Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la
prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 16;
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 16 anche presso gli esercizi
commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di
accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche'
i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con
i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso.
4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
5. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con le modalita' di cui all'art. 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni
assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.