Art. 3 Deroghe settore zootecnia e apicoltura 1. Ai fini del calcolo della frequenza minima di tre anni per i controlli relativi alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle autorizzazioni per i centri di imballaggio delle uova, prevista dell'art. 4, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero del lavoro, dell'11 dicembre 2009, non e' conteggiato il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorita' per il contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19. 2. I controlli e le verifiche in loco previsti nell'ambito delle attivita' di controllo di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole del 7 aprile 2015 n. 2337, recante le modalita' di applicazione dell'art. 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sospese fino al 31 dicembre 2020. 3. In deroga all'art. 6, comma 3 e all'art. 23, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, recante le norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di eta' inferiore a dodici mesi, la validita' dei tesserini in scadenza, di abilitazione alla classificazione delle carcasse bovine e suine e' prorogata fino al 31 dicembre 2020. 4. I controlli in loco di cui all'art. 11 del decreto del Ministero delle politiche agricole del 25 marzo 2016, per il periodo interessato dalle restrizioni adottate dalle competenti autorita' per il contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19, sono svolti nella percentuale minima stabilita dalla relativa normativa unionale.