IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 «sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 «sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008» e in
particolare l'art. 2, paragrafo 2; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante norme sui  pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013  «recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  639/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 «che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 «che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'» e in particolare gli articoli 4, 13 e 14; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   641/2014   della
Commissione del 16 giugno 2014 «recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito  dei
regimi di sostegno previsti dalla politica  agricola  comune»,  e  in
particolare l'art. 9; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 «recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149  della  Commissione
del 15 aprile 2016 «che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  programmi
nazionali di sostegno al  settore  vitivinicolo  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione»  e  in  particolare
l'art. 54, paragrafo 2, e l'art. 56; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2016/1150   della
Commissione del 15 aprile 2016 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda i programmi  nazionali  di  sostegno  al  settore
vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione,
del 14 febbraio 2017 «che modifica il regolamento di esecuzione  (UE)
2016/1150 della Commissione recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda i programmi  nazionali  di  sostegno  al  settore
vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2018/273  della  Commissione
dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro «integra il  regolamento  (UE)
n. 1308/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli»; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2018/274   della
Commissione dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro,  reca  «modalita'
di applicazione del regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda   il   sistema   di
autorizzazioni per gli impianti viticoli»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione 13
marzo  2107  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della  Commissione
del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda  i  settori  degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli
trasformati; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   615/2014   della
commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalita' di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio per  quanto  concerne  i  programmi  di  attivita'  a
sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 
  Visto  il  regolamento  di   esecuzione   (UE)   2015/1368,   della
Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 911 del 14  febbraio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 110  del  13
maggio  2017,  recante  «Disposizioni  nazionali  di  attuazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo,
dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di  esecuzione  (UE)  n.
2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della
misura degli investimenti» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n.  1411  del  3  marzo  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 118  del  23
maggio  2017,  recante  «Disposizioni  nazionali  di  attuazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo,
del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di  esecuzione  (UE)  n.
2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della
misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo n. 3843 del 3 aprile 2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 136
del 12 giugno 2019, recante «Modifica dei decreti 14 febbraio 2017  e
3 marzo 2017, relativi alle disposizioni nazionali di attuazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo,
dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di  esecuzione  (UE)  n.
2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione  della
misura degli investimenti e della  ristrutturazione  e  riconversione
dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali n.  12272  del  15  dicembre  2015  e
successive  modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale - n.  33  del  10  febbraio  2016
concernente  «Disposizioni  nazionali   relative   all'organizzazione
comune  del  mercato  vitivinicolo,   in   ordine   al   sistema   di
autorizzazioni per gli impianti viticoli» e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali n. 8867 del 13  agosto  2019  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  Serie  generale  243  del  16
ottobre  2019  recante   disposizioni   nazionali   in   materia   di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro  associazioni,  di  fondi  di  esercizio  e  di
programmi operativi; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali n. 7143 del 12 dicembre 2017  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante disposizioni nazionali concernenti i  programmi
di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di
cui all'art. 29 del regolamento (UE) n.  1308/2013  del  17  dicembre
2013»; 
  Visto il decreto 11 dicembre 2009,  del  Ministro  delle  politiche
agricole di concerto con il Ministro del lavoro della salute e  delle
politiche  sociali,   recante   modalita'   per   l'applicazione   di
disposizioni comunitarie  in  materia  di  commercializzazione  delle
uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e  n.
589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003,
n. 267; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  prot.  2337
del 7 aprile 2015, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art.
