Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le decurtazioni di cui agli  articoli  2  e  3  si  applicano  a
decorrere dal mese successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc  ai
sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero di
decurtazione di intere mensilita' di beneficio ai sensi dell'art.  7,
commi 7, 8 e 9, nonche' di sospensione delle erogazioni del beneficio
per altra motivazione, le decurtazioni di cui agli  articoli  2  e  3
sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla
sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta
fino a capienza. 
  3. In  caso  di  cessazione  del  beneficio,  decorso  un  semestre
dall'ultima erogazione, la Carta Rdc e'  in  ogni  caso  disattivata,
indipendentemente dalla presenza di disponibilita' residue. 
  4. In sede di prima  applicazione,  per  i  benefici  in  corso  di
erogazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il
semestre di erogazione del beneficio di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera f), e' individuato a partire  dalla  prima  erogazione  utile
successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Al fine di permettere le operazioni di cui agli articoli 2 e  3,
all'inizio di ciascun mese il Gestore del servizio fornisce  all'Inps
il valore del saldo dell'ultimo  giorno  del  mese  precedente  delle
Carte Rdc attive. Il valore del saldo viene trasmesso  unitamente  al
codice fiscale del titolare della carta  e  all'identificativo  della
carta stessa, al fine di consentire il  corretto  abbinamento  con  i
dati del nucleo beneficiario. L'INPS tratta i relativi dati  al  fine
di  procedere  all'applicazione  delle  eventuali   decurtazioni   da
comunicare  al  Gestore  del  servizio  in  sede   di   invio   delle
disposizioni di accredito. 
  6. Lo scambio di dati tra l'Inps e il Gestore del servizio, di  cui
al comma 5, avviene con  le  medesime  modalita'  utilizzate  per  le
disposizioni di accredito sulle carte e per  la  rendicontazione  dei
pagamenti  e  comunque  adottando  misure  tecniche  e  organizzative
adeguate al rischio, volte  ad  assicurare  un  adeguato  livello  di
sicurezza con riferimento  ai  rischi  derivanti  dalla  distruzione,
dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non  autorizzata  o
dall'accesso, in  modo  accidentale  o  illegale,  a  dati  personali
trasmessi, conservati o comunque trattati, nel rispetto dell'art.  32
del regolamento (UE) 2016/679. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 2 marzo 2020 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Catalfo           
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
      Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 490