Art. 2 bis 
 
            Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 
                       18 luglio 2018, n. 6793 
 
  L'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793
e' modificato come segue: 
    3)  Fatte  salve  le   disposizioni   vigenti   in   materia   di
etichettatura dei prodotti alimentari, sui  prodotti  preconfezionati
da  agricoltura   biologica   deve   essere   riportato   il   codice
identificativo attribuito dall'organismo di  controllo  all'operatore
che ha effettuato la produzione o la preparazione piu'  recente,  ivi
inclusa  l'etichettatura.  Il  codice  e'  preceduto  dalla  dicitura
«operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa: 
 
          =================================================
          |Organismo di controllo | Operatore controllato |
          |autorizzato dal MIPAAF |          n.           |
          +=======================+=======================+
          |      IT BIO XXX       |         XXXX          |
          +-----------------------+-----------------------+