151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune
dei  prodotti  agricoli,  per  quanto   concerne   le   dichiarazioni
obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  del  24
ottobre 2018, recante  norme  concernenti  la  classificazione  delle
carcasse  bovine  e  suine,  la   rilevazione   dei   prezzi   e   la
commercializzazione delle carni di bovini di eta' inferiore a  dodici
mesi; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali del 25 marzo 2016, n. 2173, come  integrato  dal  decreto
ministeriale del 28 febbraio  2017,  n.  1323,  recante  applicazione
dell'art.  55   del   regolamento   (UE)   n.   1308/2013,   relativo
all'organizzazione comune dei  mercati  dei  prodotti  agricoli,  per
quanto concerne gli aiuti nel settore dell'apicoltura; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 103 relativo alla
sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti
degli atti in scadenza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative  del  decreto-legge
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale - n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2020,  concernente  «Ulteriori  disposizioni  attuative  del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana, Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1  marzo
2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale - n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n.  55
del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale - n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n.  62
del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n.  64
dell'11 marzo 2020; 
  Vista la nota 28 febbraio 2020, prot. DIPEISR 781, con la quale, in
considerazione dell'aggravarsi della situazione dovuta  all'infezione
da COVID 19 e preso atto dei provvedimenti adottati per  arginare  il
diffondersi della situazione epidemiologica, e'  stato  chiesto  alla
Commissione europea l'autorizzazione all'adozione  di  alcune  misure
necessarie alla prosecuzione dell'attivita' di gestione connessa agli
aiuti della PA; 
  Vista la nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020 con la  quale  la
Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale  e  si
e' resa disponibile  al  favorevole  accoglimento  delle  sopracitate
richieste; 
  Considerate le situazioni  di  crisi  determinatesi  nelle  aziende
agricole sull'intero territorio nazionale  a  seguito  dell'evolversi
della situazione  epidemiologica  da  COVID-19  e  delle  conseguenti
sospensioni di attivita' e servizi, che hanno ulteriormente aggravato
le difficolta' finanziarie  degli  agricoltori  dovute  anche  ad  un
andamento meteorologico sfavorevole per le produzioni  agricole  come
documentato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e  l'economia
agraria datato 2 marzo 2020 e acquisito al protocollo  DG  PIUE  1292
del 3 marzo 2020; 
  Considerate, in particolare, le difficolta' per le imprese e per le
Amministrazioni  competenti  ad  esperire  nei  termini  previsti  le
relative attivita'  amministrative  e  di  controllo  previste  dalla
normativa comunitaria e nazionale; 
  Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire  lo  svolgimento
delle attivita' amministrative e dei programmi di sostegno presentati
dai richiedenti, stabilire diposizioni derogatorie per alcuni termini
previsti fissati dalla normativa nazionale relativamente  ai  settori
vitivinicolo, ortofrutticolo e zootecnico; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 31 marzo 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Deroghe settore vitivinicolo 
 
  1. All'art. 1, comma 2 del  decreto  ministeriale  n.  3843  del  3
aprile 2019 e' aggiunto il seguente comma: 
    «Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per  la
presentazione  delle  domande  di   aiuto   per   la   misura   della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'art. 1, comma
2 del decreto 3 aprile 2019 e' fissato al 15 luglio 2020. Il  termine
per la definizione della graduatoria di ammissibilita' delle  domande
di aiuto e' fissato al 15 gennaio 2021». 
  2. All'art. 10 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 e'
aggiunto il seguente comma: 
    «Limitatamente alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020  ai
beneficiari di  contributi  nella  misura  della  ristrutturazione  e
riconversione  dei  vigneti  che  non  abbiano  realizzato   l'intera
superfice  oggetto  della  domanda  di  aiuto  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 4, 5 e 6 del presente articolo». 
  3. All'art. 2 comma 5  del  decreto  ministeriale  n.  911  del  14
febbraio 2017 e' aggiunto il seguente trattino: 
    «Limitatamente alla campagna 2019/2020 le Regioni,  per  favorire
la  realizzazione  degli  interventi   programmati,   consentono   ai
beneficiari di modificare la durata del progetto approvato da annuale
a biennale e da biennale a triennale. A tal fine,  e'  consentito  al
beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata.» 
  4. All'art. 4 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio  2017
e' aggiunto il seguente comma: 
    «Limitatamente  alla  campagna   2019-2020   e'   consentito   ai
beneficiari di apportare modifiche, anche di  natura  strategica,  ai
progetti approvati con una comunicazione che non  richiede  convalida
da parte dell'Ente istruttore competente. I  termini  e  le  relative
modalita' sono definiti da Agea.» 
  5. All'art. 6 del decreto 911 del 14 febbraio 2017 e'  aggiunto  il
seguente comma: 
    «Limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari
di contributi nella misura degli investimenti che non abbiano  potuto
realizzare  le  azioni  contenute  nel   progetto   di   investimento
approvato, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, 2 e  3
del presente articolo». 
  6. Al decreto 12272 del  15  dicembre  2015  vengono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    «Per il 2020, le date presenti  negli  articoli  7-bis  e  8  del
decreto ministeriale n. 12272, del  15  dicembre  2015  e  successive
modifiche e integrazioni sono cosi' modificate: 
      - all'art. 7-bis: l'istruttoria della verifica dei  criteri  di
cui alle lettere b) e c) dovra' essere completata dalle Regioni entro
15 luglio, pena la mancata applicazione del criterio. 
      - all'art. 8: le domande di cui al comma 1 sono presentate  dal
15 febbraio al 30 maggio e le richieste ammissibili di cui al comma 2
sono raccolte entro il 15 giugno 2020».