Art. 6
Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero
1. fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in
relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono
soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti
Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
2. Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per
Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza.
3. Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone
fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri
diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi
soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.