Art. 2 bis Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 L'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e' modificato come segue: 3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione piu' recente, ivi inclusa l'etichettatura. Il codice e' preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa: ================================================= |Organismo di controllo | Operatore controllato | |autorizzato dal MIPAAF | n. | +=======================+=======================+ | IT BIO XXX | XXXX | +-----------------------+-----------------------+