Art. 3 
 
               Deroghe settore zootecnia e apicoltura 
 
  1. Ai fini del calcolo della frequenza minima di  tre  anni  per  i
controlli relativi alla  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti
necessari per il mantenimento delle autorizzazioni per  i  centri  di
imballaggio delle uova, prevista dell'art. 4, comma  7,  del  decreto
del Ministro delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  di
concerto con il Ministero del lavoro, dell'11 dicembre 2009,  non  e'
conteggiato il periodo interessato dalle restrizioni  adottate  dalle
competenti   autorita'   per   il   contenimento   della   diffusione
dell'epidemia COVID-19. 
  2. I controlli e le verifiche in loco  previsti  nell'ambito  delle
attivita' di controllo di cui all'art. 8  del  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole del  7  aprile  2015  n.  2337,  recante  le
modalita' di applicazione dell'art.  151,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013, sono sospese fino al 31 dicembre 2020. 
  3. In deroga all'art. 6, comma  3  e  all'art.  23,  comma  4,  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
del 24 ottobre 2018, recante le norme concernenti la  classificazione
delle carcasse bovine  e  suine,  la  rilevazione  dei  prezzi  e  la
commercializzazione delle carni di bovini di eta' inferiore a  dodici
mesi, la validita' dei tesserini in scadenza,  di  abilitazione  alla
classificazione delle carcasse bovine e suine e' prorogata fino al 31
dicembre 2020. 
  4. I controlli in loco di cui all'art. 11 del decreto del Ministero
delle  politiche  agricole  del  25  marzo  2016,  per   il   periodo
interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorita' per
il contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19, sono  svolti
nella percentuale minima stabilita dalla relativa normativa unionale.