IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007,  e  successive  modifiche  ed   integrazioni,   relativo   alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti  biologici  che
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre  2008,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,
n. 55, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 23  aprile  2001,  n.  290,  per  la  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione,  alla  immissione  in
commercio  e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi
coadiuvanti» ed in particolare gli articoli 1 e 17; 
  Visto il decreto  legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 
  Visto  il  decreto-legge  1°  settembre  2019,   n.   104   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  ministeriale  16  febbraio  2012,  n.  4261,  che
disciplina  il  sistema  nazionale  di  vigilanza   sulle   strutture
autorizzate   al   controllo    delle    produzioni    agroalimentari
regolamentate; 
  Visto il decreto ministeriale  18  luglio  2018,  n.  6793  recante
«Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e  n.
889/2008 e loro successive modifiche e  integrazioni,  relativi  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,  che
abroga e sostituisce il decreto ministeriale  27  novembre  2009,  n.
18354.»; 
  Visto il decreto dipartimentale del 9  aprile  2013,  n.  631,  che
istituisce  presso   il   Mipaaf   il   Tavolo   tecnico   permanente
sull'agricoltura biologica con  funzioni  consultive  in  materia  di
agricoltura biologica; 
  Visto l'art. 3 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324,
e successive modifiche e integrazioni, «Modifica della struttura  e/o
documentazione di sistema da parte degli organismi di  controllo  che
effettuano attivita' di  controllo  sugli  operatori  che  producono,
preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo,  prodotti  di
cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007» che  abroga  i
decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007; 
  Considerato che il decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n.  26324
e' stato implicitamente abrogato dal decreto legislativo 23  febbraio
2018, n. 20 che  prevede  una  nuova  disciplina  dei  requisiti  che
l'Autorita'  competente  deve  valutare  a  seguito  di  istanza   di
autorizzazione degli organismi di controllo; 
  Considerate  le  numerose  richieste   di   chiarimento   pervenute
all'amministrazione a  seguito  delle  modifiche  introdotto  con  il
decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 in materia di  rotazioni
colturali in agricoltura biologica; 
  Considerate le conclusioni  del  Gruppo  di  lavoro  tecnico  sulle
rotazioni in agricoltura biologica riunitosi in data 1° marzo 2019; 
  Ritenuto  opportuno  modificare  il  dispositivo  in   materia   di
rotazioni colturali in agricoltura biologica al fine di armonizzare e
chiarire gli aspetti applicativi relativi al  ruolo  del  sovescio  e
dell'avvicendamento dei diversi  cicli  colturali  nell'ambito  delle
rotazioni stesse; 
  Ritenuto opportuno, in  materia  di  corroboranti,  rettificare  un
riferimento normativo nell'art. 2 ed inserire un apposito riferimento
all'Allegato 3; 
  Ritenuto opportuno semplificare le procedure autorizzative relative
all'impiego delle vitamine di sintesi A, D ed E per  i  ruminanti  ai
sensi di quanto previsto dal  regolamento  CE  889/08,  Allegato  VI,
punto 3; 
  Ritenuto opportuno semplificare la modalita' di  etichettatura  dei
prodotti biologici, uniformandola a quanto previsto  dal  regolamento
(CE) 834/07; 
  Sentito il Tavolo tecnico compartecipato sull'agricoltura biologica
del 12 giugno 2019; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 28 novembre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 
                       18 luglio 2018, n. 6793 
 
  1. L'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 luglio  2018,  n.
6793 e' modificato come segue: 
    «2) In caso di colture seminative, orticole non  specializzate  e
specializzate, sia in  pieno  campo  che  in  ambiente  protetto,  la
medesima specie  e'  coltivata  sulla  stessa  superficie  solo  dopo
l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture  principali  di  specie
differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio
o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non  inferiore
a sei mesi.». 
  2. L'art. 2, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 18 luglio
2018, n. 6793 e' modificato come segue: 
    «a) i cereali autunno-vernini  (ad  esempio:  frumento  tenero  e
duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e  il  pomodoro  in
ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un  massimo  di
due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di
colture principali di specie differenti, uno dei  quali  destinato  a
leguminosa, coltura da  sovescio  o  maggese.  Quest'ultimo  con  una
permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi.». 
  3. L'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 luglio  2018,  n.
6793 e' modificato come segue: 
    «4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio
e' considerata coltura principale quando prevede la  coltivazione  di
una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che  permane  sul  terreno
fino alla  fase  fenologica  di  inizio  fioritura  prima  di  essere
sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di novanta
giorni tra la semina della coltura da  sovescio  e  la  semina  della
coltura principale successiva.». 
  4. L'art. 2, comma 14 del decreto ministeriale 18 luglio  2018,  n.
6793 e' modificato come segue: 
    «14) Non sono soggetti  ad  autorizzazione  per  l'immissione  in
commercio, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  23
aprile 2001, n. 290, cosi' come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica  28  febbraio  2012,  n.  55,  i  prodotti  elencati
nell'Allegato  2  al  presente  decreto,   purche'   impiegati   come
corroboranti  o  potenziatori  della  resistenza  delle   piante.   I
corroboranti non possono essere commercializzati con denominazione di
fantasia. 
    Il  singolo  prodotto  commerciale  non  puo'  contenere   alcuna
componente  non  esplicitamente  autorizzata  per  la  tipologia   di
appartenenza. 
    Le tipologie di prodotto, elencate nell'Allegato 2, sono  immesse
in  commercio  con  etichette  recanti  indicazioni  concernenti   la
composizione quali-quantitativa, le modalita'  e  precauzioni  d'uso,
l'identificazione  del   responsabile   legale   dell'immissione   in
commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonche' la
destinazione d'uso che, in ogni caso, non deve  essere  riconducibile
alla definizione di prodotto fitosanitario  di  cui  all'art.  2  del
regolamento (CE) 1107/2009. 
    Le linee guida per la presentazione del dossier di  richiesta  di
approvazione di un "corroborante" sono riportate nell'Allegato 3  del
presente decreto.».