Art. 4 Disposizioni finali 1. Le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero di decurtazione di intere mensilita' di beneficio ai sensi dell'art. 7, commi 7, 8 e 9, nonche' di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione, le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta fino a capienza. 3. In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre dall'ultima erogazione, la Carta Rdc e' in ogni caso disattivata, indipendentemente dalla presenza di disponibilita' residue. 4. In sede di prima applicazione, per i benefici in corso di erogazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il semestre di erogazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), e' individuato a partire dalla prima erogazione utile successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 5. Al fine di permettere le operazioni di cui agli articoli 2 e 3, all'inizio di ciascun mese il Gestore del servizio fornisce all'Inps il valore del saldo dell'ultimo giorno del mese precedente delle Carte Rdc attive. Il valore del saldo viene trasmesso unitamente al codice fiscale del titolare della carta e all'identificativo della carta stessa, al fine di consentire il corretto abbinamento con i dati del nucleo beneficiario. L'INPS tratta i relativi dati al fine di procedere all'applicazione delle eventuali decurtazioni da comunicare al Gestore del servizio in sede di invio delle disposizioni di accredito. 6. Lo scambio di dati tra l'Inps e il Gestore del servizio, di cui al comma 5, avviene con le medesime modalita' utilizzate per le disposizioni di accredito sulle carte e per la rendicontazione dei pagamenti e comunque adottando misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 2 marzo 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 490