Art. 2 
 
           Deroghe settore ortofrutticolo e olio di oliva 
 
  1. Per l'annualita' 2020 dei programmi operativi, non si  applicano
le sanzioni previste all'art. 27,  paragrafi  9  e  10,  del  decreto
ministeriale 8867 del 13 agosto 2019, relative rispettivamente,  alle
condizioni di equilibrio stabilite dalla Strategia nazionale  e  alla
spesa minima del fondo di esercizio. 
  2. Per l'annualita' 2020 dei programmi operativi, gli  articoli  3,
commi 3 e 4, e 15, comma 8, del  decreto  ministeriale  8867  del  13
agosto 2019, non si applicano nella  parte  relativa  all'obbligo  di
aggiornamento del fascicolo aziendale se il mancato aggiornamento  e'
dovuto agli effetti dell'emergenza sanitaria. 
  3. Al Capitolo 18 dell'allegato al DM 8867 del 13 agosto  2019,  il
termine del 30 aprile per  il  rimborso  da  parte  dell'OP  ai  soci
produttori  delle  spese  rendicontate  per  l'annualita'   2019   e'
prorogato al 30 maggio 2020. 
  4. All'art. 14 del decreto ministeriale 7143 del 12 dicembre  2017,
il termine  del  1°  maggio  per  la  presentazione  delle  relazioni
sull'attuazione del programma di attivita' per l'annualita' 2019-2020
e' prorogato al 1° giugno 2020. 
  5. La misura  di  limitazione  agli  spostamenti  adottata  per  il
contenimento della pandemia da Covid-2019 e' considerata  circostanza
eccezionale ai fini dell'applicazione del paragrafo  7  dell'art.  27
del regolamento (UE) n. 2017/892, ove si prevede che i  controlli  in
loco comprendono una visita sul luogo  di  realizzazione  dell'azione
«salvo in circostanze eccezionali».