Art. 5 
 
           Transiti e soggiorni di breve durata in Italia 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente  per
le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  n.
33 del 2020 e per un periodo non superiore a 120 ore chiunque intende
fare ingresso nel territorio nazionale, tramite  trasporto  di  linea
aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o  terrestre,  e'  tenuto,  ai
fini dell'accesso al  servizio,  a  consegnare  al  vettore  all'atto
dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: 
  a)  motivi  del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente
decreto e durata della permanenza in Italia; 
  b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo  di
soggiorno in Italia e il mezzo  privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu'
abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di
ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per
effettuare i trasferimenti; 
  c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono  assunti  anche  gli
obblighi: 
  a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai  sensi  della
lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio
nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; 
  b) di segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  3. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione  della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietano
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la
predetta documentazione non sia  completa.  Sono  inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  "Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15, assicurano in tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  4. Coloro i quali fanno ingresso nel  territorio  italiano,  per  i
motivi  e  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  anche   se
asintomatici,  sono   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale
circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente  per
le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  n.
33 del 2020 e per un  periodo  non  superiore  a  120  ore,  chiunque
intende fare ingresso nel territorio  nazionale,  mediante  mezzo  di
trasporto privato, e' tenuto a comunicare immediatamente  il  proprio
ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente in base al  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato,  tale  da  consentire  le  verifiche  da   parte   delle
competenti Autorita', di: 
  a)  motivi  del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente
decreto e durata della permanenza in Italia; 
  b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo  di
soggiorno in Italia ed il mezzo privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti; 
  c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  6. Mediante la dichiarazione di  cui  al  comma  5,  sono  assunti,
altresi', gli obblighi: 
  a)  allo  scadere  del   periodo   di   permanenza,   di   lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione,  la  dimora  o  il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; 
  b) di segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito,  con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestivita'
all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici
appositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel
territorio italiano e' di 36 ore. In caso di superamento del  periodo
di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli  obblighi
di comunicazione e di  sottoposizione  a  sorveglianza  sanitaria  ed
isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6 e 7. 
  8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2  e
4, nonche' quelli previsti dall'articolo  4,  commi  1  e  3  non  si
applicano ai passeggeri in transito con  destinazione  finale  in  un
altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo  di  segnalare,
in caso di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  tale  situazione  con
tempestivita' al Dipartimento di prevenzione  dell'Azienda  sanitaria
locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati  e
di  sottoporsi,   nelle   more   delle   conseguenti   determinazioni
dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. I  passeggeri  in  transito,
con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE)  ovvero  in
altra localita' del territorio nazionale, sono comunque tenuti: 
  a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia,  a
consegnare al vettore all'atto  dell'imbarco  dichiarazione  resa  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte
dei vettori o armatori, di: 
  1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 
  2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione
finale, codice identificativo del titolo di viaggio e  del  mezzo  di
trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 
  3)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia; 
  b) a non allontanarsi dalle aree ad essi  specificamente  destinate
all'interno delle aerostazioni. 
  9. In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista  dall'articolo
4, comma 3, nel luogo di destinazione  finale  e  nei  confronti  del
Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria  territorialmente
competente in base a detto luogo. Il luogo  di  destinazione  finale,
anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma  4,  si  considera
come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia. 
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: 
  a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
  b) al personale viaggiante; 
  c) ai cittadini e ai residenti  nell'Unione  Europea,  negli  Stati
parte dell'accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in
Italia per comprovati motivi di lavoro; 
  d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio  di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  e) ai lavoratori transfrontalieri  in  ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
  f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o  secondaria
in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per   comprovate   esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore; 
  g) ai movimenti da e per la Repubblica di San  Marino  o  lo  Stato
della Citta' del Vaticano; 
  h) ai funzionari e agli agenti,  comunque  denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare
nell'esercizio delle loro funzioni; 
  i) agli alunni e agli studenti per la  frequenza  di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana. 
  11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo.