Art. 3 Decurtazione semestrale 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, terzo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, con verifica in ciascun semestre di erogazione, e' decurtato dalla disponibilita' della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto. La decurtazione avviene nelle modalita' indicate al comma 2. 2. Ai fini del calcolo dell'importo da decurtare di cui al comma 1, e' confrontato il valore del saldo nell'ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio mensile massimo spettante nel semestre. Il valore del saldo di cui al primo periodo e' considerato al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell'ultimo mese del semestre e dell'eventuale importo da sottrarre dalla disponibilita' della carta ai sensi dell'art. 2. Nel caso in cui il valore del saldo, nei termini di cui al secondo periodo, sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori e' integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta fino a capienza. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di ammontare inferiore al 20 per cento del beneficio minimo ai sensi dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, calcolato su base mensile.