Art. 11
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14
luglio 2020.
2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure
previsti dalle disposizioni del presente decreto nonche' quanto
previsto dall'articolo 1 lettera e).
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 11 giugno 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri:
Conte
Il Ministro della salute:
Speranza
_______
Avvertenza:
"A norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della
fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e'
provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
241".