Art. 2 
 
            Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 
                       18 luglio 2018, n. 6793 
 
  1. Nell'art. 3, al termine del comma 3, sono  inseriti  i  seguenti
capoversi: 
    «L'operatore, interessato alla concessione della deroga,  inoltra
domanda al proprio  organismo  di  controllo  che,  redatta  apposita
relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilita'
di mercato  di  animali  biologici,  presenta  formale  richiesta  di
nulla-osta all'Autorita' competente. 
    L'Autorita' competente, nel termine di trenta  giorni  lavorativi
dalla data di presentazione della richiesta di  nulla-osta,  accoglie
e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di
cui all'art. 20 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  salvo  diverse
disposizioni adottate dalle regioni  e  dalle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano.». 
  2. Nell'art. 3, comma 4 sono eliminati gli ultimi due capoversi. 
  3. L'art. 3, comma 9, del decreto ministeriale 18 luglio  2018,  n.
6793 e' modificato come segue: 
    «9) Nelle more della definizione dei criteri di cui al  comma  8,
il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente
sull'agricoltura  biologica,  l'elenco  dei  tipi  genetici  a  lento
accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine  della  definizione
dell'eta' minima di macellazione di cui  all'art.  12,  paragrafo  5,
comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.». 
  4. L'art. 3, comma 19, del decreto ministeriale 18 luglio 2018,  n.
6793 e' modificato come segue: 
    «19) E' concessa l'autorizzazione, prevista dal regolamento  (CE)
889/2008,  allegato  VI,  punto  3,  lettera  a)  (vitamine),   nelle
"Descrizioni  e  condizioni  per  l'uso",  avente   ad   oggetto   la
possibilita' di  utilizzo  per  i  ruminanti  di  mangimi  contenenti
vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche  alle
vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessita'  di  ricorrere
all'apporto delle vitamine A, D ed E nell'alimentazione dei ruminanti
deve trovare evidenza nell'ambito nel piano di  gestione  dell'unita'
di allevamento biologico di cui all'art. 74, paragrafo  2,  punto  c)
del  regolamento  (CE)  889/2008  supportata  da   una   attestazione
rilasciata dal parte del veterinario aziendale.».