Art. 2 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
        delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
1,   rispettano   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di
regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento
della  diffusione  del  virus  covid-19  negli  ambienti  di   lavoro
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di
cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di  competenza,
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  di  cui
all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui  all'allegato
14.