Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre 2000,  n.  410,  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Ossolano»
appartenenti alla categoria  «caseifici»,  nella  filiera  «formaggi»
individuata dall'art. 4 del  decreto  12  aprile  2000  e  successive
modifiche ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui  al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al  consorzio
di tutela.