Art. 4
Disposizioni finali
1. Le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a
decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc ai
sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero di
decurtazione di intere mensilita' di beneficio ai sensi dell'art. 7,
commi 7, 8 e 9, nonche' di sospensione delle erogazioni del beneficio
per altra motivazione, le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3
sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla
sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta
fino a capienza.
3. In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre
dall'ultima erogazione, la Carta Rdc e' in ogni caso disattivata,
indipendentemente dalla presenza di disponibilita' residue.
4. In sede di prima applicazione, per i benefici in corso di
erogazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il
semestre di erogazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 1,
lettera f), e' individuato a partire dalla prima erogazione utile
successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
5. Al fine di permettere le operazioni di cui agli articoli 2 e 3,
all'inizio di ciascun mese il Gestore del servizio fornisce all'Inps
il valore del saldo dell'ultimo giorno del mese precedente delle
Carte Rdc attive. Il valore del saldo viene trasmesso unitamente al
codice fiscale del titolare della carta e all'identificativo della
carta stessa, al fine di consentire il corretto abbinamento con i
dati del nucleo beneficiario. L'INPS tratta i relativi dati al fine
di procedere all'applicazione delle eventuali decurtazioni da
comunicare al Gestore del servizio in sede di invio delle
disposizioni di accredito.
6. Lo scambio di dati tra l'Inps e il Gestore del servizio, di cui
al comma 5, avviene con le medesime modalita' utilizzate per le
disposizioni di accredito sulle carte e per la rendicontazione dei
pagamenti e comunque adottando misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio, volte ad assicurare un adeguato livello di
sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione,
dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o
dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati, nel rispetto dell'art. 32
del regolamento (UE) 2016/679.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 2 marzo 2020
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 490