Art. 3 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
  a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la
prevenzione della diffusione delle  infezioni  per  via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
  b) e'  raccomandata  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 16; 
  c)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16; 
  d)  i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono   la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  16  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
  e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di
accesso alle strutture del servizio sanitario,  nonche'  in  tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
  f) le aziende di  trasporto  pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui
non sia possibile garantire 
  continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.  Non
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche'
i soggetti  con  forme  di  disabilita'  non  compatibili  con  l'uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con
i predetti. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di
sopra del naso. 
  4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che
restano invariate e prioritarie. 
  5.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.