Art. 8
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle
"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di
cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto
puo' integrare o modificare le "Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del covid-19", nonche', previo accordo con i soggetti
firmatari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.