore del  saldo  nell'ultimo  giorno  di  ciascun
semestre con il valore del beneficio mensile  massimo  spettante  nel
semestre. Il valore del saldo di cui al primo periodo e'  considerato
al  netto  degli  arretrati  erogati  nel  corso  del   semestre   di
riferimento  e  al   netto   del   valore   del   beneficio   mensile
effettivamente erogato nell'ultimo mese del semestre e dell'eventuale
importo da  sottrarre  dalla  disponibilita'  della  carta  ai  sensi
dell'art. 2. Nel caso in cui il valore del saldo, nei termini di  cui
al secondo periodo, sia superiore al  valore  del  beneficio  mensile
massimo percepito nel semestre, la differenza tra  i  due  valori  e'
integralmente sottratta dal beneficio erogato  nel  mese  successivo,
ovvero, se non capiente, dalla  disponibilita'  della  carta  fino  a
capienza. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di
ammontare inferiore al 20 per cento del  beneficio  minimo  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019,
calcolato su base mensile.