Art. 2 Deroghe settore ortofrutticolo e olio di oliva 1. Per l'annualita' 2020 dei programmi operativi, non si applicano le sanzioni previste all'art. 27, paragrafi 9 e 10, del decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, relative rispettivamente, alle condizioni di equilibrio stabilite dalla Strategia nazionale e alla spesa minima del fondo di esercizio. 2. Per l'annualita' 2020 dei programmi operativi, gli articoli 3, commi 3 e 4, e 15, comma 8, del decreto ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, non si applicano nella parte relativa all'obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale se il mancato aggiornamento e' dovuto agli effetti dell'emergenza sanitaria. 3. Al Capitolo 18 dell'allegato al DM 8867 del 13 agosto 2019, il termine del 30 aprile per il rimborso da parte dell'OP ai soci produttori delle spese rendicontate per l'annualita' 2019 e' prorogato al 30 maggio 2020. 4. All'art. 14 del decreto ministeriale 7143 del 12 dicembre 2017, il termine del 1° maggio per la presentazione delle relazioni sull'attuazione del programma di attivita' per l'annualita' 2019-2020 e' prorogato al 1° giugno 2020. 5. La misura di limitazione agli spostamenti adottata per il contenimento della pandemia da Covid-2019 e' considerata circostanza eccezionale ai fini dell'applicazione del paragrafo 7 dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 2017/892, ove si prevede che i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione «salvo in circostanze eccezionali».